L’Agenzia delle Entrate, con il provvedimento n° 77923 del 23 marzo scorso, ha reso note le regole operative per accedere ai contributi a fondo perduto dell’Agenzia delle Entrate
Il Direttore dell’Agenzia delle Entrate, Ernesto Maria Ruffini, con il provvedimento n. 77923, datato 23 marzo 2021, ha definito in dettaglio le modalità di presentazione dell’istanza, il suo contenuto informativo, i termini di presentazione per dare attuazione all’art. 1 del DL n. 41/2021 (id: DL Sostegni).
A supporto dei contribuenti è disponibile sul sito dell’Agenzia delle Entrate, anche una nuova guida “Contributo a fondo perduto del Decreto Sostegni”, dove si possono trovare ulteriori dettagli per accedere alla misura de qua.
Il contenuto dell’Istanza
L’invio delle istanze per i contributi de quo, esclusivamente telematico, è fissato dal 30 marzo 2021, mentre la scadenza è prevista per il 28 maggio 2021. E’ opportuno precisare che non siamo in presenza di un click day, anche e soprattutto perché le risorse ammontano a circa 11 miliardi di euro.
Nella domanda in parola, oltre ai dati identificativi del soggetto richiedente e del suo rappresentante legale, va resa la dichiarazione:
- dell’ammontare dei ricavi o compensi del secondo periodo di imposta antecedente a quello di entrata in vigore del DL Sostegni;
- dell’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2020;
- dell’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2019.
Va inoltre indicato anche il codice IBAN del conto corrente intestato allo stesso soggetto che ha richiesto il contributo e il codice fiscale dell’intermediario eventualmente delegato alla trasmissione.
Per l’invio della domanda è sempre possibile avvalersi degli intermediari già delegati al cassetto fiscale del richiedente ovvero utilizzare il servizio di “Consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche” del portale “Fatture e Corrispettivi”.
La Procedura di compilazione
Per la compilazione e la trasmissione telematica dell’istanza ci sono due canali utilizzabili:
- la procedura web, presente all’interno del portale “Fatture e corrispettivi”;
- software presente nel “Desktop telematico”.
Si ricorda che il richiedente può scegliere, irrevocabilmente, se avere direttamente il contributo come accredito diretto sul conto corrente ovvero usarlo come credito d’imposta da portare in compensazione con modello F24.
I Controlli
A seguito della ricevuta di presa in carico della domanda, l’Amministrazione Finanziaria pone in atto dei controlli sui dati presenti nell’istanza e, in caso di superamento degli stessi, comunica l’avvenuto mandato di pagamento del contributo.
Anche l’eventuale mancato superamento dei controlli, prevede che, in ogni caso, l’Agenzia delle Entrate comunichi lo scarto dell’istanza, evidenziando i motivi che ne hanno causato il rigetto.
I Soggetti beneficiari
L’articolo 1 del DL n. 41/2021 ha previsto l’erogazione di un contributo a fondo perduto per i soggetti esercenti attività d’impresa, arte e professione e di reddito agrario, titolari di partita IVA residenti o stabiliti nel Territorio dello Stato, che nel secondo periodo di imposta antecedente al periodo di entrata in vigore del presente decreto abbiano conseguito un ammontare di ricavi o di compensi non superiore a dieci milioni di euro.
Sono ammessi anche gli enti non commerciali, compresi gli ETS e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, in relazione allo svolgimento di attività commerciali.
Ex adverso, sono tassativamente esclusi:
- coloro la cui attività risulti cessata alla data di entrata in vigore del decreto o che abbiano attivato la partita Iva successivamente;
- gli enti pubblici;
- gli intermediari finanziari;
- le società di partecipazione.
I requisiti:
Pertanto, per poter accedere ai contributi, l’istante deve aver avuto:
- i ricavi e i compensi relativi all’anno 2019 non superiori a 10 milioni di euro;
- la media mensile del fatturato e dei corrispettivi del 2020 inferiore almeno del 30% rispetto a quella del 2019, requisito non richiesto per chi ha attivato la partita dal 1° gennaio 2019.
L’ammontare del contributo
L’ammontare del contributo spettante è diviso in varie percentuali determinate dalla fascia di ricavi 2019 del richiedente, da applicare alla differenza tra le due medie mensili 2019 e 2020, ossia:
Percentuale da applicare |
Ricavi e Compensi 2019 |
60%
|
Fino a 100mila euro |
50%
|
Da 100mila euro fino a 400mila |
40%
|
Da 400mila euro fino a 1 milione |
30%
|
Da 1 milione di euro fino a 5 milioni |
20%
|
Da 5 milioni di euro fino a 10 milioni |
L’importo massimo del contributo è di 150mila euro, mentre la misura minima erogabile è di 1.000 euro per le persone fisiche e di 2.000 euro per i soggetti diversi.
Per approfondire
E’ possibile trovare ulteriori notizie per gli approfondimenti del caso, collegandosi al seguente link:
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/3344901/Provvedimento-CFP-23.03.2021.pdf/30cdb798-9472-1e4b-548d-b268c7a7d1bc
Ad maiora
IL PRESIDENTE
Edmondo Duraccio
(*) Rubrica riservata agli iscritti nell’Albo dei Consulenti del Lavoro della Provincia di Napoli. E’ fatto, pertanto, divieto di riproduzione anche parziale. Diritti legalmente riservati agli Autori
ED/FC/FT