OBBLIGO DI NOMINA DEL MEDICO COMPETENTE PER EFFETTUARE LA SORVEGLIANZA SANITARIA
Con risposta ad interpello n. 2 della seduta del 28 febbraio 2023, la Commissione per gli interpelli in materia di salute e sicurezza sul lavoro del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha risposto al quesito posto dall’Associazione nazionale dirigenti pubblici e alte professionalità della scuola, relativamente all’obbligo della nomina del medico competente per la sorveglianza sanitaria, anche nelle situazioni in cui la valutazione dei rischi non abbia evidenziato l’obbligo di sorveglianza sanitaria.
La Commissione, fornendo un’interpretazione del combinato disposto dell’art. 25 comma 1 lettera a), dell’art. 18 comma 1 lettera a) e dell’art. 29 comma 1 del D.Lgs. n. 81/2008, precisa innanzitutto che, per sorveglianza sanitaria, ai sensi dell’art. 2 del D. Lgs. n. 81/2008, si intende l'insieme degli atti medici finalizzati alla tutela della salute e sicurezza dei lavoratori, in relazione all'ambiente di lavoro, ai fattori di rischio professionale ed alle modalità di svolgimento dell'attività lavorativa.
Orbene, dai tre articoli citati nell’interpello si ricava quanto segue:
- l’art. 18 comma 1 prevede in capo al datore di lavoro, ed ai dirigenti, che organizzano e dirigono le stesse attività, l’obbligo di nominare il medico competente per l’effettuazione della sorveglianza sanitaria, nei casi previsti dallo stesso decreto;
- l’art. 25 comma 1 lettera a) prevede la collaborazione tra il medico competente, il datore di lavoro ed il servizio di prevenzione e protezione alla valutazione dei rischi, anche ai fini della programmazione, alla sorveglianza sanitaria, alla predisposizione dell’attuazione delle misure per la tutela della salute e dell’integrità psico-fisica dei lavoratori, all’attività di formazione e informazione nei confronti dei lavoratori, per la parte di competenza, all’organizzazione del servizio di primo soccorso ed all’attuazione e valorizzazione di programmi volontari di promozione della salute, secondo i principi della responsabilità sociale;
- l’art. 29 prevede, al comma 1, che il datore di lavoro effettui la valutazione ed elaborazione del documento di valutazione dei rischi in collaborazione con il responsabile del servizio di prevenzione e protezione ed il medico competente, nei casi di cui all’art. 41 dello stesso decreto, che dispone la sorveglianza sanitaria venga effettuata dal medico competente: nei casi previsti dalla normativa vigente, dalle indicazioni fornite dalla Commissione consultiva di cui all’art. 6 o qualora il lavoratore ne faccia richiesta e la stessa sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi lavorativi.
Sulla base del quadro normativo illustrato, ed in risposta al quesito posto, la Commissione per gli interpelli in materia di salute e sicurezza sul lavoro del Ministero afferma, perciò, la necessità della nomina del medico competente per l’effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal citato art. 41 e che lo stesso collabori, se nominato, alla valutazione dei rischi ex art. 17, comma 1, lettera a) del D. Lgs. n. 81/2008.
Ad maiora
Il Presidente
Fabio Triunfo
(*) Rubrica riservata agli iscritti nell’Albo dei Consulenti del Lavoro della Provincia di Napoli. E’ fatto, pertanto, divieto di riproduzione anche parziale. Diritti legalmente riservati agli Autori
FT/MS