ON LINE IL MANUALE OPERATIVO PER IL DEPOSITO BILANCI AL REGISTRO DELLE IMPRESE – CAMPAGNA BILANCI 2023 –
Disponibile sul sito internet Unioncamere dal 6 marzo 2023 il "Manuale operativo per il DEPOSITO BILANCI al registro delle imprese – Campagna bilanci 2023" volto a facilitare le società e i professionisti nell’adempimento dell’obbligo di deposito del bilancio oltre che a creare linee guida uniformi di comportamento su scala nazionale. Il manuale descrive le modalità di compilazione della modulistica elettronica e di deposito telematico dei Bilanci e degli Elenchi Soci nel 2023, è online sul sito www.unioncamere.gov.it e sul portale www.registroimprese.it . In particolare, la guida tiene conto anche della nuova definizione di Pmi in ambito europeo che include la sub-categoria delle micro-imprese ex art. 2435 ter del C.c..
Sul punto, si ricorda che l’art. 2435-ter c.c., “Bilancio delle micro imprese”, definisce la classe delle micro-imprese, disciplinandone i contenuti del bilancio di esercizio. Secondo tale articolo, sono considerate micro-imprese le società che nel primo esercizio o, successivamente, per due esercizi consecutivi, non abbiano superato due dei seguenti limiti:
1) totale dell’attivo dello Stato Patrimoniale: 175.000 €;
2) ricavi delle vendite e delle prestazioni: 350.000 €;
3) dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 5 unità.
Le micro-imprese sono esonerate dalla redazione:
● del Rendiconto Finanziario;
● della Nota Integrativa – quando in calce allo Stato Patrimoniale risultino le informazioni previste dal primo comma dell’art. 2427 c.c., n° 9 (l’importo complessivo degli impegni, delle garanzie e delle passività potenziali non risultanti dallo Stato Patrimoniale) e n° 16 (l'ammontare dei compensi, delle anticipazioni e dei crediti concessi agli amministratori ed ai sindaci);
● dalla relazione sulla gestione – quando in calce allo Stato Patrimoniale risultino le informazioni richieste dall'art. 2428 c.c., n° 3 (il numero e il valore nominale sia delle azioni proprie sia delle azioni o quote di società controllanti possedute dalla società) e n° 4 (il numero e il valore nominale sia delle azioni proprie sia delle azioni o quote di società controllanti acquistate o alienate dalla società, nel corso dell'esercizio).
Nelle micro-imprese pertanto il bilancio d’esercizio può essere composto soltanto dallo Stato Patrimoniale e dal Conto Economico, per i quali sono previsti forma, struttura e contenuti uguali a quelli del bilancio in forma abbreviata. Nel caso in cui le imprese che rientrano nella classe delle microimprese volessero comunque presentare il bilancio completo di Nota Integrativa ed eventuale Rendiconto Finanziario, dovranno redigere e depositare il bilancio in forma abbreviata usando la relativa tassonomia.
In ogni caso, Enti d’investimento e imprese di partecipazione finanziaria non possono redigere il bilancio nella forma prevista per le micro-imprese.
Quanto alle società che si sono avvalse delle disposizioni ex art. 6 del D.L. 8 aprile 2020, n°23, convertito in Legge n° 40/2020, in ordine alla possibilità di posticipare al quinquennio successivo le perdite emerse durante l’esercizio, la Guida ricorda la necessità di darne conto nella Nota Integrativa, indicando distintamente le perdite emerse durante l’esercizio sociale.
Pertanto, le società rientranti nella classe delle micro-imprese che volessero presentare il bilancio nel relativo formato possono fornire le informazioni richieste utilizzando il campo di testo libero denominato “Bilancio micro, altre informazioni".
In alternativa possono allegare alla pratica di deposito del bilancio apposita relazione da codificare con il codice tipo documento 99 indicando nella descrizione “relazione ex art. 6 DL 23/2020”.
Ad maiora
Il PRESIDENTE
Fabio Triunfo
(*) Rubrica riservata agli iscritti nell’Albo dei Consulenti del Lavoro della Provincia di Napoli. E’ fatto, pertanto, divieto di riproduzione anche parziale. Diritti legalmente riservati agli Autori
PDN/FT