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N° 55/2023 del 24/03/2023

REGIME FORFETTARIO: ADEMPIMENTI DEL SOSTITUTO IN CASO DI REVOCA DEL REGIME DEL PRESTATORE/SOSTITUITO

 

Con risposta ad interpello 245 del 08 marzo 2023 l’Agenzia delle Entrate chiarisce quali adempimenti debba mettere in atto un sostituto d’imposta nel caso in cui un suo fornitore comunichi di aver errato nell’applicazione del regime forfettario.
Il caso è quello di un fornitore (attività di prestazioni di servizi) che aveva emesso negli anni 2021 e 2022 nei confronti del sostituto d’imposta alcune fatture applicando il regime forfettario.
Ricordiamo che chi applica il regime forfetario beneficia di una serie di semplificazioni contabili, tra le quali la possibilità di non esercitare la rivalsa ai fini IVA e di non essere soggetti alla ritenuta d'acconto in relazione ai ricavi o compensi percepiti; «a tal fine occorre rilasciare un'apposita dichiarazione al sostituto dalla quale risulti che il reddito cui le somme percepite afferiscono è soggetto all'imposta sostitutiva in esame» (cfr. il comma 67 dell’art.1 della legge 190/2014).
Successivamente però il prestatore aveva comunicato di non avere i requisiti per il mantenimento del regime fin dall’anno 2021, ed aveva quindi effettuato note di variazione ex art.26 DpR 633/1972 per l’addebito dell’IVA sulle fatture effettivamente pagate del 2021, mentre per le fatture effettivamente pagate nel 2022 note di credito a storno totale delle predette fatture e successiva fatturazione in regime ordinario (con IVA e ritenuta d’acconto).
L’interpellante chiede quale comportamento debba essere posto in essere per l’eventuale ravvedimento delle ritenute d’acconto non effettuate, e di cui è venuto a conoscenza solo nell’anno 2022.
L’Agenzia delle Entrate risponde analizzando separatamente gli adempimenti per l’anno 2021 e per l’anno 2022.
In particolare, per l’anno 2021, le cui fatture sono state oggetto di nota di variazione per l’addebito della sola IVA, nessun adempimento dovrà essere posto in atto nella qualità di sostituto d’imposta: sarà onere del percipiente modificare le proprie dichiarazioni reddituali e versare imposte, sanzioni ed interessi.
Per quanto riguarda invece il 2022, il sostituto dovrà effettuare la ritenuta sui compensi corrisposti e versare i relativi importi ed interessi, con esclusione delle sanzioni.
Ritiene infatti l’Agenzia delle Entrate che nella fattispecie come rappresentata sia applicabile la norma speciale prevista dall’articolo 6 del D.lgs. n.472 del 1997, secondo cui (comma1) “Se la violazione è conseguenza di errore sul fatto, l'agente non è responsabile quando l'errore non è determinato da colpa. […]”.
Nel caso specifico infatti l’errore sembra derivare dall’esclusiva colpa del sostituito, ma sarà onere del contribuente/sostituto provare che, osservando la normale diligenza, non sarebbe stato in grado di verificare che il collaboratore/sostituito era privo dei requisiti, peraltro dal medesimo attestati con una specifica dichiarazione, per applicare il regime in parola.
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/5081408/Risposta+n.+245_2023.pdf/51664ac6-2f06-25e7-0e62-36fb78b230c9

Ad maiora

Il Presidente
Fabio Triunfo                                                           

 (*) Rubrica riservata agli iscritti nell’Albo dei Consulenti del Lavoro della Provincia di Napoli. E’ fatto, pertanto, divieto di riproduzione anche parziale. Diritti legalmente riservati agli Autori

LC/FT

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