L’Agenzia delle Entrate, con la risposta ad interpello n. 431 del 2 ottobre scorso, ritiene ammissibile l’uso della carta di credito per pagare le spese detraibili del coniuge.
L’Agenzia delle Entrate, con la risposta n.431 del 02/10/2020 in seguito a Interpello di un contribuente, ha precisato che, in tema di tracciabilità dei pagamenti degli oneri che danno diritto alla detrazione, il contribuente può utilizzare la propria carta di credito per pagare le spese detraibili riferite al coniuge, per le quali sussiste l'obbligo di tracciabilità, senza perdere il diritto alla detrazione, purché tale onere sia effettivamente sostenuto dal soggetto intestatario il documento di spesa, circostanza che può essere supportata dalla cointestazione del conto corrente sul quale è emessa la carta di credito.
Le disposizioni dal 2020
L'art. 1, c. 679, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (id: Legge di Bilancio 2020), dispone che, a decorrere dal 1° gennaio 2020 ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, la detrazione dall'imposta lorda nella misura del 19% degli oneri indicati nell'articolo 15 del TUIR e in altre disposizioni normative spetta a condizione che l'onere sia sostenuto con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento previsti dall'art. 23 del D.Lgs. n. 241 del 1997.
Tale disposizione non si applica alle detrazioni spettanti in relazione alle spese sostenute per l'acquisto di medicinali e di dispositivi medici, nonché alle detrazioni per prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche o da strutture private accreditate al Servizio Sanitario Nazionale (id: comma 680)
L’obbligo in dettaglio
Il citato comma 679, dunque, condiziona la detraibilità, prevista nella misura del 19 per cento, degli oneri di cui all'articolo 15 del TUIR e in altre disposizioni normative, all'effettuazione del pagamento mediante “versamento bancario o postale” ovvero mediante i sistemi di pagamento previsti dall'articolo 23 del D.lgs. n. 241 del 1997, il quale fa riferimento a carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari ovvero “altri sistemi di pagamento”.
L'indicazione contenuta nella norma circa gli altri mezzi di pagamento tracciabili ammessi per aver diritto alla detrazione deve essere intesa come esplicativa e non esaustiva.
Le indicazioni dell’Agenzia delle Entrate
Atteso che il decreto di attuazione previsto dal citato D.lgs. n. 241 del 1997 non è mai stato emanato, l’Agenzia delle Entrate ritiene, in linea con quanto già precisato con la Risoluzione n. 108/E del 3 dicembre 2014, in materia di erogazioni liberali ai partiti politici che, «altri mezzi di pagamento» siano quelli che «garantiscano la tracciabilità e l'identificazione del suo autore al fine di permettere efficaci controlli da parte dell'Amministrazione Finanziaria».
Per effetto della deroga recata dal citato comma 680, resta ferma la possibilità di effettuare pagamenti con modalità diverse da quelle appena descritte, senza perdere il diritto alla detrazione, per l'acquisto di medicinali, dispositivi medici e per prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche o da strutture private accreditate al Servizio sanitario nazionale.
L’Agenzia delle Entrate, evidenzia anche che la norma di esclusione fa riferimento alle sole prestazioni sanitarie e, pertanto, i pagamenti per servizi diversi dalle prestazioni sanitarie, ad esempio il servizio di mensa scolastica, ancorché resi da enti pubblici, devono essere effettuati, secondo quanto stabilito dal comma 679 della legge di bilancio 2020.
Il nuovo obbligo
Il nuovo obbligo non modifica in alcun modo, ponendo ulteriori vincoli, i presupposti stabiliti dall'articolo 15 del TUIR o dalle altre norme fiscali ai fini della detraibilità dall'IRPEF degli oneri quale, in particolare, l'effettivo sostenimento degli stessi. Infatti, si ritiene che l'onere possa considerarsi sostenuto dal contribuente al quale è intestato il documento di spesa, non rilevando a tal fine l'esecutore materiale del pagamento, aspetto quest'ultimo che attiene ai rapporti interni fra le parti. Tuttavia, tenuto conto della ratio della disposizione in esame, occorre assicurare la corrispondenza tra la spesa detraibile per il contribuente ed il pagamento effettuato da un altro soggetto.
La documentazione dimostrativa
Sotto il profilo degli obblighi di produzione documentale da parte del contribuente al CAF o al professionista abilitato e di conservazione, per la successiva produzione all'Amministrazione Finanziaria, il contribuente dimostra l'utilizzo del mezzo di pagamento «tracciabile» mediante prova cartacea della transazione/pagamento con ricevuta bancomat, estratto conto, copia bollettino postale o del MAV e dei pagamenti con PagoPA. In mancanza, l'utilizzo del mezzo di pagamento «tracciabile» può essere documentato mediante l'annotazione in fattura, ricevuta fiscale o documento commerciale, da parte del percettore delle somme che cede il bene o effettua la prestazione di servizio.
Il diritto alla detrazione
Pertanto, in risposta all’interpello de quo, per l’Agenzia delle Entrate il contribuente istante può utilizzare la propria carta di credito per pagare le spese detraibili riferite al coniuge, per le quali sussiste l'obbligo di tracciabilità, senza perdere il diritto alla detrazione, purché tale onere sia effettivamente sostenuto dal soggetto intestatario il documento di spesa, circostanza nel caso di specie, ulteriormente supportata dalla cointestazione del conto corrente sul quale è emessa la carta di credito.
Per approfondire
E’ possibile trovare ulteriori notizie per gli approfondimenti del caso, collegandosi al seguente link:
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2707899/Risposta+n.+431+del+2+ottobre+2020.pdf/0893722f-ec9b-50ac-364e-d94f4ac8153c
Ad maiora
IL PRESIDENTE
Edmondo Duraccio
(*) Rubrica riservata agli iscritti nell’Albo dei Consulenti del Lavoro della Provincia di Napoli. E’ fatto, pertanto, divieto di riproduzione anche parziale. Diritti legalmente riservati agli Autori
ED/FC/FT