La legge 17 dicembre 2021, n°215, di conversione del decreto legge 21 ottobre 2021, n°146 introduce, in tema di contenzioso tributario, l'esclusione dell’impugnabilità dell'estratto di ruolo.
Il decreto-legge 21 ottobre 2021, n°146 (id: Decreto Fiscale collegato alla Legge di bilancio 2022) coordinato con la legge di conversione 17 dicembre 2021, n°215 (pubblicata in G.U. Serie Generale n°301 del 20.12.2021), recante "Misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili" contiene, all'art. 3 bis, in tema di contenzioso tributario, una importante novità in ordine alla esclusione dell'impugnabilità degli estratti di ruolo.
E' noto che l'estratto di ruolo costituisce il documento informatico contenente gli elementi del ruolo reso esecutivo dall’ente creditore, trasfusi nella cartella di pagamento. L'estratto di ruolo non costituisce, pertanto, un atto di riscossione e non contiene alcuna pretesa esattiva, né impositiva, ma solo gli elementi dell’atto impositivo, ossia del ruolo. E' noto altresì, che l’impugnazione dell’estratto di ruolo – pur non essendo menzionato negli atti autonomamente impugnabili ex art. 19, D.Lgs. n°546/1992 – consegue ad una ricostruzione giurisprudenziale che ha di fatto facultato il contribuente – avendo interesse a contrastare il procedimento di imposizione il prima possibile – a contestare l’invalidità della notifica della cartella di pagamento tramite l’estratto di ruolo, ovvero tramite l'atto attraverso il quale è venuto a conoscenza del ruolo (Cfr. Corte di Cassazione, ordinanza 27860/2021; Corte di Cassazione, ordinanza 7228/2020; Corte di Cassazione, ordinanza 11439/2016).
Con l'art. 3 bis del Decreto Fiscale n°146/2021, come modificato in sede di conversione in Legge n°215/2021, è stato aggiunto, all'art. 12 (id: "Formazione e contenuto dei ruoli") del Decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, n°602, il comma 4 bis che dispone: L'estratto di ruolo non è impugnabile. Con ciò vanificando i principi espressi dalla richiamata giurisprudenza.
Nello specifico, la novella legislativa dispone che il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per una delle seguenti ipotesi:
- Partecipazione a una procedura di appalto ai sensi dell’art.80, comma 4, D.Lgs. 18 aprile 2016, n°50, in base al quale, un operatore economico può essere escluso dalla partecipazione a una procedura d'appalto se la stazione appaltante è a conoscenza e può adeguatamente dimostrare che lo stesso non ha ottemperato agli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse o dei contributi;
- Blocco dei pagamenti della Pubblica Amministrazione (per la riscossione di somme dovute dai soggetti pubblici, per effetto delle verifiche ex art. 48 bis, DPR n°602/1973).
La ratio sottesa alla previsione normativa (Cfr. Dossier Servizio Studi del Senato del 1°dicembre 2021) è quella di deflazionare il contenzioso tributario.
Ne deriva che il contribuente potrà impugnare soltanto il primo atto con il quale l'Amministrazione Finanziaria notificherà la misura cautelare o l'azione esecutiva, ovvero:
- l'Avviso di intimazione;
- il Preavviso di fermo amministrativo;
- il Preavviso di iscrizione di ipoteca;
- il Pignoramento presso terzi;
con ciò rischiando, considerata la mole di lavoro cui sono chiamati i giudici tributari, di subire gli effetti della notifica prima della relativa pronuncia.
Ad maiora
IL PRESIDENTE
Edmondo Duraccio
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ED/PDN