RETRIBUZIONI CONVENZIONALI PER I LAVORATORI ALL’ESTERO IN PAESI NON CONVENZIONATI
INPS – Circolare N°33 del 23 MARZO 2023
L’INPS, con la circolare n. 33 del 23 marzo 2023, comunica le retribuzioni convenzionali a cui far riferimento per il calcolo dei contributi dovuti, per l’anno 2023, in favore dei lavoratori operanti all’estero in Paesi extracomunitari non legati all’Italia da accordi di sicurezza sociale e, in via residuale, anche nei confronti dei lavoratori operanti in Paesi convenzionati, limitatamente alle assicurazioni non contemplate dagli accordi di sicurezza sociale.
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle finanze, con il D.M. 28 febbraio 2023, ha determinato infatti le retribuzioni convenzionali di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 31 luglio 1987, n. 317, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 398 che si applicano ai lavoratori operanti in Paesi extracomunitari non convenzionati con l’Italia. L’art. 2 di detto Decreto stabilisce che “per i lavoratori per i quali sono previste fasce di retribuzione, la retribuzione convenzionale imponibile è determinata sulla base del raffronto con la fascia di retribuzione nazionale corrispondente, di cui alle tabelle citate all’articolo 1” dove per “retribuzione nazionale” si intende il trattamento previsto dal contratto collettivo, comprensivo degli emolumenti riconosciuti per accordo tra le parti, con esclusione dell’indennità estero. L’importo così calcolato deve poi essere diviso per dodici e, raffrontando il risultato del calcolo con le tabelle del settore corrispondente, deve essere individuata la fascia retributiva da prendere a riferimento ai fini degli adempimenti contributivi. I valori convenzionali così individuati possono essere ragguagliati a giornata solo in caso di assunzione, di risoluzione del rapporto e di trasferimento nel corso del mese; in tali casi l’imponibile mensile deve essere diviso per 26 giornate e, successivamente, si moltiplica il valore ottenuto per il numero dei giorni, domeniche escluse, compresi nella frazione di mese interessata.
Tali retribuzioni costituiscono base di riferimento per la liquidazione delle prestazioni pensionistiche, delle prestazioni economiche di malattia e maternità nonché per il trattamento ordinario di disoccupazione per i lavoratori rimpatriati.
L’Istituto precisa, inoltre, che l’obbligo contributivo deve essere assolto secondo il sistema convenzionale anche per quanto attiene all’indennità sostitutiva di preavviso.
La retribuzione individuata secondo detti principi può subire variazioni nel caso di passaggio da una qualifica all’altra nel corso del mese e di variazione, nel corso del mese, del trattamento economico individuale da contratto collettivo, nell’ambito della qualifica di “quadro”, “dirigente” e “giornalista”, o per passaggio di qualifica. In questi casi la retribuzione convenzionale corrispondente alla nuova qualifica o alla variazione del trattamento economico individuale deve essere attribuita con la stessa decorrenza del mutamento intervenuto. Nel caso in cui nel corso dell’anno maturino compensi variabili, quali lavoro straordinario o premi, poiché questi non sono stati inclusi all’inizio dell’anno nel calcolo dell’importo della retribuzione globale annuale da prendere a base ai fini dell’individuazione della fascia di retribuzione applicabile, occorrerà provvedere a rideterminare l’importo della stessa comprensivo delle predette voci retributive e ridividere il valore così ottenuto per dodici mensilità. Se per effetto di tale ricalcolo si determinerà un valore retributivo mensile che comporta una modifica della fascia da prendere a riferimento nell’anno per il calcolo della contribuzione rispetto a quella adottata, si renderà necessario procedere ad un’operazione di conguaglio.
La circolare, infine, specifica che i datori che per i mesi di gennaio, febbraio e marzo 2023 abbiano operato in difformità con le istruzioni fornite dall’Istituto, dovranno regolarizzare la loro posizione entro il 16 giugno 2023 indicando nella denuncia Uniemens le differenze tra le retribuzioni imponibili in vigore al 1° gennaio 2023 e quelle assoggettate a contribuzione per lo stesso mese ed il corrispondente aumento delle retribuzioni imponibili individuali del mese in cui è effettuata la regolarizzazione, da riportare nell’elemento “Imponibile” di “Dati Retributivi” di “Denuncia Individuale”, calcolando i contributi dovuti sui totali ottenuti.
Ad maiora
Il Presidente
Fabio Triunfo
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FT/GA