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N° 53/2023 del 22/03/2023

L’AGENZIA DELLE ENTRATE CHIARISCE COME REGOLARIZZARE LE FATTURE E I CORRISPETTIVI TARDIVI ENTRO IL 31 MARZO 2023

 

L’Agenzia delle Entrate, con il provvedimento agenziale prot. 61196 del 6 marzo 2023, ha illustrato come regolarizzare le fatture elettroniche emesse oltre i termini stabiliti o i dati dei corrispettivi telematici giornalieri inviati oltre i dodici giorni canonici previsti.

La comunicazione

Per promuovere la compliance l’Agenzia delle Entrate sta inviando, in questi giorni, una comunicazione ai soggetti passivi potenzialmente interessati alla regolarizzazione de qua.

Nello specifico, i contribuenti verranno avvisati circa:

  • le fatture elettroniche emesse per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti, stabiliti o identificati nel territorio dello Stato ai sensi dell’articolo 1, D.lgs n. 127/2015, e verso le Pubbliche Amministrazioni ai sensi dei commi da 209 a 214, articolo 1. L. n. 244/2007;
  • i corrispettivi giornalieri telematici memorizzati elettronicamente ai sensi dell’articolo 2, D.lgs n. 127/2015, trasmessi oltre i termini previsti dalla normativa vigente.

La lettera ha il duplice intento di consentire al contribuente di fornire elementi, fatti e circostanze non conosciuti dal Fisco ed in grado di giustificare l’eventuale anomalia ovvero per regolarizzazione eventualmente la propria posizione.

In particolare, con riferimento alle fatture elettroniche, i dati trasmessi riguarderanno:

  • l’elenco e il numero delle fatture emesse in ritardo;
  • tipo di fattura;
  • tipo documento;
  • numero e data della fattura/documento;
  • data di trasmissione e identificativo dello Sdi file.

Mentre, con riferimento ai corrispettivi giornalieri, i dati trasmessi sono relativi a:

  • l’elenco e il numero degli invii trasmessi in ritardo;
  • il numero identificativo dell’invio;
  • la matricola del dispositivo;
  • la data di rilevazione e quella di trasmissione.

Come arriva la comunicazione

L’Agenzia delle Entrate inoltrerà la comunicazione al domicilio digitale dei singoli contribuenti e sarà disponibile anche all’interno dell’area riservata del portale informatico dell’Agenzia delle Entrate “Cassetto fiscale” e dell’interfaccia web “Fatture e Corrispettivi”.

Gli adempimenti

I contribuenti destinatari di dette comunicazioni possono, direttamente o tramite loro intermediario, chiedere informazioni o segnalare all’Amministrazione Finanziaria eventuali circostanze a giustificazione del ritardo nella trasmissione dei dati, in quanto il soggetto contribuente potrebbe rientrare in casistiche particolari in base alle quali vi sono delle deroghe alle tempistiche di invio.

Nel caso in cui, non si dovesse rientrare in dette particolari situazioni, ecco le modalità per sanare le violazioni commesse.

La regolarizzazione

L’Agenzia delle Entrate, con il provvedimento de quo, ha evidenziato come i contribuenti raggiunti dalla comunicazione possono sanare la situazione avvalendosi del ravvedimento operoso o della tregua fiscale, a seconda delle circostanze in cui si trovano.

Infatti, è possibile fruire del ravvedimento operoso ex art.13 del D.lgs n. 472/1997 a prescindere dalla circostanza che la violazione sia già stata constatata ovvero che siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di controllo, di cui i soggetti interessati abbiano avuto formale conoscenza, salvo la notifica di un atto di liquidazione, di irrogazione delle sanzioni o, in generale, di accertamento, nonché il ricevimento di comunicazioni di irregolarità.

Con il suddetto istituto si beneficerà della riduzione delle sanzioni in ragione del tempo trascorso dalla commissione della violazione.

In alternativa, è ammesso il ricorso alla cosiddetta “tregua fiscale” nelle varie forme di definizione previste dalla legge n. 197/2022 ossia quelle per violazioni formali e quelle sostanziali, tenendo bene a mente che, l’adesione alla tregua fiscale in parola richiede il versamento di quanto dovuto entro e non oltre il prossimo 31 marzo 2023.

La tregua fiscale

La regolarizzazione in parola potrà essere effettuata con i due degli istituti introdotti dalla cosiddetta tregua fiscale: il ravvedimento speciale o la sanatoria delle irregolarità formali, a seconda del tipo di violazione commessa.

In particolare:

  • se la violazione ha inciso sulla corretta determinazione del tributo, sarà applicabile soltanto il ravvedimento speciale;
  • diversamente, si potrà fruire della sanatoria delle irregolarità formali.

Il costo per regolarizzare è sicuramente diverso:

  • se irregolarità formale, bisognerà versare euro 200 per il periodo d’imposta a cui si riferiscono le violazioni;
  • se irregolarità sostanziale, bisognerà invece versare 1/18 delle sanzioni ordinariamente previste per la tardiva emissione della fattura e/o per l’omessa o tardiva trasmissione dei corrispettivi giornalieri (id: 90% dell’imposta ovvero, in caso di operazioni senza Iva, il 5% dell’operazione).

Per approfondire

https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/5081188/Provvedimento_Lista+invii+tardivi_06.03.23.pdf/1f4266bf-cc97-57c6-b27b-f53c03875424

Ad maiora

Il PRESIDENTE
Fabio Triunfo

                                                                        

 (*) Rubrica riservata agli iscritti nell’Albo dei Consulenti del Lavoro della Provincia di Napoli. E’ fatto, pertanto, divieto di riproduzione anche parziale. Diritti legalmente riservati agli Autori

 

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