La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Venezia ha rimesso al giudizio della Corte Costituzionale la questione di legittimità su molte disposizioni introdotte dalla legge n° 130/2022 di riforma della giustizia tributaria. CGT 1° di Venezia – Ordinanza n°402 del 31 ottobre 2022
Il 16 settembre 2022 è entrata in vigore la legge di riforma della giustizia tributaria n°130 del 31 agosto 2022 che ha inciso sia sull’ordinamento (id: D.Lgs. n°545/1992) e sia sul processo tributario (id: D.Lgs. n° 546/1992) con una sorta di re-styling delle norme, in attuazione dei principi dettati dal PNRR.
La Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Venezia Sezione 1, riunita in udienza il 29/09/2022, chiamata a pronunciarsi sul ricorso in riassunzione proposto da una società contribuente contro l’Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale Veneto – ha ritenuto di non poter adottare alcuna decisione nella controversia senza avere prima sottoposto alla Corte Costituzionale la questione di legittimità di alcune delle norme che disciplinano l’ordinamento giudiziario tributario così come sono state di recente novellate a mezzo della legge n.130 del 31.08.2022.
Nelle more di tale decisione, l’ordinanza individua la rilevanza delle questioni proposte rispetto al giudizio in corso, nella generale “serenità che deve imprescindibilmente presiedere e preesistere all’atto del giudicare e determina – fino al momento dello scioglimento di tali dubbi – la paralisi della funzione decisoria, non più libera di esprimersi in autonomia perché viziata dalla consapevolezza della esistenza di norme che sono idonee ad incidere sullo status dei giudicanti in modo tale da condizionarne decisivamente l’imparzialità”.
In particolare, è descritto nell’Ordinanza di rimessione in commento, non si è inteso invocare un intervento di riscrittura o di novellazione di tutte le norme che sono state censurate, “bensì si è inteso evidenziare come, per effetto di una molteplicità di disposizioni normative, l’affidamento proprio al Ministero dell’Economia e delle Finanze dei compiti di supporto e di organizzazione personale e strumentale riguardo all’ordinamento giudiziario tributario ed il vero e proprio inquadramento organico nel ridetto plesso Amministrativo della categoria del “personale giudicante” (sia onorario che di carriera) a detto Ordinamento Giudiziario assegnato creino un vulnus insanabile e persistente (anche oltre il termine del lunghissimo periodo transitorio che è stato delineato con la legge n.130/2022) alle guarentigie di autonomia ed indipendenza che costituiscono il necessario “prius” della funzione giudicante”.
Non vi è dubbio, esplicita CGT di Venezia che si pone un problema di conflitto di interessi su tutte le norme che attribuiscono competenza gestionale e di supporto amministrativo in ordine all’organizzazione giudiziaria tributaria al MEF anziché ad altra Amministrazione Centrale dello Stato; un vero e proprio “Giano bifronte” (così viene definito il MEF) che non è da credere che possa – con la medesima capacità di astrazione dalla cura dei propri concreti interessi – occuparsi di affari con detti interessi concettualmente confliggenti.
Al vaglio della Consulta, inoltre:
la disciplina sulla composizione del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria per la consiliatura successiva all’entrata in vigore della legge;
le nuove previsioni che contemplano, come requisito di accesso al concorso interno per il tramutamento alle funzioni superiori, che il componente dell’ordinamento giudiziario tributario abbia garantito almeno un rapporto del 60% tra provvedimenti depositati entro il termine di un mese e provvedimenti complessivamente depositati.
In conclusione, nel disporre l’immediata trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale, i giudici hanno dichiarato non manifestamente infondati i dubbi espressi, in palese contrasto con le norme parametro di rango costituzionale e pertanto hanno richiesto la verifica della fondatezza di ciascuno dei predetti dubbi.
Ad maiora
IL PRESIDENTE
Edmondo Duraccio
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ED/PDN