L’Agenzia delle Entrate istituisce i codici tributo per l’utilizzo in compensazione, tramite modello F24, dei crediti relativi al Superbonus dallo scorso 1° novembre 2022
L’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n.71 del 7 dicembre 2022, ha predisposto, per le comunicazioni delle opzioni eseguite a decorrere dal 1° novembre 2022, riguardanti i crediti d’imposta Superbonus relativi alla cessione o alla fruizione mediante sconto in fattura, i necessari codici tributo da indicare nel modello F24 per il consueto utilizzo in compensazione.
La nuova ripartizione delle rate
L’art. 9, comma 4, del DL n. 176/2022 ha previsto che, per gli interventi riguardanti il superbonus in deroga all'art. 121, comma 3, terzo periodo, DL n. 34/2020, i crediti d'imposta derivanti dalle comunicazioni di cessione o di sconto in fattura inviate all'Agenzia delle Entrate entro il 31 ottobre 2022 e non ancora utilizzati, possono essere fruiti in 10 rate annuali di pari importo, in luogo dell'originaria rateazione prevista per i predetti crediti, previo invio di una comunicazione all'Agenzia delle Entrate da parte del fornitore o del cessionario, da effettuarsi in via telematica, anche avvalendosi di incaricati alla trasmissione.
In pratica, è possibile usufruire del credito ancora non utilizzato in dieci rate annuali di pari importo previa comunicazione telematica all’Agenzia delle Entrate, ricordando sempre che la quota di bonus non utilizzata nell'anno non può essere spesa negli anni successivi e non può essere richiesta a rimborso.
Visto che la richiamata disposizione consente una diversa ripartizione in rate annuali dei crediti derivanti dalle opzioni per la prima cessione o per lo sconto comunicate all’Agenzia delle Entrate entro il 31 ottobre 2022, relativamente al superbonus è risultato necessario distinguere i crediti derivanti dalle opzioni comunicate all’Amministrazione Finanziaria successivamente a tale data, ossia dal 1° novembre 2022.
I codici tributo dal 1° novembre
Per tale motivo, si è reso necessario determinare i codici tributo da utilizzare, per comunicare le opzioni dei crediti dopo il 31 ottobre 2022 e, cioè dal 1° novembre 2022, in quanto non rientranti nell’ambito della disciplina dell’Aiuti-quater.
L’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione de qua, istituisce pertanto, i seguenti due nuovi codici:
- “7708” denominato “Cessione credito – Superbonus art. 119 DL n. 34/2020 – art. 121 Dl n. 34/2020 – opzioni dal 01/11/2022”;
- “7718” denominato “Sconto – Superbonus art. 119 DL n. 34/2020 – art. 121 DL n. 34/2020 – opzioni dal 01/11/2022”.
La compilazione del mod.F24
In sede di compilazione del modello di pagamento F24, da presentare esclusivamente tramite i servizi telematici resi disponibili sul sito dell’Agenzia delle Entrate, i codici tributo sono esposti nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento del credito compensato, nella colonna “importi a debito versati”.
I crediti utilizzabili in compensazione sono quelli risultanti dalle comunicazioni di esercizio delle opzioni di cui all’art. 121, comma 1, D.L. n. 34/2020, inviate all’Agenzia delle Entrate secondo le modalità e i termini stabiliti dai provvedimenti.
In fase di elaborazione dei modelli F24 ricevuti, sulla base dei dati risultanti dalle comunicazioni delle opzioni e dalle eventuali successive cessioni, l’Amministrazione Finanziaria effettua controlli automatizzati allo scopo di verificare che l’ammontare dei crediti utilizzati in compensazione da ciascun soggetto non ecceda l’importo della quota disponibile per ciascuna annualità, pena lo scarto del modello F24. Lo scarto è comunicato al soggetto che ha trasmesso detto modello F24, tramite apposita ricevuta consultabile attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate.
Infine, occorre evidenziare che, nel campo “anno di riferimento” del modello F24 deve essere indicato l’anno in cui è utilizzabile in compensazione la quota annuale del credito, nel formato “AAAA”.
Da ultimo, si specifica che i codici tributo istituiti con le risoluzioni n. 83/2020 e n. 12/2022 rimangono in essere perché utili a identificare i crediti derivanti dalle opzioni comunicate fino al 31 ottobre 2022.
Un esempio pratico
Per le spese sostenute nel 2022, in caso di utilizzo in compensazione della prima quota del credito, nel modello F24 dovrà essere indicato l’anno di riferimento “2023”, e conseguentemente per l’utilizzo in compensazione della seconda quota dovrà essere indicato l’anno di riferimento “2024” e così via.
Per approfondire
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4850255/RIS_n_71_del_07_12_2022.pdf/1c4006b4-0e05-7db0-c476-82119f44f477
Ad maiora
IL PRESIDENTE
Edmondo Duraccio
(*) Rubrica riservata agli iscritti nell’Albo dei Consulenti del Lavoro della Provincia di Napoli. E’ fatto, pertanto, divieto di riproduzione anche parziale. Diritti legalmente riservati agli Autori
ED/FT