Ufficializzati i termini e i modelli di comunicazione per i tax credit del Piano Transizione 4.0.
Il Ministero dello Sviluppo Economico con tre distinti Decreti Direttoriali, datati 6 ottobre 2021, ha approvato i modelli di comunicazione dei dati e delle altre informazioni necessari ai fini dei crediti d’imposta appartenenti al cosiddetto Piano Transizione 4.0.
I modelli approvati
Nello specifico, i tre decreti de quo definiscono i modelli, i contenuti, le modalità e soprattutto i termini di invio delle comunicazioni delle informazioni necessarie riguardanti:
- il credito d’imposta formazione, di cui all’art. 1, commi da 46 a 56, della legge 205/17, e al Decreto 4 maggio 2018 del Ministero dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze e il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;
- il credito d’imposta per ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica, design e ideazione estetica, di cui ai commi 200, 201 e 202, dell’art. 1, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, così come definite dal decreto 26 maggio 2020 del Ministero dello Sviluppo Economico;
- il credito d’imposta beni strumentali, di cui all’art. 1, c. 189 e 190, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, e all’art.1, c. da 1051 a 1063, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.
Restano esclusi dalla comunicazione i soli investimenti in beni strumentali nuovi, materiali e immateriali ordinari, ovvero non inclusi negli allegati A e B annessi alla L. 232/2016.
Il Piano di Transizione 4.0
La finalità del Piano di Transizione 4.0 è quella di concedere crediti d'imposta per stimolare gli investimenti delle imprese, con tre diverse e distinte misure:
- Credito d'imposta formazione 4.0: per sostenere le imprese nel processo di trasformazione tecnologica e digitale creando o consolidando le competenze nelle tecnologie abilitanti necessarie a realizzare il paradigma 4.0.
- Credito d’imposta ricerca, sviluppo, innovazione e design: la finalità è quella di stimolare la spesa privata in ricerca, sviluppo e innovazione tecnologica per sostenere la competitività delle imprese e per favorirne i processi di transizione digitale e nell’ambito dell’economia circolare e della sostenibilità ambientale.
- Credito d’imposta per investimenti in beni strumentali: con l’obiettivo di supportare e incentivare le imprese che investono in beni strumentali nuovi, materiali e immateriali, funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale dei processi produttivi.
Il mancato invio dei modelli al MiSE
Il punto comune dei tre decreti ministeriali de quo è quello riguardante l’importante precisazione sul mancato invio del modello di comunicazione. Infatti, il MiSE, al comma 5 dell’art. 1, dei decreti direttoriali, ha specificato che l’invio dei modelli di comunicazione non costituisce presupposto per l’applicazione del credito d’imposta, ma che i dati e le informazioni in essi indicati sono acquisiti dal Ministero dello sviluppo economico al solo fine di valutare l’andamento, la diffusione e l’efficacia delle misure agevolative. Tant’è che l’eventuale mancato invio dei modelli in parola non determina comunque effetti in sede di controllo da parte dell’Amministrazione Finanziaria della corretta applicazione della disciplina agevolativa.
Le caratteristiche
Ecco le caratteristiche proprie di ciascun modello di comunicazione per i tre differenti crediti d’imposta:
Credito d’imposta formazione 4.0
La misura è volta a sostenere le imprese nel processo di trasformazione tecnologica e digitale, con un credito d’imposta per le spese di formazione del personale dipendente finalizzate all’acquisizione o al consolidamento delle competenze nelle tecnologie rilevanti per la trasformazione tecnologica e digitale previste dal Piano Nazionale Impresa 4.0, e il modello di comunicazione de quo:
- è composto da un frontespizio per l’indicazione dei dati anagrafici ed economici dell’impresa che si avvale del credito d’imposta e da due sezioni per l’indicazione delle informazioni concernenti le attività e le spese ammissibili ricadenti, rispettivamente, nell’ambito di applicazione dell’art.1, della L. 27 dicembre 2019, n. 160, e nell’ambito di applicazione dell’art. 1, della L. 30 dicembre 2020, n. 178;
- deve essere firmato digitalmente dal legale rappresentante dell’impresa e va trasmesso in formato elettronico tramite PEC all’indirizzo “formazione4.0@pec.mise.gov.it” secondo gli schemi disponibili online nel sito “www.mise.gov.it”;
- va trasmesso con tempi differenti in riferimento alle attività di formazione svolte nel periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019:
- il modello di comunicazione – Sezione A – per gli investimenti effettuati nel 2020 dai soggetti solari, va trasmesso entro la data del 31 dicembre 2021.
- il modello di comunicazione – Sezione B – per gli investimenti effettuati nei periodi d’imposta successivi, va trasmesso entro la data di presentazione della dichiarazione dei redditi riferita a ciascun periodo d’imposta di effettuazione degli investimenti.
Credito d’imposta per investimenti in R&S e innovazione
La misura si pone l’obiettivo di sostenere la competitività delle imprese stimolando gli investimenti in Ricerca e Sviluppo, Innovazione tecnologica, anche nell’ambito del paradigma 4.0, Design e ideazione estetica, sostenuti nel periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019 ed entro il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2022.
Riguardo al tax credit de quo, il relativo modello di comunicazione dei dati e delle altre informazioni rilevanti:
- è composto da un frontespizio per l’indicazione dei dati anagrafici ed economici dell’impresa che si avvale del credito d’imposta e da tre sezioni per l’indicazione delle informazioni concernenti gli investimenti nelle attività ammissibili;
- va firmato digitalmente dal legale rappresentante dell’impresa e trasmesso in formato elettronico tramite PEC all’indirizzo “cirsid@pec.mise.gov.it” secondo gli schemi disponibili online nel sito ministeriale ed allegati al decreto;
-
è inviato in maniera differenziata in base al periodo d’imposta di sostenimento delle spese ammissibili:
- investimenti effettuati nel periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2019 ed entro il 31.12.2021;
- investimenti effettuati nei periodi d’imposta successivi, entro la data di presentazione della relativa dichiarazione dei redditi.
Credito d’imposta per gli investimenti in beni strumentali 4.0
E’ un credito d’imposta destinato a tutte le imprese che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato, a decorrere dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2022, ovvero entro il 30 giugno 2023, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione, secondo le seguenti tabelle:
1. Beni strumentali materiali tecnologicamente avanzati (allegato A, L. 11 dicembre 2016, n. 232 – ex Iper ammortamento)
Per l’anno 2021:
- 50% del costo per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro
- 30% del costo per la quota di investimenti oltre i 2,5 milioni di euro e fino al limite di costi complessivamente ammissibili pari a 10 milioni di euro
- 10% del costo per la quota di investimenti tra i 10 milioni di euro e fino al limite di costi complessivamente ammissibili pari a 20 milioni di euro.
Per l’anno 2022:
- 40% del costo per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro
- 20% del costo per la quota di investimenti oltre i 2,5 milioni di euro e fino al limite di costi complessivamente ammissibili pari a 10 milioni di euro
- 10% del costo per la quota di investimenti tra i 10 milioni di euro e fino al limite di costi complessivamente ammissibili pari a 20 milioni di euro.
2. Beni strumentali immateriali tecnologicamente avanzati funzionali ai processi di trasformazione 4.0 (allegato B, L. 11 dicembre 2016, n. 232, come integrato dall'art. 1, c. 32, della L. 27 dicembre 2017, n. 205)
- 20% del costo nel limite massimo dei costi ammissibili pari a 1 milione di Euro. Si considerano agevolabili anche le spese per servizi sostenute mediante soluzioni di cloud computing per la quota imputabile per competenza.
3. Altri beni strumentali materiali (ex Super Ammortamento) diversi da quelli ricompresi nel citato allegato A.
- Per l’anno 2021: 10% nel limite massimo dei costi ammissibili pari a 2 milioni di euro.
- Per l’anno 2022: 6% nel limite massimo dei costi ammissibili pari a 2 milioni di euro.
4. Altri beni strumentali immateriali diversi da quelli ricompresi nel citato allegato B:
- Per l’anno 2021: 10% nel limite massimo dei costi ammissibili pari a 1milione di euro.
- Per l’anno 2022: 6% nel limite massimo dei costi ammissibili pari a 1milione di euro.
Il credito d’imposta è riconosciuto nella misura del 15% se i beni riguardano investimenti in strumenti e dispositivi tecnologici destinati dall’impresa alla realizzazione di modalità di lavoro agile, ai sensi dell’articolo 18 della legge del 22 maggio 2017 n. 81.
La fruizione del beneficio spettante è subordinata alla condizione del rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.
Per accedere al credito d’imposta, relativamente ai beni tecnologicamente avanzati materiali e immateriali, le imprese sono tenute a produrre una perizia tecnica semplice rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale iscritti nei rispettivi albi professionali o un attestato di conformità rilasciato da un ente di certificazione accreditato, da cui risulti che i beni possiedono caratteristiche tecniche tali da includerli rispettivamente negli elenchi di cui ai richiamati allegati A e B e sono interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura. Per i beni di costo unitario di acquisizione non superiore a 300.000 euro è sufficiente una dichiarazione resa dal legale rappresentante.
Il corrispondente modello di comunicazione dei dati e delle altre informazioni riguardanti l’applicazione del credito d’imposta per gli investimenti in beni strumentali funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese:
- è composto da un frontespizio per l’indicazione dei dati anagrafici ed economici dell’impresa che si avvale del credito d’imposta e da due sezioni per l’indicazione delle informazioni concernenti, rispettivamente, gli investimenti in beni materiali di cui all’allegato A alla legge n. 232 del 2016 e gli investimenti in beni immateriali di cui all’allegato B alla legge n. 232 del 2016;
- è firmato digitalmente dal legale rappresentante dell’impresa e va trasmesso in formato elettronico tramite PEC all’indirizzo “benistrumentali4.0@pec.mise.gov.it” secondo gli schemi disponibili online;
- il termine per l’invio è differenziato in base alla disciplina applicabile:
- investimenti ricadenti sotto la L. 160/2019 entro il 31.12.2021;
- investimenti ricadenti sotto la L. 178/2020 entro la data di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa ad ogni periodo d’imposta di effettuazione degli investimenti, dunque per gli investimenti effettuati dal 16.11.2020 al 31.12.2020 entro il 30.11.2021.
Per approfondire
https://www.mise.gov.it/index.php/it/93-normativa/decreti-direttoriali/2042771-decreto-direttoriale-6-ottobre-2021-modello-comunicazione-credito-d-imposta-per-ricerca-e-sviluppo-innovazione-tecnologica-design-e-ideazione-estetica
https://www.mise.gov.it/index.php/it/93-normativa/decreti-direttoriali/2042772-decreto-direttoriale-6-ottobre-2021-modello-comunicazione-credito-d-imposta-formazione
https://www.mise.gov.it/index.php/it/93-normativa/decreti-direttoriali/2042769-decreto-direttoriale-6-ottobre-2021-modello-comunicazione-credito-d-imposta-beni-strumentali
Ad maiora
IL PRESIDENTE
Edmondo Duraccio
(*) Rubrica riservata agli iscritti nell’Albo dei Consulenti del Lavoro della Provincia di Napoli. E’ fatto, pertanto, divieto di riproduzione anche parziale. Diritti legalmente riservati agli Autori
ED/FT