L’Inps, con la circolare n° 122 del 27 ottobre scorso, fa il punto della situazione sulle prestazioni a sostegno della genitorialità per i lavoratori dipendenti e autonomi
L’INPS, con la circolare n° 122 del 27 ottobre 2022, fornisce le prime indicazioni operative per illustrare le novità introdotte dal provvedimento in favore dei lavoratori dipendenti e autonomi, dei soggetti iscritti alla Gestione separata e delle libere professioniste, per migliorare la conciliazione tra attività lavorativa e vita privata per i genitori e i prestatori di assistenza, nell'ottica di una più equa condivisione delle responsabilità di cura tra uomini e donne e del conseguimento della parità di genere in ambito lavorativo e familiare.
In particolare, le modifiche apportate dal D.Lgs. 105/2022 al D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151, sono:
- l’introduzione della disciplina del congedo di paternità obbligatorio dei lavoratori dipendenti;
- l’introduzione, per la prima volta, del diritto al congedo parentale per i lavoratori autonomi.
CONGEDO DI PATERNITA’
Il D.Lgs. 105/2022 ha abrogato le disposizioni in materia di congedo obbligatorio e facoltativo del padre, introducendo al Testo unico sulla maternità e paternità:
- l’art. 27-bis che disciplina il nuovo “Congedo di paternità obbligatorio”;
- l’art. 28 che disciplina il “Congedo di paternità alternativo”.
Secondo quanto previsto dalla novella, il Congedo di paternità obbligatorio spetta al padre lavoratore che ne fa richiesta al proprio datore di lavoro in forma scritta (salvo diversa modalità di gestione delle comunicazioni aziendali per la registrazione delle assenze), con un anticipo di cinque giorni – ove possibile – e sempreché non siano previste condizioni di miglior favore dalla contrattazione collettiva.
Il periodo di congedo obbligatorio – per cui è prevista un’indennità del 100% della retribuzione – è pari a 10 giorni, fruibili nell’arco temporale che va dai due mesi antecedenti la data presunta del parto ai cinque mesi successivi. Il congedo può essere goduto anche in maniera frazionata, purché non a ore.
Tale congedo non spetta né ai lavoratori padri iscritti alla Gestione separata di cui all’art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, né ai padri lavoratori autonomi di cui al Capo XI del T.U., compresi i lavoratori che abbiano un rapporto di lavoro autonomo dello spettacolo.
Il congedo di paternità alternativo invece si configura come extrema ratio e consiste nel diritto del padre lavoratore di astenersi dal lavoro per tutta la durata del congedo di maternità o per la parte residua che sarebbe spettata alla lavoratrice, in caso di morte o di grave infermità della madre ovvero di abbandono, nonché in caso di affidamento esclusivo del bambino al padre.
CONGEDO PARENTALE
La circolare, nel tentativo di chiarire quanto legiferato in materia di Congedo parentale, propone anche uno schema esemplificativo rispetto ai periodi di astensione attualmente utilizzabili. Ad oggi, il congedo parentale – indennizzato al 30% della retribuzione per un massimo di 9 mesi – è godibile entro il 12° anno di età del bambino ed è garantito:
- alla madre, per un periodo pari a 3 mesi, non trasferibili all’altro genitore;
- al padre, per un periodo pari a 3 mesi, non trasferibili all’altro genitore;
- ad entrambi i genitori per un periodo ulteriore della durata complessiva di 3 mesi, fino, dunque, a completamento di 9 mesi totali.
Per quanto riguarda i limiti massimi individuali:
- la madre può fruire di massimo 6 mesi di congedo parentale per ogni figlio;
- il padre può fruire di massimo 6 mesi, elevabili a 7 nel caso si astenga per un periodo intero o frazionato non inferiore a 3 mesi.
Il predetto schema, si applica anche ai lavoratori e alle lavoratrici iscritti/e alla Gestione separata anche se, non spettano loro i periodi di congedo non indennizzabili, vale a dire periodi oltre i 9 mesi complessivi.
CONGEDO PARENTALE AUTONOMI
Tra le varie indicazioni, la circolare sottolinea che il D.Lgs. n. 105/2022 riconosce per la prima volta anche ai padri lavoratori autonomi il diritto al congedo parentale che si articola, però in maniera diversa rispetto a quanto previsto per i lavoratori dipendenti. Dalla nuova formulazione deriva il diritto a 3 mesi di congedo parentale per ciascuno dei genitori, da fruire entro l’anno di vita (o dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento) del minore.
La possibilità di fruizione del congedo parentale decorre, per la madre, dalla fine del periodo indennizzabile di maternità (compresi gli ulteriori 3 mesi di maternità) e per il padre dalla nascita o dall’ingresso in famiglia del minore. Ne consegue che, per ogni bambino, il limite massimo di fruizione del congedo parentale per un genitore lavoratore autonomo è di 3 mesi.
Come per le lavoratrici autonome, anche per il padre lavoratore autonomo l’indennità di congedo parentale (pari al 30% della retribuzione convenzionale) è subordinata all’effettiva astensione dall’attività lavorativa.
Come per i periodi indennizzabili di congedo parentale delle lavoratrici autonome, l’astensione comporta la sospensione dell’obbligo contributivo che potrà riguardare esclusivamente mesi solari interi, attesa la periodicità e l’indivisibilità del contributo obbligatorio, che è dovuto alla gestione anche per i mesi nei quali viene prestata attività per un solo giorno.
Ad esempio, per un periodo di congedo parentale temporalmente collocato dal 20 settembre al 19 dicembre, sarà consentito sospendere il versamento del contributo obbligatorio IVS per i soli mesi di ottobre e novembre.
A differenza della disciplina prevista per i lavoratori dipendenti, gli autonomi potranno fruire del congedo parentale semplicemente astenendosi dal lavoro e presentando successivamente domanda all’INPS attraverso i consueti canali (sito web, Contact Center integrato o Patronati) non appena sarà rilasciata l’apposita domanda telematica.
Per un approfondimento ulteriore si consiglia la lettura della circolare in argomento ricca di molteplici esempi concreti in materia.
Ad maiora
IL PRESIDENTE
Edmondo Duraccio
(*) Rubrica riservata agli iscritti nell’Albo dei Consulenti del Lavoro della Provincia di Napoli. E’ fatto, pertanto, divieto di riproduzione anche parziale. Diritti legalmente riservati agli Autori
ED/FC