È sempre obbligatoria la certificazione dei corrispettivi anche per le operazioni con privati consumatori
L’Agenzia delle Entrate, con la risposta ad Interpello n.799 del 3 dicembre 2021, ha ribadito che per le operazioni con privati consumatori è obbligatoria, fatte salve le ipotesi di esonero, la certificazione dei corrispettivi mediante memorizzazione e rilascio del documento commerciale, oppure mediante emissione della fattura, al momento del pagamento o, se precedente, della consegna dei beni o dell'ultimazione del servizio.
Non è pertanto conforme alla legge la condotta dell'impresa che omette la memorizzazione puntuale e trasmette massivamente i corrispettivi con un documento commerciale cumulativo, sebbene entro dodici giorni dall'effettuazione dell'operazione.
I corrispettivi elettronici
Dal 1° luglio 2019 iniziò la sostituzione degli scontrini e delle ricevute fiscali con i corrispettivi elettronici, ormai sostituiti definitivamente dallo scorso 1° gennaio 2021 da un documento commerciale, che può essere emesso esclusivamente utilizzando un registratore telematico (id: RT) o una procedura web messa a disposizione gratuitamente dall’Agenzia delle Entrate.
Chi effettua operazioni di “commercio al minuto e attività assimilate”, per le quali non è obbligatoria l’emissione della fattura, ovvero se non richiesta dal cliente, deve certificare i corrispettivi tramite memorizzazione e trasmissione telematica degli stessi all’Agenzia delle Entrate.
Tra i soggetti interessati, oltre ai commercianti, rientrano quelli che in precedenza emettevano ricevute fiscali, quali artigiani, alberghi, ristoranti, ecc.,
Per il consumatore è cambiato poco, in quanto non riceve più uno scontrino o una ricevuta “fiscale” ma un documento “commerciale”, che non ha valore fiscale ma che potrà essere conservato come garanzia del bene o del servizio pagato, per un cambio merce o come prova di acquisto.
Sono esonerate dall’obbligo di memorizzazione elettronica le operazioni individuate dal DM del 10 maggio 2019. Tra queste, tutte le operazioni per le quali anche in precedenza l’esercente non era obbligato ad emettere scontrino o ricevuta, come per esempio le corse dei taxi, le vendite di giornali, le prestazioni di trasporto pubblico collettivo di persone e di veicoli e bagagli al seguito, le operazioni effettuate a bordo di una nave, di un aereo o di un treno nel corso di un trasporto internazionale.
Termini e modalità di trasmissione
Chi usa un Registratore Telematico deve preoccuparsi solo di avere una connessione internet attiva, almeno al momento di chiusura della cassa, poiché dopo questa operazione è l’RT in automatico a predisporre il file contenente i dati dei corrispettivi da trasmettere all’Agenzia delle Entrate.
L’RT, infatti, dopo la chiusura di cassa prova a collegarsi con i server dell’Agenzia e, non appena il canale di colloquio è attivo, trasmette il file.
Se al momento di chiusura di cassa si hanno problemi di connettività alla rete internet, ci sono 12 giorni di tempo per trasmettere gli stessi o riconnettendo l’RT alla rete internet o copiando il file dei corrispettivi, sigillato dall’RT, su una memoria esterna come una chiavetta USB, e utilizzando l’apposita funzionalità di upload di tale file presente nel portale Fatture e Corrispettivi.
Tale procedura di emergenza, quindi, è stata prevista esclusivamente per tutti quei casi in cui l’esercente ha problemi di connessione internet del suo RT.
In relazione ai periodi di chiusura dell’esercizio commerciale, l’esercente non deve effettuare alcuna registrazione sull’RT: quest’ultimo, al momento della prima trasmissione dei corrispettivi della giornata di apertura, comunica le giornate di chiusura.
Il mancato rispetto dell’obbligo
La mancata o non tempestiva memorizzazione oppure la mancata o non tempestiva trasmissione dei corrispettivi, o quando gli stessi vengono memorizzati o trasmessi con dati incompleti o non veritieri, comporta l’applicazione delle sanzioni previste dal D.lgs. n. 471/1997, art. 6, commi 2-bis e 3, art. 11, commi 2-quinquies, 5 e 5-bis e art. 12, comma 2.
La certificazione dei corrispettivi
Il quesito oggetto della richiesta di interpello, era stato presentato da un'impresa esercente la ristorazione a bordo di treni che effettuano viaggi internazionali, che intendeva adottare volontariamente, seppure esonerata ai sensi del DM 10 maggio 2019, la memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi in modo da evitare il rilascio di ricevute o scontrini fiscali, procedendo però all'emissione di un unico documento commerciale globale ed alla trasmissione dei corrispettivi entro dodici giorni dall'effettuazione dell'operazione.
Nello specifico, l'Agenzia delle Entrate ha osservato che l'art. 2, c.1, del D.lgs. n.127/2015 ha reso obbligatoria, per i soggetti che effettuano le operazioni di cui all'art. 22 del DPR n.633/72, la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri all'Agenzia delle Entrate, da effettuarsi mediante registratore telematico oppure mediante l'apposita procedura web “documento commerciale online” disponibile sull’ormai noto sito Fatture e Corrispettivi.
Esonero dalla memorizzazione elettronica
Il citato Decreto Ministeriale ha previsto alcune ipotesi di esonero dall'obbligo di cui sopra, tra cui le operazioni effettuate a bordo di una nave, di un aereo o di un treno nel corso di un trasporto internazionale, indipendentemente dal regime IVA applicabile, ma per tali operazioni, tuttavia, restano fermi gli obblighi di registrazione dei corrispettivi e di documentazione dell'operazione mediante rilascio di ricevuta o scontrino fiscale, a meno che l'impresa non scelga di assoggettarsi volontariamente alla memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi, con l'osservanza della relativa disciplina, che contempla tra l'altro l'obbligo di rilasciare il documento commerciale di cui all'art. 1 del DM 7 dicembre 2016 non oltre il momento di effettuazione dell'operazione, salvo che sia emessa fattura.
Il termine per la trasmissione
Il termine di 12 giorni previsto per adempiere alla trasmissione dei corrispettivi non fa venire meno l'obbligo di memorizzazione e trasmissione del documento commerciale al momento del pagamento, ovvero al momento della consegna del bene o dell'ultimazione della prestazione se antecedenti al pagamento, ferma restando l'esigibilità dell'IVA secondo le disposizioni dell'art. 6, DPR n.633/72.
Per approfondire
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4002792/Risposta_799_03.12.2021.pdf/aa277538-09a3-cd3c-bfaf-6ba8db931e1c
Ad maiora
IL PRESIDENTE
Edmondo Duraccio
(*) Rubrica riservata agli iscritti nell’Albo dei Consulenti del Lavoro della Provincia di Napoli. E’ fatto, pertanto, divieto di riproduzione anche parziale. Diritti legalmente riservati agli Autori
ED/FT