Adempimenti dichiarativi obbligatori per gli enti non commerciali se dotati di partita IVA anche in assenza di reddito o debito di imposta
L'Agenzia delle Entrate con la risposta ad Interpello n°312 del 27 maggio 2022, ha precisato che la mera acquisizione della partita Iva comporta l’obbligo della tenuta delle scritture contabili nonché quello di presentazione della dichiarazione.
L'istante ha rappresentato di essere un ente senza fini di lucro non riconosciuto, ai sensi dell'art. 36 c.c., non ha per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali e conduce una scuola autorizzata all'esercizio di attività di formazione con decreto del Ministero della Pubblica Istruzione ed è inserita nell'elenco delle scuole straniere funzionanti in Italia. In particolare, a seguito di una disamina delle modalità operative di svolgimento della propria attività ed anche a seguito dell'introduzione dello strumento della fattura elettronica, ha ritenuto di dotarsi della partita IVA. All'uopo ha chiesto chiarimenti in ordine alla sussistenza o meno di un obbligo dichiarativo ai fini delle imposte dirette (IRES e IRAP) in capo ad un ente esente ed alle eventuali modalità di compilazione della dichiarazione, nell'ipotesi in cui tale obbligo dovesse ritenersi effettivamente sussistente.
I tecnici dell'Agenzia delle Entrate hanno preliminarmente richiamato la previsione dell'art. 1, DPR n°600/73
ai sensi del quale "Ogni soggetto passivo deve dichiarare annualmente i redditi posseduti anche se non ne consegue alcun debito d'imposta. I soggetti obbligati alla tenuta di scritture contabili, di cui al successivo articolo 13, devono presentare la dichiarazione anche in mancanza di redditi". Tra l'altro, ai sensi del richiamato art. 13, "sono obbligati alla tenuta di scritture contabili, a norma degli articoli 19 e 20 gli enti pubblici e privati diversi dalle società, soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche, nonché i trust, che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali".
Sul punto, come già chiarito con Risoluzione n°126/E del 2011, il presupposto affinché anche agli enti non commerciali sia imposta la tenuta delle stesse scritture contabili che il medesimo decreto prescrive per le imprese commerciali, le società e gli enti equiparati è che tali enti esercitino "attività commerciali", intendendosi per tali quelle che sono produttive, per i medesimi enti, di reddito d'impresa ai sensi dell'articolo 55 del TUIR, ai fini IRES, e che assumono, in capo agli stessi, rilevanza agli effetti dell'IVA in quanto costituenti esercizio di attività d'impresa.
In sintesi, l'attività posta in essere da un ente non commerciale assume i connotati dell'attività d'impresa, sia ai fini IRES che IVA, laddove la stessa presenti i caratteri dell'abitualità, professionalità e sistematicità, circostanza che sussiste anche nelle ipotesi in cui l'attività sia posta in essere in occasione della realizzazione di un unico affare, tenuto conto della rilevanza economica dello stesso e della complessità delle operazioni che sono necessarie alla sua effettuazione.
Ebbene, l'acquisizione della partita IVA sottintende che l'Istante effettua operazioni che abbiano i connotati dell'esercizio di attività d'impresa, e, conseguentemente, che sussista in capo allo stesso l'obbligo della tenuta delle scritture contabili nonché il conseguente obbligo dichiarativo.
In particolare, conclude il documento di prassi, ai fini della dichiarazione dei redditi, si rileva che – come indicato nelle istruzioni al "Modello REDDITI ENC – Enti non commerciali ed equiparati – tale modello deve essere utilizzato, tra l'altro, dai soggetti IRES: "1) enti non commerciali (enti pubblici e privati diversi dalle società, nonché i trust, che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali), residenti nel territorio dello Stato".
Il suddetto modello dovrà essere presentato anche in mancanza di reddito.
Quanto agli obblighi Irap, parimenti, ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. n°446/1997, "Ogni soggetto passivo deve dichiarare per ogni periodo di imposta i componenti del valore, ancorché non ne consegua un debito di imposta".
Ad maiora
IL PRESIDENTE
Edmondo Duraccio
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ED/PDN