Il Ministero dell’Interno, con la nota n° 15350/117/2/1 del 2 dicembre 2021 illustra le principali novità introdotte dal DL 172 del 26 novembre 2021 in materia di misure urgenti per il contenimento dell’epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali.
Il Ministero dell’Interno, con nota n° 15350/117/2/1 del 2 dicembre 2021, riassume le principali novità introdotte dal Decreto-legge 172 del 26 novembre u.s. recante “Misure urgenti per il contenimento dell’epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali”.
Gli elementi salienti, che integrano ulteriori misure di prevenzione e contrasto all’aggravamento del quadro epidemiologico in concomitanza altresì con le imminenti festività, riguardano quattro ambiti:
- Estensione dell'obbligo vaccinale ad alcune categorie di soggetti che prestano la propria attività lavorativa in settori particolarmente esposti (artt. 1 e 2);
- Ridefinizione della durata di validità del green-pass ed estensione del suo impiego (artt. 3 e 4);
- Istituzione della certificazione verde c.d. “rafforzata”, derivante cioè da avvenuta vaccinazione o avvenuta guarigione (artt. 5 e 6);
- Potenziamento dei controlli relativi al rispetto delle disposizioni per il contenimento e la prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 (art. 7).
In primo luogo, è bene precisare che, secondo quanto stabilito dall’art. 1 del Decreto in trattazione, l’obbligo vaccinale, a far data dal 15 dicembre, sarà adempiuto se, al ciclo primario (vale a dire prima e seconda dose) seguirà anche la somministrazione della dose di richiamo o “terza dose”, da inocularsi nei termini prescritti dal Ministero della Salute.
Inoltre, si prevede che il suddetto obbligo vaccinale, sempre a partire dal 15 dicembre, si estenda ad ulteriori categorie di lavoratori particolarmente esposti (art. 2). Infatti, la norma si riferisce al personale della scuola, ma anche a quello del comparto difesa, sicurezza e soccorso pubblico, della polizia locale, degli organismi della legge n. 124 del 2007 (Dipartimento delle informazioni per la sicurezza, Agenzia informazioni e sicurezza esterna, Agenzia informazioni e sicurezza interna), delle strutture sanitarie e sociosanitarie di cui all'articolo 8-ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e degli Istituti penitenziari.
L’eventuale inadempimento dell’obbligo vaccinale determina la sospensione immediata dal servizio, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro; per il periodo di sospensione non sono dovuti la retribuzione né altro compenso.
La sospensione è efficace fino alla comunicazione (da effettuarsi non oltre il termine di sei mesi a decorrere dal 15 dicembre 2021) da parte dell'interessato al datore di lavoro dell'avvio o del successivo completamento del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della dose di richiamo.
Si aggiunge che ad erogare le sanzioni per la mancata verifica dell’adempimento dell’obbligo vaccinale da parte del datore e per lo svolgimento della prestazione in violazione del medesimo obbligo sarà il Prefetto.
Per quanto concerne invece la durata, sempre a far data dal 15 dicembre, la certificazione verde ha una validità di 9 mesi decorrenti da:
- la data di completamento del ciclo vaccinale primario (prima e seconda dose);
- La data di somministrazione della dose di richiamo;
- La data di avvenuta guarigione (ma solo per i soggetti ammalatisi di COVID-19 oltre il quattordicesimo giorno dalla somministrazione della prima dose di vaccino o a seguito della seconda dose).
Nessuna variazione per i soggetti mai vaccinati e guariti dall’infezione Sars-CoV2, il cui green-pass ha sempre una validità di 6 mesi.
A decorrere dal 6 dicembre, si prevede l’obbligo di possesso della certificazione verde per accedere ad alcuni servizi. Il Decreto infatti include:
- Alberghi e altre strutture ricettive, compresi i servizi di ristorazione riservati ai clienti che vi alloggiano;
- Gli spazi adibiti a spogliatoi e docce per lo svolgimento anche di attività sportive all’aperto, con esclusione degli accompagnatori delle persone non autosufficienti in ragione dell’età o di disabilità;
- Il trasporto locale, regionale, interregionale, compreso quello effettuato dalle navi e dai traghetti impiegati per i collegamenti marittimi nello Stretto di Messina e da e per l’arcipelago delle Isole Tremiti;
- I servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale e regionale effettuati mediante autobus adibiti a servizio di noleggio con conducente.
Gli artt. 5 e 6 invece prevedono disposizioni per l'istituzione del green-pass c.d. "rafforzato".
Per green-pass rafforzato si deve intendere infatti la certificazione generata a seguito di guarigione o vaccinazione; non rientrano sotto questa sfera le certificazioni generate a seguito di tampone molecolare o antigenico rapido. Per i possessori di green-pass rafforzato, a partire dal 29 novembre u.s. sarà possibile accedere a servizi ed effettuare spostamenti nelle zone gialle o arancioni dove vengono adottate ulteriori limitazioni per quelle stesse attività rispetto alla zona bianca.
Si precisa però che dal 6 dicembre, non è previsto l'obbligo di green-pass rafforzato per l'accesso ai servizi di ristorazione svolti all'interno di alberghi o di altre strutture ricettive e riservati esclusivamente ai clienti che vi alloggiano né per le mense ed i servizi di catering continuativo su base contrattuale.
L'obbligo di green-pass rafforzato è invece previsto dal 6 dicembre 2021 al 15 gennaio 2022 per tutte quelle attività soggette a limitazioni in zona gialla, ovvero ad alto rischio di contagio. Rientrano in questa categoria l’accesso a spettacoli ed eventi sportivi (come spettatori), ristoranti al chiuso, feste (tranne quelle conseguenti a cerimonie civili e religiose), cerimonie pubbliche, sale da ballo, discoteche e locali assimilati.
Esulano dall’obbligo di green-pass (sia standard che rafforzato) i minori di dodici anni e i soggetti esenti dalla campagna vaccinale per ragioni di salute attestate da certificazione medica idonea.
Per il potenziamento invece dei sistemi di controllo si dispone, all’art. 7, che i Prefetti, entro cinque giorni dall’entrata in vigore dea norma in commento, sentito il Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, adottino “un piano per l’effettuazione costante di controlli, anche a campione, avvalendosi delle forze di polizia, del personale dei corpi di polizia municipale munito della qualifica di agente di pubblica sicurezza”. Inoltre, lo stesso Prefetto sarà tenuto ad inviare al Ministero dell’Interno una relazione settimanale delle verifiche svolte nell’ambito territoriale di competenza.
Nella nota del Viminale si sottolinea la necessaria collaborazione di tutti gli attori coinvolti (Carabinieri, Forze di polizia, Guardia di Finanza e Polizia Municipale) al fine di non vanificare gli sforzi compiuti per il contenimento della pandemia e scongiurare il ripristino di misure più restrittive introdotte in passato che conducono a rallentamenti per la ripresa dell’economia nazionale.
A tal proposito, si rammenta che, onde evitare una vertiginosa flessione della curva epidemiologica, l’intensificazione dei controlli coinciderà soprattutto nelle giornate e nei luoghi di massimo rischio, vale a dire in concomitanza dei fine settimana, delle festività natalizie e di fine anno, nelle aree urbane con maggiore concentrazione di esercizi commerciali e in quelle caratterizzate dal fenomeno della movida.
Ad maiora
IL PRESIDENTE
Edmondo Duraccio
(*) Rubrica riservata agli iscritti nell’Albo dei Consulenti del Lavoro della Provincia di Napoli. E’ fatto, pertanto, divieto di riproduzione anche parziale. Diritti legalmente riservati agli Autori
ED/FC