Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con la circolare n° 19 del 21 dicembre scorso, ha fornito indicazioni in merito alla sospensione degli obblighi di assunzione di persone con disabilità
Con la circolare n. 19 del 21 dicembre 2020, il Ministero del Lavoro ha fornito nuovi chiarimenti in ordine alla sospensione dell’obbligo di assunzione di soggetti disabili, che sorge in capo al datore di lavoro per effetto delle disposizioni della Legge n. 68/1999.
Il documento di prassi in particolare rivolge la sua attenzione alla sospensione degli obblighi occupazionali per i datori di lavoro che fruiscano di interventi di integrazione salariale legati all’emergenza COVID-19.
La Legge n. 68/1999 contiene all’art. 3 comma 5 la previsione di una sospensione dell’obbligo di assunzione di lavoratori con disabilità, per tutte le imprese che:
- versino in situazioni di crisi aziendale riconducibili alle causali di intervento della CIGS;
- abbiano stipulato contratti di solidarietà difensiva ex art. 1 D.L. n. 726/1984, convertito con modificazioni dalla Legge n. 863/1984;
- abbiano attivato procedure di mobilità ex artt. 4 e 24 della Legge n. 223/1991.
Tuttavia, la norma è stata nel tempo oggetto di un’interpretazione estensiva, infatti, è stato ritenuto che la sospensione di cui all’art. 3 potesse essere estesa anche alle imprese che facciano ricorso al fondo di solidarietà del settore del credito e del credito cooperativo, che assumano soggetti percettori di misure di sostegno al reddito, che ricorrano al trattamento di integrazione salariale in deroga o al contratto di solidarietà, nonché alle imprese che sottoscrivano accordi e attivino le procedure di incentivo all’esodo previste dalla Legge Fornero.
Da questa premessa, il Ministero afferma che, nonostante la sospensione degli obblighi di assunzione sia stata prevista per le sole imprese beneficiarie della cassa integrazione guadagni straordinaria e non anche di quella ordinaria, sia possibile, a causa della perdurante emergenza epidemiologica, estendere la sospensione degli obblighi anche a queste ultime.
Alla medesima conclusione si giunge tenendo in considerazione la precedente circolare n. 2/2010 del Ministero del Lavoro che, consentiva di valutare le misure più idonee per le aziende destinatarie della CIGO quando queste ultime non si trovassero nelle condizioni di poter adempiere gli obblighi imposti dal legislatore, e d’altro canto, come afferma lo stesso Ministero, l’esclusione dalla deroga prevista dal legislatore per le aziende destinatarie della cassa integrazione ordinaria creerebbe una disparità di trattamento tra le imprese destinatarie della cassa in deroga e quelle che hanno accesso alla CIGO, pur essendo queste nella medesima condizione di difficoltà ad adempiere all’obbligo di nuove assunzioni.
Pertanto, viene data risposta affermativa ai quesiti pervenuti in ordine alla sospensione dell’obbligo per le imprese che stiano attualmente fruendo di CIGO in conseguenza dell’emergenza COVID-19, in quanto lo stato di crisi patito rende difficile l’adempimento dell’obbligo previsto dal legislatore.
L’obbligo di assunzione di persone con disabilità è perciò sospeso per tutta la durata degli interventi di integrazione salariale legati all’emergenza COVID-19, in proporzione all’attività lavorativa effettivamente sospesa ed al numero delle ore integrate per la provincia nella quale è ubicata la sede interessata dagli ammortizzatori sociali o alla quantità di orario ridotto in proporzione.
L’obbligo è in ogni caso ripristinato al termine dei periodi di integrazione salariale richiesti.
Ad maiora
IL PRESIDENTE
Edmondo Duraccio
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