L’Inps fornisce le istruzioni per la fruizione dell’incentivo previsto dalla legge n. 234/2021 art. 1 comma 253
Con messaggio n. 2864 del 18 luglio 2022, l’INPS ha fornito le istruzioni per la fruizione dell’incentivo previsto dalla Legge n. 234/2021 all’art. 1 comma 253.
La suddetta disposizione ha come destinatarie le società cooperative che si costituiscono, a decorrere dal 1° gennaio 2022, ai sensi dell'articolo 23 comma 3-quater del D.L. n. 83/2012, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 134/2012, quindi alle piccole società cooperative costituite da lavoratori provenienti da aziende i cui titolari intendano trasferire le stesse, in cessione o in affitto.
In particolare viene riconosciuto a questo tipo di società un esonero contributivo nella misura del 100% dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi INAIL, del contributo al “Fondo per l’erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all’articolo 2120 c.c.”, del contributo ai Fondi di cui agli articoli 26, 27, 28 e 29 del D. Lgs. n. 148/2015 e del contributo dello 0,30% destinato al finanziamento dei Fondi interprofessionali per la formazione continua.
L’esonero, che non è compatibile con altre agevolazioni riguardanti la contribuzione datoriale, è fruibile nel limite massimo di 6.000,00 euro annui per ogni lavoratore e verrà riparametrato su base mensile, con una durata complessiva di 24 mesi.
Orbene, l’ente di previdenza evidenzia che, ai fini della fruizione del beneficio alle aziende che abbiano comunicato al Ministero dello Sviluppo economico la loro costituzione, ai sensi dell’articolo 23, comma 3-quater del D.L. n. 83/2012, entro il 30 giugno 2022 (data coincidente con il termine finale di operatività del cosiddetto Temporary Framework), verrà attribuito il codice di autorizzazione “8Y – Cooperativa autorizzata all’esonero di cui all’articolo 1, comma 253, legge 234/2021”.
Tuttavia, fermo restando che spetterà all’Istituto attribuire il codice autorizzazione suindicato sulla base delle informazioni fornite dal MISE, sarà comunque necessario che le società cooperative interessate inoltrino richiesta alla Struttura territoriale competente, utilizzando la funzionalità “Contatti” presente nel cassetto previdenziale e selezionando la voce “Assunzioni agevolate e sgravi” – “Altre agevolazioni”.
Nella comunicazione dovranno essere dichiarati: la data di costituzione della società cooperativa, la forza lavoro della stessa, la retribuzione media mensile erogata ai lavoratori dipendenti, l’aliquota contributiva datoriale media applicata e l’importo dell’esonero di cui si intende avvalersi.
Sarà cura della Struttura territoriale competente verificare la coerenza dei dati ed eventualmente modificare la data di decorrenza del codice autorizzazione, garantendo la durata di 24 mesi dell’esonero contributivo, a partire dal mese di costituzione della cooperativa stessa.
Il diritto alla fruizione dell’esonero contributivo è sottoposto ad alcune condizioni, tra le quali: la regolarità degli obblighi di contribuzione previdenziale; l’assenza di violazioni delle norme fondamentali a tutela delle condizioni di lavoro e rispetto degli altri obblighi di legge; il rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali, nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, sottoscritti dalle OO.SS. comparativamente più rappresentative a livello nazionale. Inoltre, sarà necessario il rispetto di un’ulteriore condizione specifica, prevista dalla Legge n. 234/2021 art. 1 comma 254, ossia che il datore di lavoro dell’impresa oggetto di trasferimento, affitto o cessione abbia corrisposto ai propri dipendenti, nell’ultimo periodo di imposta, retribuzioni almeno pari al 50% dell’ammontare complessivo dei costi sostenuti, con esclusione di quelli relativi alle materie prime e sussidiarie.
Ai fini della fruizione dell’esonero i datori di lavoro dovranno inserire a partire dal flusso UniEmens di competenza del mese di agosto 2022 i nomi dei lavoratori interessati dall’esonero, valorizzando il codice “ESWB – Esonero contributivo per le società cooperative art 1, co. 253, L. n. 234/2021” all’interno del campo “Codice causale”, mentre nei campi “IdentMotivoUtilizzoCausale” e “AnnoMeseRif” dovranno essere inseriti il valore “N” e l’anno/mese di riferimento del conguaglio. In particolare su quest’ultimo punto l’ente di previdenza sottolinea che, con riferimento ai mesi pregressi da gennaio 2022 e fino al mese precedente l’esposizione del corrente, il recupero potrà essere effettuato esclusivamente nei flussi UniEmens di competenza dei mesi di agosto, settembre ed ottobre 2022.
Ad maiora
IL PRESIDENTE
Edmondo Duraccio
(*) Rubrica riservata agli iscritti nell’Albo dei Consulenti del Lavoro della Provincia di Napoli. E’ fatto, pertanto, divieto di riproduzione anche parziale. Diritti legalmente riservati agli Autori
ED/MS