L’Inps, con la circolare n° 70 del 15 giugno 2022, ha fornito le istruzioni operative in materia di sgravio contributivo per le assunzioni con contratto di apprendistato di primo livello effettuate nel 2022.
Con la circolare n° 70 del 15 giugno 2022, l’INPS fornisce le istruzioni operative relative allo sgravio contributivo per le assunzioni con contratto di apprendistato (c.d. di primo livello) per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore ed il certificato di specializzazione tecnica superiore redatti nel 2022.
Tale sgravio spetta, secondo quanto previsto dall’art. 1, comma 645, della Legge n. 234/2021 (Legge di Bilancio 2022), a tutti i datori di lavoro che occupano alle proprie dipendenze un numero di addetti pari o inferiore a nove, nella misura del 100% per le assunzioni sopra riportate.
L’esonero in commento è da ritenersi applicabile, dunque, previa sussistenza di specifiche condizioni:
- le assunzioni devono essere effettuate nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2022 ed il 31 dicembre 2022;
- i datori di lavoro devono avere alle proprie dipendenze un numero di addetti pari o inferiore a nove. Il beneficio contributivo permane anche se, successivamente all’assunzione, il datore di lavoro superasse il requisito dimensionale.
Lo sgravio prevede l’azzeramento dell’aliquota contributiva a carico del datore di lavoro per i primi 36 mesi di contratto di apprendistato. Inoltre, la Legge di Bilancio 2022 stabilisce che per i periodi contributivi maturati negli anni di contratto successivi al terzo, resta ferma l’aliquota del 10% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali.
Va aggiunto che le assunzioni con contratto di apprendistato di primo livello non sono soggette alla disciplina del contributo di licenziamento (c.d. ticket di licenziamento), a quella relativa alla contribuzione di finanziamento dell’ASpI e del contributo integrativo (pari complessivamente all’1,61% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali), mentre l’aliquota contributiva a carico del lavoratore rimane pari al 5,84% della retribuzione imponibile per tutta la durata del periodo di formazione e, in caso di prosecuzione del rapporto di lavoro al termine del periodo di apprendistato, per ulteriori 12 mesi.
La circolare in esame specifica che, in caso di precedenti periodi di apprendistato prestati dal lavoratore alle dipendenze di altri datori di lavoro, lo sgravio può essere riconosciuto, per il datore che occupa sino a nove dipendenti, limitatamente al periodo di apprendistato restante rispetto ai 36 mesi previsti dalla Legge di Bilancio 2022. Quest’ultima, inoltre, dispone che a decorrere dal 1° gennaio 2022 possono essere beneficiari dei trattamenti di integrazione salariale di cui al Titolo I e II del D. Lgs. 148/2015 anche i lavoratori con contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria e il certificato di specializzazione tecnica superiore (art. 2 del D. Lgs. 148/2015 come modificato dall’art. 1, comma 192, della Legge 234/2021). Ciò posto, a decorrere dal 1° gennaio 2022, tutti i datori di lavoro, in ragione dell’inquadramento assegnato dall’INPS alla matricola aziendale, sono tenuti al versamento della contribuzione di finanziamento dei trattamenti di integrazione salariale di cui sono destinatari i lavoratori assunti con contratto di apprendistato. In ogni caso, la sospensione o riduzione dell’orario di lavoro non deve pregiudicare il completamento del percorso formativo (articolo 1, comma 192, lettera c) della L. 234/2021.
In ultimo si precisa che il datore di lavoro per fruire del diritto all’applicazione dello sgravio contributivo in oggetto deve:
- essere in possesso del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC);
- rispettare le norme a tutela delle condizioni di lavoro e degli altri obblighi di legge, nonché gli accordi e contratti collettivi nazionali e di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentativi sul piano nazionale.
L’eventuale insussistenza di uno dei due requisiti sopra menzionati comporta il versamento della contribuzione prevista dall’art. 1, comma 773 della Legge 296/2006 (1,5% per il primo anno, 3% per il secondo anno e 10% per i periodi contributivi maturati negli anni di contratto successivi al secondo) nonché della contribuzione di finanziamento dell’ASpI e del contributo integrativo (pari complessivamente all’1,61% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali) e l’assoggettamento alla disciplina del contributo di licenziamento.
Per le istruzioni operative e le modalità di compilazione del flusso Uniemens si richiama la circolare n. 87/2021.
Ad maiora
IL PRESIDENTE
Edmondo Duraccio
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ED/FC