L’INL FORNISCE CHIARIMENTI IN MERITO ALL’UTILIZZO DELLO STRUMENTO DEL RICORSO AL COMITATO PER I RAPPORTI DI LAVORO IN CASO DI TIROCINIO FRAUDOLENTO
Con nota n. 453 dell’8 marzo 2023, l’INL fornisce chiarimenti in merito alla possibilità di promuovere ricorso presso il Comitato per i rapporti di lavoro in caso di tirocinio fraudolento, svolto cioè eludendo le prescrizioni del comma 723 art. 1 della Legge n. 234/2021.
Come noto, la suddetta legge ha introdotto una serie di misure volte ad arginare un uso distorto del tirocinio, non quale percorso formativo di alternanza tra studio e lavoro, finalizzato all'orientamento ed alla formazione professionale, ma come strumento alternativo al rapporto di lavoro subordinato. In caso di un suo utilizzo fraudolento è prevista dal comma 723 art. 1 la sanzione dell’ammenda pari ad euro 50,00 per ciascun tirocinante coinvolto e per ciascun giorno di tirocinio. Tuttavia, come già chiarito da una precedente nota dello stesso Ispettorato, questo tipo di contestazione rappresenta una fattispecie penale di natura contravvenzionale, che comporta l’adozione della prescrizione obbligatoria prevista dall’art. 20 del D.Lgs n. 758/1994, finalizzata alla cessazione del tirocinio fraudolento, restando in capo al tirocinante la possibilità di presentazione della domanda per il riconoscimento della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato a partire dalla pronuncia giudiziale.
Orbene, l’Ispettorato chiarisce nel documento in oggetto l’impossibilità di utilizzo del ricorso ex art. 17 del D.Lgs. n. 124/2004 nelle fattispecie in cui il tirocinio venga accertato come fraudolento, al fine di evitare sovrapposizioni di giudicato tra l’autorità penale e quella amministrativa.
Infatti, l’art. 17 comma 2 del D.Lgs. n. 124/2004 prevede la possibilità di presentare ricorso avverso gli atti di accertamento dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro e gli atti di accertamento degli Enti previdenziali e assicurativi, aventi ad oggetto la sussistenza o la qualificazione dei rapporti di lavoro, presso il Comitato per i rapporti di lavoro, che rappresenta quindi uno strumento di natura amministrativa.
La fraudolenza del tirocinio quando anche dimostrata dalla prova che lo stesso venga svolto secondo le modalità tipiche del rapporto di lavoro subordinato, resterebbe comunque sottratta al sindacato del Comitato per i rapporti di lavoro di cui all’art. 17 del D.Lgs. n. 124/2004, giacché la riqualificazione del rapporto in termini di rapporto di lavoro subordinato risulta essere una fattispecie sanzionata da norma penale, in ragione della quale il personale ispettivo procede con la redazione dello specifico provvedimento della prescrizione obbligatoria, a seguito della quale, se il contravventore ottemperasse e pagasse la sanzione ci sarebbe l’estinzione del reato in via amministrativa.
Ad maiora
IL CONSIGLIO PROVINCIALE DELL’ORDINE
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