L’INL, con la nota n° 1799 del 23 novembre scorso, ha precisato che la trasformazione di ferie programmate con un periodo di cassa covid attraverso decisione unilaterale del datore di lavoro è legittima e non soggetta a sanzioni, anche in assenza di preventiva comunicazione al dipendente
L’Ispettorato Nazionale del Lavoro, con la nota n. 1799 del 23 novembre 2021, ha fornito un parere in merito alla possibilità, per il datore di lavoro, di modificare in Cassa Covid-19 le giornate di ferie richieste dai lavoratori già programmate e concesse.
Il caso a cui fa riferimento la nota INL riguarda un’azienda che, nel mese di agosto, ha tramutato in cassa integrazione con causale Covid-19, unilateralmente e senza alcuna previa comunicazione, la terza settimana di ferie già concessa ai propri dipendenti.
È proprio sulla legittimità di tale operazione e sulla possibilità di adottare un provvedimento di disposizione da parte dell’ITL che, su richiesta della sede territoriale di Taranto, l’Ispettorato Nazionale ha espresso il proprio parere favorevole.
Secondo l’Ispettorato, la trasformazione delle ferie già autorizzate in periodi di cassa integrazione è, nel rispetto di determinate condizioni, pienamente ammissibile; l’unico adempimento in capo al datore di lavoro che decide di tramutare le ferie in Cassa Covid-19 è quello di comunicarlo al lavoratore coinvolto. Tuttavia, la mancata comunicazione costituisce una mera irregolarità e non comporta alcuna sanzione per l’azienda né alcun potere dispositivo per l’Ispettorato che, di fatto, non può vietarne la trasformazione; il lavoratore, dopo aver fruito dei periodi di cassa, potrà beneficiare del plafond integrale di ferie che non risulterà intaccato in alcun modo.
A questa conclusione l’INL arriva a seguito dell’acquisizione del parere dell’Ufficio legislativo del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali che si è espresso con nota prot. n. 10408 del 22 novembre 2021, nella quale si ripercorre la disciplina specifica in materia di ferie.
Il punto di partenza è l’art. 10 del D.Lgs. n. 66/2003 nel quale si stabilisce che “fermo restando quanto previsto dall’art. 2109 c.c., il prestatore di lavoro ha diritto ad un periodo annuale di ferie retribuite non inferiore a quattro settimane. Tale periodo, salvo quanto previsto dalla contrattazione collettiva (…) va goduto per almeno due settimane consecutive, in caso di richiesta del lavoratore nel corso dell’anno di maturazione e per le restanti due settimane, nei diciotto mesi successivi al termine dell’anno di maturazione”.
Il citato art. 2109 c.c. permette al datore di lavoro di determinare la distribuzione delle ferie garantite al lavoratore, ricomprendendo tale facoltà nell’ambito dei poteri di organizzazione dell’attività imprenditoriale. L’unico adempimento richiesto al datore di lavoro è quello previsto dal comma 3 nel quale si legge che “l’imprenditore deve preventivamente comunicare al prestatore di lavoro il periodo stabilito per il godimento delle ferie”.
Con l’interpello n. 19/2011 il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali aveva chiarito che, fermo restando l’obbligo di informazione preventiva, il diritto a fruire di questo periodo di riposo, garantito dall’art. 36 comma 3 della Costituzione può essere derogato “esclusivamente laddove le esigenze aziendali assumano carattere di eccezionalità ed imprevedibilità e come tali siano supportate da adeguata motivazione”.
Si aggiunge, poi, che con la circolare n. 8/2005, lo stesso Ministero aveva specificato come costituissero ipotesi oggettive derogatorie all’ordinaria modalità di fruizione delle ferie gli interventi a sostegno del reddito ordinari e straordinari -la cassa integrazione quindi- in cui si assiste ad una sospensione dell’attività lavorativa totale o parziale e della corresponsione della retribuzione.
Orbene, se nelle ipotesi di CIG parziale deve comunque essere garantito al lavoratore il ristoro correlato all’attività̀ svolta, chiaramente in misura ridotta, viceversa, in caso di sospensione totale dell’attività̀ lavorativa (CIG a zero ore) il lavoratore non ha necessità di recuperare le energie psico-fisiche, presupposto fondamentale del diritto di fruizione delle ferie, ragion per cui l’esercizio del suddetto diritto può essere posticipato al momento della cessazione dell’evento sospensivo.
L’Ispettorato, quindi, ricostruendo i fatti oggetto della richiesta di parere, conclude che:
- la violazione dell’art. 2109, comma 3, c.c., con riferimento alla mancata informazione preventiva, costituisce una mera irregolarità per cui il nostro ordinamento non prevede sanzione amministrativa alcuna;
- non sussistendo alcun danno per il lavoratore – slitta solo il periodo di fruizione mentre restano inalterate le ferie maturate – non esistono neppure i presupposti perché l’Ispettorato ricorra al potere di disposizione secondo l’art. 14 D.Lgs. n. 124/2004 che costringa il datore di lavoro ad eliminare determinate violazioni per riparare la condizione del dipendente.
Ad maiora
IL PRESIDENTE
Edmondo Duraccio
Carissimi Colleghi, con questo numero si conclude il nostro impegno istituzionale per l’anno 2021 di “Dentro la Notizia”. Vi auguriamo buone festività ed un proficuo 2022.
Arrivederci con il n. 1/2022 della rubrica “Dentro la Notizia”per il giorno 10.01.2022.
(*) Rubrica riservata agli iscritti nell’Albo dei Consulenti del Lavoro della Provincia di Napoli. E’ fatto, pertanto, divieto di riproduzione anche parziale. Diritti legalmente riservati agli Autori
ED/FC