LA SOPRAVVENIENZA ATTIVA E’ TASSABILE SOLO SE RIFERITA AD ONERI E SPESE PRECEDENTEMENTE DEDOTTI
AGENZIA DELLE ENTRATE – RISPOSTA INTERPELLO N°240 DEL 6 MARZO 2023
L'Agenzia delle Entrate, con la risposta ad Interpello n°240 del 6 marzo 2023, chiarisce l’ambito applicativo dell’art. 88, comma 1, DPR 22 dicembre 1986, n°917 (id: TUIR) in ordine alla tassazione delle sopravvenienze attive.
Nel caso specifico, l’Istante ha richiesto se la sopravvenienza attiva (che aveva generato un componente positivo) derivante dalla insussistenza di passività, non risultando correlata ad alcun componente negativo di reddito oggetto di deduzione nei periodi d'imposta precedenti, potesse qualificarsi quale componente positivo non tassabile ex art. 88, comma 1 del Tuir. In particolare, la passività stralciata dal bilancio derivava da valori relativi ad una operazione di scissione ed era volta a bilanciare l’incremento patrimoniale determinato dall’iscrizione di imposte anticipate.
A fronte del quesito, i tecnici dell’Agenzia delle Entrate hanno ricordato che l'art. 88, comma 1, del TUIR qualifica come sopravvenienze attive imponibili i ricavi o altri proventi conseguiti a fronte di spese, perdite od oneri dedotti o di passività iscritte in bilancio in precedenti esercizi e i ricavi o altri proventi conseguiti per ammontare superiore a quello che ha concorso a formare il reddito in precedenti esercizi, nonché la sopravvenuta insussistenza di spese, perdite od oneri o di passività iscritte in bilancio in precedenti esercizi.
Pertanto, ai fini della disciplina in questione rilevano:
- il carattere sopravvenuto del fatto generatore del componente positivo del reddito;
- la sua stretta relazione con un componente economico (o con una passività patrimoniale) che abbia concorso alla formazione del reddito di impresa in un periodo d'imposta precedente l'insorgere della sopravvenienza stessa.
Relativamente al trattamento fiscale della sopravvenienza in oggetto, i tecnici dell’Amministrazione Finanziaria hanno opportunamente richiamato la risposta a interpello n°71 del 5 marzo 2019, in cui, con riferimento ad una fattispecie avente ad oggetto la tassazione di sopravvenienze attive emergenti dalla cancellazione di debiti iscritti in bilancio, a seguito del disconoscimento ai fini fiscali di costi in precedenza imputati al conto economico, è stato chiarito che tale sopravvenienza non costituiva un componente di reddito tassabile ex art. 88 del TUIR.
Pertanto, la sopravvenienza attiva è tassabile se riferita a costi precedentemente dedotti.
Di converso, non costituisce sopravvenienza attiva tassabile l’insussistenza di una passività derivante da componenti che non hanno concorso a formare il reddito imponibile, come chiarito anche in altri documenti di prassi (Cfr Risoluzione 813/1979 e Circolare 73/1994) in riferimento ai rimborsi di imposte.
Con i predetti documenti di prassi, l’Amministrazione Finanziaria, infatti, aveva già chiarito che i rimborsi d'imposta configuravano una sopravvenienza attiva imponibile solo se le imposte cui si riferiscono risultavano aver partecipato alla determinazione del reddito imponibile, mentre se le imposte oggetto di restituzione fossero state fiscalmente indeducibili, il loro rimborso non avrebbe dato luogo a sopravvenienze attive imponibili.
Ad maiora
Il Presidente
Fabio Triunfo
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FT/PDN