Il Portale per i CDL di Napoli - Organo Ufficiale dell'Ordine

 
N° 165/2022 del 20/09/2022

Sgravio contributivo per assunzione di dipendenti di aziende in crisi

L’INPS, con la circolare n. 99 del 7 settembre 2022, fornisce le istruzioni operative per l’accesso allo sgravio contributivo riconosciuto ai datori di lavoro privati che assumono con contratto di lavoro a tempo indeterminato, lavoratori subordinatiindipendentemente dalla loro età anagrafica, da imprese per le quali è attivo un tavolo di confronto per la gestione della crisi aziendale presso la struttura per la crisi d'impresa ovvero lavoratori licenziati per riduzione di personale da dette imprese nei sei mesi precedenti o lavoratori impiegati in rami di azienda oggetto di trasferimento. La L. 234/2021, Legge di Bilancio 2022, con l'art. 1, c. 119, come modificato dall'art. 12, c. 1, lett. a) e b), DL 21/2022 conv. in L. 51/2022, ha esteso l'esonero strutturale previsto dalla L. 178/2020 (esonero under 36) anche alla platea dei lavoratori di aziende in crisi.

L’incentivo in parola spetta per le nuove assunzioni e per le trasformazioni a tempo indeterminato nonché per i trasferimenti, effettuati dal 1° gennaio al 31 dicembre 2022.

La misura consiste in uno sgravio pari al 100% della contribuzione dovuta dal datore di lavoro, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, per la durata di 36 mesi, a partire dalla data di assunzione o di trasferimento del lavoratore proveniente da una impresa in crisi, nel limite massimo di importo pari a 6.000 euro annui.

Il diritto alla legittima fruizione dell’esonero contributivo è subordinato al possesso di DURC regolare, all’assenza di violazioni delle norme fondamentali a tutela delle condizioni di lavoro e rispetto degli altri obblighi di legge ed al rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali, nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, sottoscritti dalle Organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

L’incentivo in parola non spetta

  • qualora l’assunzione violi il diritto di precedenza alla riassunzione di un altro lavoratore licenziato da un rapporto a tempo indeterminato o cessato da un rapporto a termine che abbia manifestato per iscritto – entro 6 mesi dalla cessazione del rapporto (3 mesi per i rapporti stagionali) – la propria volontà di essere riassunto;
  • se presso il datore di lavoro che assume o l’utilizzatore con contratto di somministrazione sono in atto sospensioni dal lavoro connesse a una crisi o riorganizzazione aziendale, salvi i casi in cui l’assunzione, la trasformazione o la somministrazione siano finalizzate all’assunzione di lavoratori inquadrati a un livello diverso da quello posseduto dai lavoratori sospesi o da impiegare in unità produttive diverse da quelle interessate dalla sospensione;
  • con riferimento al contratto di somministrazione, i benefici economici legati all’assunzione sono trasferiti in capo all’utilizzatore;

Sono esclusi dai rapporti incentivabili i lavoratori intermittenti (anche a tempo indeterminato), dirigenti, prestatori di lavoro occasionali (art. 54 bis DL 50/2017), gli apprendisti ed i lavoratori domestici. L’incentivo, invece, spetta per i rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato instaurati in attuazione del vincolo associativo stretto con una cooperativa di lavoro e per le assunzioni a tempo indeterminato a scopo di somministrazione.

L’Istituto comunica che all’interno dell’applicazione Portale delle agevolazioni sarà reso disponibile il modulo di istanza on-line “ES119”, volto alla richiesta dell’esonero in trattazione, compilando il quale il datore di lavoro dichiara:

– il codice della comunicazione obbligatoria relativa al rapporto instaurato oggetto di trasferimento;

– il codice fiscale relativo all’azienda di provenienza;

– l’importo della retribuzione mensile media, comprensiva dei ratei di tredicesima e di quattordicesima       mensilità;

– l’indicazione della eventuale percentuale di part-time nel caso di svolgimento della prestazione lavorativa a tempo parziale;

– la misura dell’aliquota contributiva datoriale oggetto dello sgravio.

La circolare ricorda, infine, che i datori di lavoro che intendono fruire dell’esonero devono esporre, a partire dal flusso Uniemens di competenza del mese successivo a quello di comunicazione di accoglimento dell’istanza, i nominativi dei lavoratori per i quali spetta l’esonero valorizzando i campi secondo le istruzioni in essa riportate.

Ad maiora

IL PRESIDENTE
Edmondo Duraccio

 

 (*) Rubrica riservata agli iscritti nell’Albo dei Consulenti del Lavoro della Provincia di Napoli. E’ fatto, pertanto, divieto di riproduzione anche parziale. Diritti legalmente riservati agli Autori

 

ED/GA

N° 100/2023 del 26/05/2023

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