Contributi ART/COM e Gestione Separata – Quadro RR della Dichiarazione dei redditi – indicazione agevolazione contributiva. Inps Circolare n.66 del 9 giugno 2022.
In periodo di liquidazione e presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all’anno di imposta 2021, l’INPS interviene sulla compilazione del quadro RR del modello “Redditi 2022-PF”, che deve essere compilato dai soggetti iscritti alle Gestioni dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli artigiani e degli esercenti attività commerciali e del terziario e dai lavoratori autonomi che determinano il reddito di arte e professione così come disciplinato dall’articolo 53, comma 1, del TUIR, e sono iscritti alla Gestione Separata per la determinazione dei contributi dovuti all’INPS.
Ricordiamo che i contribuenti iscritti alla Gestione Art/Com (che compilano il quadro RR – Sezione I) determinano il reddito imponibile come somma dei redditi imponibili derivanti dalla compilazione dei quadri RF (imprese in contabilità ordinaria), RG (imprese in contabilità semplificata) e RH (redditi di partecipazione), oppure, se adottanti il regime di contabilità forfettario, con le risultanze del quadro LM.
L’INPS precisa inoltre che i contribuenti che abbiano ricevuto comunicazione di accoglimento dell’istanza tesa ad ottenere i benefici di cui all’articolo 1, commi da 20 a 22-bis, della legge n. 178/2020, che abbiano cioè avuto conferma della concessione del beneficio dell’esonero parziale, dovranno compilare anche il campo 23 del quadro RR indicando l’importo effettivamente spettante e desumibile dalla comunicazione presente su cassetto previdenziale.
I contribuenti che invece risultano iscritti alla Gestione Separata compilano la sezione II del quadro RR, ed indicano, al fine di determinare l’imponibile previdenziale, le risultanze dei quadri RE, RH (se società generanti redditi di lavoro autonomo o associazioni tra professionisti), e quadro LM (se aderenti al regime dei minimi o forfettario). Su tale importo andrà applicata l’aliquota del 24% oppure del 25,98% in dipendenza o meno della copertura di altra forma di previdenza. Ricordiamo che nel calcolo dell’acconto per l’anno 2022 andrà considerato anche l’aumento percentuale dovuto all’introduzione dell’ISCRO (art.1 comma 398 Legge 178/2020). Il quadro RR sezione II comprende l’ulteriore indicazione dell’esonero contributivo di cui ai commi da 20 a 22bis dell’art.1 della legge 178/2020, anche questo presente, una volta espletate tutte le procedure di controllo, nel Cassetto Previdenziale del contribuente. Si rinvia per procedure e condizioni di applicabilità, alla circolare INPS 124/2021
Ricordiamo che gli importi derivanti dall’autoliquidazione della contribuzione 2021, sia per gli iscritti alla Gestione Art/Com, sia per gli iscritti alla Gestione Separata, possono essere rateizzati, unitamente alle altre imposte dovute a seguito della liquidazione della dichiarazione dei redditi, utilizzando i codici (sezione INPS) API, CPI, DPPI alternativamente.
Nel caso in cui invece dalla liquidazione dei contributi dovesse risultare un eccesso di versamento, al fine di unificare con l’attuale normativa fiscale i criteri riguardanti la compensazione di somme versate in misura eccedente rispetto al dovuto, la compensazione tramite modello F24 potrà avvenire solo con somme versate in eccesso riferite alla contribuzione richiesta con l’emissione dei modelli di pagamento avvenuta nel 2021.
Ad maiora
IL PRESIDENTE
Edmondo Duraccio
(*) Rubrica riservata agli iscritti nell’Albo dei Consulenti del Lavoro della Provincia di Napoli. E’ fatto, pertanto, divieto di riproduzione anche parziale. Diritti legalmente riservati agli Autori
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