L’Agenzia delle Entrate concede un extra-time per l’invio dell’autodichiarazione del rispetto dei limiti degli aiuti di Stato indispensabile per sfruttare i benefici della sanatoria degli avvisi bonari.
L’Agenzia delle Entrate, con il provvedimento n.345838 del 03/12/2021, concede un extra-time per l'invio dell'autodichiarazione del rispetto dei limiti degli aiuti di Stato indispensabile per sfruttare i benefici della mini sanatoria degli avvisi bonari.
Lo sgravio delle somme aggiuntive
L’articolo 5 del Dl n. 41/2021 dal titolo “Ulteriori interventi fiscali di agevolazione e razionalizzazione connessi all’emergenza da COVID-19” ha disposto che “in considerazione dei gravi effetti derivanti dall’emergenza epidemiologica da COVID-19, al fine di sostenere gli operatori economici che hanno subito riduzioni del volume d’affari nell’anno 2020”, una definizione agevolata degli avvisi.
In pratica è stato previsto lo sgravio delle somme dovute per sanzioni e somme aggiuntive da corrispondere a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni, di cui agli artt. 36-bis del DPR n.600/73 e 54-bis del DPR n.633/72, e richieste tramite avvisi elaborati entro il 31 dicembre 2020 per l’anno 2017, ma non inviati per effetto della sospensione disposta dall’articolo 157 del DL n.34/2020, convertito con modificazioni dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77, nonché con tramite le comunicazioni relative all’anno 2018 ed elaborate entro il 31 dicembre 2021.
La riduzione del volume d’affari
A tale definizione agevolata accedono “i soggetti con partita IVA attiva alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, che hanno subito una riduzione maggiore del 30 per cento del volume d’affari dell’anno 2020 rispetto al volume d’affari dell’anno precedente”.
Per i contribuenti non tenuti alla presentazione della dichiarazione IVA, il riferimento di confronto da prendere in considerazione per rilevare la riduzione è invece l’ammontare dei ricavi o compensi indicati in dichiarazione.
Il termine dell’invio per l’autodichiarazione
L'Agenzia delle Entrate ha stabilito che l'autodichiarazione richiesta all'art. 1, c. 14-15 del DL n.41/2021 deve essere presentata entro il termine di 60 giorni dall'approvazione del relativo modello, ovvero se successivo, entro il termine di 60 giorni dal pagamento delle somme dovute o della prima rata dell'avviso bonario.
Va evidenziato che in precedenza, l'Amministrazione Finanziaria aveva invece deciso che il termine per l'invio dell'autodichiarazione era invece il 31 dicembre 2021 o, se il pagamento delle somme dovute o della prima rata dell'avviso bonario era effettuato dopo il 30 novembre 2021, entro la fine del mese successivo a quello in cui era effettuato il pagamento stesso.
L’extra time per l’invio
L’extra time concesso, come viene evidenziato tra le motivazioni del provvedimento, si è reso necessario per concedere ai contribuenti destinatari delle proposte di definizione agevolata un congruo lasso di tempo per compilare e inviare il documento de quo.
Con tale adempimento gli operatori economici possibili fruitori della sanatoria vanno infatti ad auto dichiarare il rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalle sezioni 3.1 “Aiuti di importo limitato” e 3.12 “Aiuti sotto forma di sostegno a costi fissi non coperti” della Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del Covid-19”, e successive modificazioni.
I campi delle dichiarazioni per la verifica dei requisiti
Nello specifico, la mini sanatoria concede ai soggetti con partita iva di definire in via agevolata, senza corrispondere le sanzioni, eventuali somme richieste dall'Agenzia delle Entrate a seguito dei controlli automatizzati delle dichiarazioni ai sensi degli art. 36-bis del DPR n.600/73 e 54-bis del DPR n.633/72, relative ai periodi d'imposta in corso al 31 dicembre 2017 e al 21 dicembre 2018 e non inviate per effetto delle varie sospensioni covid che si sono succedute nel corso del 2020 e 2021, esclusivamente per chi ha subito una riduzione maggiore del 30% del volume d'affari dell'anno 2020 rispetto a quello del 2019. La verifica della contrazione del fatturato è riscontrata sulla base di quanto esposto nella dichiarazione Iva 2021 per l'anno 2020 e per i contribuenti non soggetti a tale adempimento considerando invece le dichiarazioni dei redditi presentate nei termini sempre per l'anno d'imposta 2020.
I campi delle dichiarazioni
Con il provvedimento de quo l'Agenzia delle Entrate ha ricordato i campi delle dichiarazioni dei redditi per gli anni d'imposta 2019 e 2020 da controllare per la verifica del requisito della perdita del “volume d'affari”.
Nello specifico, per le persone fisiche valgono i campi:
- RS116, RE2 col. 2, per il lavoro autonomo;
- RG2 col. 2, per le attività impresa in contabilità semplificata;
- LM2 col. 3 o da LM22 a LM27, col. 3, per i minimi e forfettari.
Per le società di persone vanno confrontati i campi:
- RS116, RE2 o RG2 col. 5.
Per le società di capitali:
- il rigo RS107 col. 2.
Per gli enti non commerciali:
- i campi RS111, RC1, RE2, RG2 col.7 o RG4 col. 2.
Una volta accertata la diminuzione del 30% è possibile effettuare il pagamento scontato in unica soluzione o tramite rateizzazione con i tempi e modalità fissati dall'art. 3-bis, Dlgs n.462/97.
Per approfondire
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4014692/Provvedimento+prot.+345838+del+3+dicembre+2021.pdf/06d3bf91-e75c-bd8a-1d55-e166414079ad
Ad maiora
IL PRESIDENTE
Edmondo Duraccio
(*) Rubrica riservata agli iscritti nell’Albo dei Consulenti del Lavoro della Provincia di Napoli. E’ fatto, pertanto, divieto di riproduzione anche parziale. Diritti legalmente riservati agli Autori
ED/FT