L’Inps, con la circolare n° 146 del 6 dicembre scorso, ha fornito indicazioni operative in ordine all’attività di raccolta, elaborazione e comunicazione dei dati relativi alla rappresentanza delle OO.SS. per la contrattazione collettiva nazionale di categoria.
Come noto, con il c.d. T.U. sulla rappresentanza del 10 gennaio 2014 le parti datoriali/sindacali, Confindustria, CGIL. CISL e UIL, hanno inteso disciplinare una soglia minima per la partecipazione delle OO.SS. alla contrattazione collettiva, facilitando – di tal guisa- una soluzione operativa alla mancata attuazione dell’art. 39, seconda parte, della Costituzione, con specifico riferimento al requisito della “rappresentatività”.
Ebbene, il predetto T.U. è stato poi oggetto di ulteriore modifica lo scorso 4 luglio 2017.
L’Inps, con il documento di prassi in commento, in via preliminare ha precisato che l’attività di raccolta del dato elettorale (id: consensi ottenuti dalle singole OO.SS. nelle elezioni delle RSU) competerà all’Inps ed all’INL. All’Inps, invece, sarà affidata la ponderazione tra il dato elettivo e quello associativo.
A proposito di tale ultimo dato (associativo), l’Inps, sempre con la circolare in commento, ha precisato che raccoglierà, in una apposita sezione (“rappresentanza sindacale”) della denuncia contributiva Uniemens, le informazioni relative al CCNL applicato, rientrante nell’area di rappresentanza di Confindustria ed alle OO.SS. cui i lavoratori aderiscono (come da allegati 2 e 3 della circolare stessa).
L’Inps ha inoltre chiarito che il dato non riguarderà i dirigenti.
I dati, così raccolti, verranno elaborati ed aggregati dall’Istituto relativamente al periodo gennaio-dicembre di ogni anno.
I rapporti fra le varie OO.SS. e l’Inps verranno mantenuti per il tramite della Confindustria la quale si è obbligata a trasmettere eventuali modificazioni (anche di adesione al T.U del 2014 da parte di altre OO.SS.).
Quanto all’anno 2020 è stato stabilito che le OO.SS., eventualmente non inserite nell’elenco allegato sub 3 alla predetta circolare, dovevano rappresentare tale situazione a Confindustria entro lo scorso 16.12. all’indirizzo pec lavoro.welfare@pec.confindustria.it
La trasmissione delle informazioni sulla rappresentanza sindacale è consentita alle aziende che preventivamente si saranno registrate nell’applicazione disponibile sul cassetto previdenziale aziende. La registrazione attribuirà alle aziende un codice di autorizzazione da cui deriverà l’impegno alla trasmissione mensile dei dati predetti.
Raccolta delle informazioni relative al dato associativo
L’Istituto, riprendendo le istruzioni già fornite con la circolare 76/2016, precisa che nell’ambito della Denuncia Aziendale vanno compilati i dati relativi a:
- CCNL applicato ai dipendenti;
- federazione di categoria cui i dipendenti aderiscono;
- numero dei dipendenti aderenti, con separata evidenza del numero degli iscritti appartenenti a unità produttive con più di 15 dipendenti ove siano presenti rappresentanze sindacali aziendali (RSA) ovvero non sia presente alcuna forma di rappresentanza sindacale.
E’ propedeutica, come già precisato, la registrazione datoriale, mediante la funzione “Rappresentanza sindacale” (in breve “RASI”), accessibile tramite cassetto bidirezionale. All’esito l’Inps rilascerà un codice di autorizzazione (codice “OR”) per la trasmissione mensile dei dati di rappresentanza mediante la denuncia Uniemens.
L’elemento RASI si compone dell’ulteriore elemento ContrattoRS destinato a raccogliere le informazioni utili per la rilevazione del numero delle deleghe relative a ciascun ambito di applicazione del CCNL a favore delle OO.SS.
Detto elemento si compone, a sua volta, dei seguenti sottoelementi
– <AnnoMeseRS>: va indicato, nel formato “aaaa-mm”, il periodo di riferimento delle informazioni relative al contratto e alle deleghe sindacali;
– <CodContrattoRS>: va indicato il codice del contratto attribuito dall’Inps (come da allegato n. 2);
– <CodFederazSindRS>: va valorizzato il codice assegnato dall’Istituto alle Organizzazioni sindacali di categoria a cui i dipendenti aderiscono (come da allegato n. 3);
– <NumIscrittiRS>: va indicato il numero delle deleghe dei dipendenti iscritti all’Organizzazione sindacale riportato nell’elemento <CodFederazSindRS>, relative al periodo indicato in <AnnoMeseRS> e al <CodContrattoRS>, afferenti alla matricola;
– <NumIscrittiRSA>: va valorizzato il numero delle deleghe dei dipendenti iscritti all’Organizzazione sindacale indicata nell’elemento <CodFederazSindRS>, relative al periodo indicato in <AnnoMeseRS> e al <CodContrattoRS>, in unità produttive che superino i quindici dipendenti e in cui siano presenti RSA ovvero non sia presente alcuna forma di rappresentanza sindacale.
Si precisa che il numero indicato nell’elemento <NumIscrittiRSA> è un’informazione di dettaglio del sottoelemento <NumIscrittiRS> e che l’elemento va valorizzato solo ove ricorra la casistica indicata.
Ad maiora
IL PRESIDENTE
Edmondo Duraccio
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ED/FC