L’Inps fornisce le istruzioni per la fruizione dello sgravio contributivo relativo ai contratti di solidarietà
Con la circolare n. 55 del 29 aprile 2022, l’INPS fornisce le istruzioni operative per la fruizione della riduzione contributiva relativa ai contratti di solidarietà, applicati all’interno di aziende ammesse allo sgravio contributivo previsto dalla L. n. 608/1996.
Come noto, il D.L. n. 34/2014, convertito con modificazioni dalla L. n. 78/2014, ha modificato l’impianto degli incentivi connessi ai contratti di solidarietà difensivi accompagnati dalla cassa integrazione guadagni straordinaria, ex art. 6 della D.L. n. 510/1996. Tale articolo prevedeva una riduzione contributiva del 35%, della contribuzione a carico del datore di lavoro, per ogni lavoratore interessato dal contratto di solidarietà con riduzione dell’orario di lavoro in misura superiore al 20%, per la durata del contatto e comunque per un periodo non superiore a 24 mesi.
Orbene, con la circolare in oggetto, l’Istituto fornisce le istruzioni per la fruizione dello sgravio contributivo per le aziende destinatarie dei decreti direttoriali di autorizzazione i cui periodi di CIGS per solidarietà si siano conclusi entro il 31 marzo 2021, incluse nell’allegato 1 della circolare.
Come indicato dall’ente di previdenza, la riduzione contributiva si applicherà sui contributi versati per ogni dipendente interessato dalla riduzione oraria e dovrà essere rapportato a ciascun periodo paga compreso nell’autorizzazione. Restano esclusi da detta riduzione contributiva: il contributo previsto dall’articolo 25, comma 4, della L. n. 845/1978, pari al 0,30% della retribuzioni imponibile; il contributo di solidarietà sui versamenti ai fondi di previdenza complementare e i fondi di assistenza sanitaria; il contributo di solidarietà per i lavoratori dello spettacolo.
La procedura per l’applicazione della riduzione contributiva sarà attivata ad iniziativa del datore di lavoro, ma sarà poi l’ente di previdenza, sulla base della documentazione prodotta dall’azienda, ad attribuire il codice di autorizzazione “1W”, con significato “Azienda che ha stipulato contratti di solidarietà accompagnati da CIGS, ammessa alla fruizione delle riduzioni contributive ex lege 608/1996”.
Le aziende, comprese nell’elenco di cui all’allegato 1, valorizzeranno all’interno dei flussi UniEmens nell’elemento <CausaleACredito>, il codice “L983”, con significato “Arretrato conguaglio sgravio contributivo per i CdS stipulati ai sensi dell’articolo 1 del DL 30 ottobre 1984, n.726 (L.863/1984), nonché dell’art. 21, comma 1, lett. c), D. Lgs. n. 148/2015, anno 2020” e nell’elemento <ImportoACredito>, indicheranno il relativo importo.
Se le aziende aventi diritto avessero sospeso o cessato l’attività dovranno avvalersi della procedura di regolarizzazione UniEmens/vig.
Ad maiora
IL PRESIDENTE
Edmondo Duraccio
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ED/MS