CIG COVID-19: istruzioni operative per la fruizione delle ulteriori settimane di cassa integrazione previste dal DL 146/2021
L’INPS con la circolare n. 183 del 10/12/2021 ha reso note le modalità di applicazione delle tutele previste dal decreto legge 146/2021 recante “Misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili" che introduce un ulteriore periodo massimo di 13 settimane di trattamenti di Assegno ordinario (ASO) e Cassa integrazione guadagni in deroga (CIGD) che può essere richiesto dai datori di lavoro che sono costretti a interrompere o ridurre l’attività produttiva per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19, nel periodo compreso tra il 1° ottobre 2021 e il 31 dicembre 2021.
I destinatari di tali provvedimenti sono quei datori di lavoro che, non rientrando nella disciplina in materia di cassa integrazione guadagni ordinaria, hanno accesso alle tutele del fondo di integrazione salariale, dei fondi di solidarietà bilaterali nonché alla cassa integrazione in deroga. Requisito per l’accesso alle ulteriori settimane di integrazione salariale è l’essere stati interamente autorizzati alla fruizione delle precedenti 28 settimane introdotte dal cosiddetto decreto sostegni. I datori che, utilizzate tutte le 28 settimane del DL 41/2021, prima dell’entrata in vigore del decreto 146/2021 avessero fatto ricorso a forme di ammortizzatori con causali diverse da “covid-19”, possono sostituire le settimane non ancora autorizzate con periodi con causale covid, inviando una nuova domanda con causale “COVID 19 – DL 146/21”, previa richiesta di annullamento della precedente richiesta da trasmettere tramite cassetto bidirezionale o a mezzo pec qualora si tratti di Fondi di solidarietà autorizzati con delibera dei rispettivi Comitati centrali.
Beneficiari dei trattamenti in parola sono tutti i lavoratori che risultino alle dipendenze dei datori di lavoro richiedenti la prestazione alla data del 22 ottobre 2021.
Per quanto concerne le domande di Assegno Ordinario del Fondo Integrazione salariale (FIS), la circolare specifica che possono presentare domanda di assegno ordinario anche i datori di lavoro iscritti al fondo di integrazione salariale che, alla data del 22 ottobre 2021, avessero in corso un assegno di solidarietà. In questo caso la concessione dell’assegno ordinario, che sospende e sostituisce l’assegno di solidarietà già in corso, può riguardare anche i medesimi lavoratori beneficiari dell’assegno di solidarietà a totale copertura dell’orario di lavoro.
L’Istituto ricorda, inoltre, che al fine di garantire continuità di reddito ai percettori dei trattamenti di integrazione salariale, nel caso di richiesta di cassa integrazione in deroga (CIGD), anche non in continuità rispetto a precedenti richieste, non è necessaria la definizione di un nuovo accordo sindacale inerente il periodo oggetto della domanda. Limitatamente ai lavoratori del settore agricolo il trattamento è concesso ai soli dipendenti con rapporto di lavoro a tempo determinato, che non hanno diritto alla Cassa integrazione speciale per gli operai agricoli (CISOA): in questo caso, ai fini del calcolo delle prestazioni di disoccupazione agricola, per le ore di riduzione o sospensione delle attività, il trattamento è equiparato ai periodi di lavoro.
In favore dei soli datori di lavoro delle industrie tessili, confezione di articoli di abbigliamento e di articoli in pelle e pelliccia e fabbricazione di articoli in pelle e simili è concesso un ulteriore periodo di Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria di tipo emergenziale per un massimo di nove settimane nel periodo compreso tra il 01/10/2021 ed il 31/12/2021 e sempre che siano stati già autorizzati, in tutto o in parte, al precedente trattamento introdotto dal decreto sostegni bis.
Per quanto riguarda le modalità di trasmissione delle domande, nulla cambia rispetto al passato se non l’indicazione della nuova causale COVID-19 DL146/21. Il termine per la trasmissione delle istanze è fissato entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa tuttavia, considerato che la procedura informatica per l’invio delle istanze con il nuovo codice è stata messa a disposizione degli utenti solo intorno alla metà di novembre, le domande relative a periodi di sospensione/riduzione di attività decorrenti da ottobre 2021, rientranti nella regolamentazione del decreto Fiscale, potranno essere trasmesse entro e non oltre il 31 dicembre 2021. Viene inoltre confermato che i dati relativi al pagamento della prestazione (modello SR41) devono essere trasmessi entro la fine del mese successivo a quello in cui è collocato il periodo di integrazione salariale ovvero entro 30 giorni dalla notifica della PEC contenente l’autorizzazione, qualora questo termine sia più favorevole al datore di lavoro.
La circolare, infine, illustra le modalità di esposizione dei codici in Uniemens:
Nel caso di Cig in deroga, i datori di lavoro devono indicare il codice evento “CDR” (“cassa integrazione guadagni in deroga richiesta” o FDR per le province di Trento e Bolzano), sia per i trattamenti autorizzati che per quelli richiesti ma non ancora autorizzati ed inserire il codice T in “TipoEventoCig”. Nel caso di Assegno Ordinario, invece, deve essere indicato il codice “AOR.” Per il conguaglio delle prestazioni anticipate, i codici da utilizzare sono “G814”, avente significato di “conguaglio cigd DL 146/2021”, se di tratta di cassa integrazione in deroga (G815 per le aziende plurilocalizzate e G816 per la cigd Trento e Bolzano) e “L010”, avente il significato di “Conguaglio assegno ordinario decreto legge n. 146/2021” per l’assegno ordinario.
All’interno dell’elemento “CongCIGOAltCaus” deve essere indicato il codice di nuova istituzione “L086” per effettuare il conguaglio delle prestazioni anticipate dai datori di lavoro delle industrie tessili ed affini.
Nel caso delle aziende che facciano ricorso alla Cassa integrazione guadagni straordinaria, infine, il codice di nuova istituzione da valorizzare è “L087”, avente il significato di “Conguaglio CIGO COVID 19 – DL 146/21 – sospensione CIGS”.
Ad maiora
IL PRESIDENTE
Edmondo Duraccio
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