Un accordo transattivo con il quale una parte rinuncia a coltivare in giudizio la pretesa risarcitoria, integra una prestazione di servizi soggetta all’Iva. A.D.E. Interpello del 22 aprile 2022.
L’Agenzia delle Entrate, con la risposta ad Interpello n.212 del 22 aprile 2022, confermando il proprio orientamento in merito all'assoggettamento all'imposta delle transazioni, ha ribadito che l'accordo transattivo con il quale una parte rinuncia a coltivare in giudizio la pretesa risarcitoria nei confronti della controparte, a fronte del pagamento di una somma di denaro, integra una prestazione di servizi soggetta all'Iva.
Un orientamento dell’Amministrazione Finanziaria alquanto discutibile, recentemente criticato anche da Assonime con la circolare 26/2021, che in pratica, ravvisando l'esistenza di una prestazione di servizi nella mera rinuncia all'azione giudiziaria, sortisce l'effetto di trasformare un risarcimento danni in corrispettivo.
L’interpello
Nel caso di specie, una società contribuente aveva promosso un'azione legale nei confronti di suoi ex dipendenti che, in violazione del patto di non concorrenza e della clausola di riservatezza a tutela del know-how aziendale, avevano avviato un'impresa per produrre e commercializzare gli stessi prodotti della società, chiusa poi, con una transazione, in forza della quale la società abbandonava le azioni legali intraprese e le proprie richieste dietro pagamento di una somma di denaro “a titolo di risarcimento forfettario e tombale dei danni”.
Il regime IVA
Per quanto riguarda il regime IVA della transazione, la società evidenziava nel proprio quesito che l'accordo ha esclusivamente la funzione economica di quantificare, in maniera concorde, l'entità del pregiudizio economico da ristorare, aderendo ad una quantificazione provvisoria fatta dal Giudice adito, ergo l'abbandono della lite è la sua naturale conseguenza accessoria e strumentale della transazione stessa, prospettando quindi che la somma dovuta, avendo di fatto natura risarcitoria, dovesse considerarsi, a tutti gli effetti, esclusa dal campo di applicazione dell'Imposta sul valore aggiunto ai sensi dell'art. 15 del DPR n. 633 del 1972.
La risposta
L’Agenzia delle Entrate, anche in questa occasione, ha respinto la tesi proposta dalla società interpellante, osservando che “dall'esame delle pattuizioni contenute nell'accordo di natura transattiva intercorso tra le parti emerge l'esistenza di uno scambio di prestazioni reciproche, atteso che la somma dovuta alla società costituisce il controvalore dell'impegno da essa assunto di rinunciare a proseguire il contenzioso instaurato al fine di ottenere il risarcimento dei danni”, pertanto, in presenza di un nesso diretto tra la somma versata, nell'ambito del rapporto giuridico a prestazioni corrispettive, e la prestazione di servizi resa dal beneficiario, soggetto passivo IVA, l'ammontare erogato, costituendo il corrispettivo di un'operazione rilevante, è da assoggettare ad IVA, sussistendo il presupposto oggettivo per l'applicazione dell'imposta in misura ordinaria.
Il rapporto giuridico e il nesso tra il servizio ed il compenso
Oltre agli elementi di cui sopra, per l’Agenzia delle Entrate, è necessario che ricorra un rapporto giuridico tra le parti e che vi sia un nesso funzionale tra il servizio e il compenso, ed il rilievo dato a questi due elementi non è altro che l’applicazione del recente orientamento di legittimità che, in due distinte occasioni, ha confermato l’assoggettabilità dell’IVA agli importi pagati a seguito di accordo transattivo.
La Corte di Cassazione, in casi simili, ha infatti osservato che la prestazione di servizi consiste nella rinuncia al credito e nell’impegno a porre fine al giudizio pendente e che trova il corrispettivo nella rinuncia e nell’impegno corrispondenti assunti dalla controparte. (cfr: Cass. Sent. n.23668/2018 e Cass. Sent. n.20233/2018).
Infatti, la Suprema Corte ha ribadito l’applicabilità dell’IVA sia pure in assenza di un corrispettivo in denaro, ritenendo sufficiente lo scambio delle prestazioni di “non fare” e/o “tollerare”, dove la mancanza negli impegni negativi di un “corrispettivo” ai sensi dell’art. 3 DPR 633/1972 possa essere colmata dal regime IVA previsto dall’art. 11 per le “permute”, cioè rapporti in cui non c’è il pagamento di una somma di denaro, ma un semplice "scambio" di obbligazioni.
In nuce, gli accordi transattivi vanno assoggettati ad IVA in quanto, analogamente alle altre tipologie contrattuali, presentano una struttura contrattuale e un nesso funzionale diretto tra il pagamento della somma di denaro, ovvero l'esecuzione di un obbligo di fare, non fare e/o permettere, e la rinuncia ad avviare le azioni giudiziali.
Per approfondire
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4335071/Risposta_212_22.04.2022.pdf/b95cfc87-5136-4551-ba04-b7832691fd63
Ad maiora
IL PRESIDENTE
Edmondo Duraccio
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ED/FT