LA CESSIONE INTRA-UE DI BENI E’ IMPONIBILE AI FINI IVA IN ITALIA SE IL CESSIONARIO NON E’ ISCRITTO ALLA BANCA DATI VIES
L'Agenzia delle Entrate, con la risposta ad Interpello n°230 del 1^ marzo 2023, ha confermato che la comunicazione di un numero di identificazione IVA valido (id: verifica dell’iscrizione alla banca dati VIES), è condizione sostanziale per l'applicazione della non imponibilità negli scambi di merce intracomunitari.
Nell’istanza in esame, una società contribuente ha chiesto di conoscere se le operazioni di vendita poste in essere nei confronti di soggetti la cui partita IVA non risulta iscritta al VIES siano da considerare non imponibili ai sensi dell’art. 41, comma 1, lett. b) del D.L. n°331/1993, ovvero da assoggettare ad Iva in Italia.
A fronte del quesito, i tecnici dell’Agenzia delle Entrate hanno riepilogato il quadro normativo in materia, ricordando che, ai sensi dell’art. 41 citato, affinché un'operazione possa essere qualificata come cessione intracomunitaria non imponibile devono sussistere congiuntamente tutti i seguenti requisiti:
1 la soggettività passiva ai fini IVA e in diversi paesi dell'Unione europea del cedente e del cessionario;
2 il trasferimento del diritto di proprietà o di altro diritto reale sui beni;
3 l'onerosità dell'operazione;
4 l'effettiva movimentazione dei beni dall'Italia e arrivo in un altro Stato membro.
Inoltre, ai sensi del comma 2ter del medesimo articolo, le cessioni, costituiscono cessioni non imponibili a condizione che i cessionari abbiano comunicato il numero di identificazione agli stessi attribuito da un altro Stato membro (id: condizione sostanziale).
All’uopo, risulta rilevante solo il numero di identificazione IVA che dispone di un prefisso con cui può essere identificato lo Stato membro che lo ha attribuito. Questo è l'unico numero di identificazione IVA che lo Stato membro di identificazione include nella banca dati VIES e quindi l'unico numero di identificazione IVA che il cedente è in grado di verificare.
A tal fine è messo a disposizione dalla Comunità europea il sito internet raggiungibile all’indirizzo:
https://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/#/vat-validation
Da quanto sopra consegue che se il cessionario – come nella fattispecie oggetto dell'istanza in trattazione – non ha comunicato al fornitore un numero di identificazione valido iscritto alla banca dati VIES al momento della cessione, l'operazione non può beneficiare del regime di non imponibilità ai fini IVA.
Di conseguenza, l’operazione dovrà essere assoggettata ad IVA in Italia, con applicazione dell'aliquota IVA interna, da individuarsi in relazione alla tipologia di bene ceduto. In tale ipotesi, l’operazione, pur consistendo in una cessione Intra-UE – con applicazione dell’imposta italiana – renderebbe comunque il cessionario debitore dell’imposta nel Paese di destinazione ex art. 16, Regolamento Ue 282/2011, ai cui sensi, lo Stato membro di arrivo della spedizione dei beni nel quale è effettuato un acquisto intra-UE esercita il proprio potere impositivo indipendentemente dal trattamento Iva applicato all’operazione nello Stato membro di partenza degli stessi beni.
Ad maiora
IL CONSIGLIO PROVINCIALE DELL’ORDINE
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PDN