L’AdE con circolare n° 35 del 4 novembre 2022, fornisce chiarimenti in merito al superamento del limite di 600 euro per i fringe benefit
L’Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 35 del 2022, ha fornito chiarimenti in merito alla tassazione dei Fringe benefit in caso di superamento del limite di 600,00 euro previsto, per il solo anno 2022, dal decreto Aiuti bis.
L’articolo 12 del D.L n. 115 del 9 agosto 2022, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, dispone che, soltanto per il periodo d’imposta 2022, il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati al lavoratore dipendente, nonché le somme erogate o rimborsate al medesimo dal datore di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale, non concorrono a formare il reddito imponibile ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) nel limite complessivo di euro 600,00, in deroga a quanto previsto dall’articolo 51, comma 3, del Testo unico delle imposte sui redditi (TUIR). Quest’ultimo prevede la non concorrenza al reddito imponibile ai fini dell’IRPEF, per i beni ceduti e i servizi prestati al lavoratore, nel limite di euro 258,23 nonché, in caso di superamento di questo limite, l’inclusione nel reddito imponibile dell’intero ammontare e non solo della quota eccedente il medesimo limite. Già negli anni 2020 e 2021 il consueto limite di euro 258,23 era stato innalzato eccezionalmente a euro 516,46.
Con la circolare in commento l’Agenzia delle Entrate, interpretando in modo restrittivo il dettato dell’art. 12 del Decreto Aiuti-bis, ha chiarito che qualora in sede di conguaglio la somma del valore dei beni o dei servizi prestati, nonché delle somme erogate o rimborsate ai lavoratori dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale, risultasse superiore al limite di 600,00 euro, l’intero importo corrisposto, compresa la quota di valore inferiore al medesimo limite, dovrà essere assoggettato a tassazione e a contribuzione.
La norma in commento, inoltre, prevede che non concorrano a formare il reddito di lavoro dipendente, oltre al valore dei beni ceduti e dei servizi prestati, anche le somme erogate o rimborsate dal datore di lavoro ai propri lavoratori dipendenti per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale. L’Agenzia a tal proposito precisa che le utenze devono riguardare immobili adibiti ad abitazione, di proprietà o detenuti in base a titolo idoneo dal dipendente, dal coniuge o suoi familiari, a prescindere che negli stessi abbiano o meno stabilito la residenza o il domicilio, a patto che ne sostengono effettivamente le spese. Inoltre, vi rientrano anche le spese intestate al condominio e ripartite, ovviamente per la sola quota rimasta a carico del lavoratore, a titolo di condomino. Si chiarisce, inoltre che è necessario acquisire e conservare tutta la documentazione giustificativa di spesa o, in alternativa, una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi del DPR 445/2000 del lavoratore, dalla quale risultino le stesse informazioni (intestatario fattura, tipologia utenza, importo pagato, ecc.). Una seconda dichiarazione sostitutiva del lavoratore è necessaria anche per attestare che le spese non sono già state oggetto di rimborso, sia totale che parziale.
La circolare si sofferma anche sul rapporto con il cosiddetto “bonus carburante”, precisando che rispetto a quest’ultimo, il limite più elevato di esenzione dei benefit rappresenta un'agevolazione ulteriore, diversa e autonoma. Ne consegue che l’esenzione da tasse e contributi con il limite di 200,00 euro per uno o più buoni carburanti si aggiunge a quella dei 600,00 euro per l'insieme di altri beni e servizi, compresi eventuali ulteriori buoni carburanti, nonché per le somme erogate o rimborsate per il pagamento delle utenze. Si precisa, infine che, anche per il bonus carburanti l'eventuale superamento del limite di 200,00 euro comporta la tassazione dell'intero buono erogato.
Ad maiora
IL PRESIDENTE
Edmondo Duraccio
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ED/GA