La Corte di Appello di Lecce, con la sentenza n° 502 del 28 aprile scorso, ha dichiarato leciti gli accessi ispettivi in dimora privata adibita a cantiere edile
La Corte di Appello di Lecce, sentenza n° 502 del 28 aprile 2022, ha dichiarato la legittimità dell'accertamento ispettivo nelle private abitazioni in cui siano in corso lavori edili.
La sentenza è soltanto il secondo atto di una controversia i cui fatti risalgono al 2016: durante l’accesso ispettivo nel giardino di una privata dimora -delimitato da recinzione e cancello- nella quale erano in corso dei lavori edili, l’Ispettorato Territoriale di Brindisi aveva accertato la presenza di manodopera in nero.
Veniva, in particolare, attestata la presenza di sei operai impiegati nei lavori, di cui cinque irregolari. All'ispezione aveva fatto seguito, a distanza di un anno, l'emissione di un provvedimento d'ingiunzione al pagamento della somma di 15.929 euro.
Il proprietario dell'immobile proponeva ricorso avverso l'ordinanza ingiunzione, di cui chiedeva l'annullamento, sostenendo, tra l'altro, la violazione dell'art. 13 della Legge 689/1981, in quanto l'accesso ispettivo era stato eseguito in una “privata dimora”.
In primo grado, il Tribunale di Brindisi (sentenza n. 1267/2020) accoglieva il ricorso e annullava il provvedimento dell'ITL, ritenendo che i luoghi di privata dimora andassero esclusi dal potere di ispezione secondo quanto stabilito dall'art. 13 della Legge 689/1981.
Secondo il Giudice a quo la nozione di “privata dimora”, che limita il potere d'ispezione, coincide con la stessa nozione rilevante agli effetti del reato di violazione del domicilio ex art. 614 del codice penale comprendendo, dunque, non solo la casa di abitazione, ma anche ogni altro luogo destinato in via permanente o soltanto transitoria all'esplicazione della vita privata o attività lavorativa, e, quindi, ogni luogo in cui la persona si soffermi per compiere atti della sua vita privata riconducibili al lavoro, al commercio, allo studio, allo svago.
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e l'Ispettorato Territoriale del Lavoro di Brindisi proponevano appello avverso la sentenza del Tribunale, sostenendo un'errata interpretazione della normativa e, in particolare, del divieto previsto al citato art. 13.
L'accertamento, infatti, sarebbe stato effettuato presso un “cantiere edile”, realizzato nel giardino della casa estiva di proprietà della moglie del ricorrente, che non costituisce più “privata dimora”, ma area permanentemente aperta al potenziale controllo e verifica da parte degli organi tecnici del Comune e degli operatori di polizia giudiziaria, inclusi gli ispettori del lavoro.
In accordo con quest’ultima interpretazione proposta, la Corte di Appello di Lecce accoglie il ricorso e ribalta la sentenza del Tribunale stabilendo che “… l'area destinata a cantiere edile, pur se di proprietà privata, non è qualificabile come luogo di privata dimora né come luogo in cui si svolgono attività destinate a rimanere riservate, trattandosi piuttosto di luogo aperto al pubblico, tant'è che gli ispettori del lavoro accedevano liberamente senza chiedere autorizzazione alcuna”.
Per tali ragioni, la Corte riafferma la piena legittimità del provvedimento di ingiunzione emesso dall’ITL e rigetta le doglianze del ricorrente.
Ad maiora
IL PRESIDENTE
Edmondo Duraccio
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ED/FC