Assegno unico e universale per i nuclei familiari ai percettori di Reddito di cittadinanza
L’INPS, con la circolare n. 53 del 28 aprile 2022, chiarisce quali sono i requisiti previsti per l’erogazione dell’Assegno Unico e Universale (AUU) ai percettori di Reddito di Cittadinanza (Rdc).
Il Decreto Legislativo n. 230 del 2021, art.7 comma 2 ha stabilito che i nuclei familiari percettori del Reddito di Cittadinanza ricevano d’ufficio la corresponsione dell’Assegno unico e universale senza dover inoltrare alcuna domanda. Pertanto l’INPS è tenuto a riconoscere in automatico, congiuntamente e con le stesse modalità di erogazione del Rdc, una quota supplementare di beneficio economico riferita all’Assegno Unico e Universale.
I requisiti per l’erogazione dell’AUU sono indicati all’art.3 del richiamato D.Lgs. n. 230/2021 e, ai fini della loro verifica in riferimento ai percettori di RdC, la circolare in commento ha evidenziato che
- i requisiti di residenza, cittadinanza e soggiorno, risultano assorbiti da quelli più restrittivi previsti per il RdC dall’art. 2, c. 1 lett. a) del DL 4/2019 conv. in L. 26/2019 così come modificato dalla L. 234/2021;
- il requisito del pagamento delle imposte sui redditi in Italia si intende posseduto dal richiedente del RdC in quanto assorbito dalla verifica preventiva in merito al possesso della residenza in Italia.
Per quanto riguarda i beneficiari, fermo restando che l’erogazione dell’AUU è riconosciuta d’ufficio ai nuclei familiari percettori del Reddito di Cittadinanza, l’Istituto procederà all'individuazione dei nuclei familiari che abbiano diritto all'assegno unico precisando che si intendono per “figli a carico” quelli facenti parte del nucleo familiare indicato ai fini ISEE in base a quanto contenuto nella Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU), in corso di validità.
Si precisa, tuttavia, che nel caso di genitori separati, divorziati o di genitori naturali non conviventi, il genitore esercente la responsabilità genitoriale in affido condiviso di uno o più figli appartenenti al nucleo familiare dell'altro genitore percettore di RdC, al fine del pagamento in parti uguali dell'assegno unico e universale, dovrà presentare autonoma domanda che sarà liquidata, qualora si riscontrino i requisiti di legge, in misura pari al 50% dell'importo totale dell'assegno (il restante 50% sarà corrisposto al genitore nel nucleo beneficiario di RdC, convivente con i figli, con accredito su carta RdC).
L'integrazione della misura è corrisposta mensilmente per un importo calcolato in base al numero di figli a carico presenti nel nucleo e può essere oggetto di prelevamento in contanti anche oltre il limite previsto pari a 100 euro mensili per singolo individuo. L’erogazione decorre a partire dal mese di marzo 2022, con liquidazione del pagamento dal mese di aprile 2022. Tale decorrenza dei pagamenti, con le relative maggiorazioni, sarà assicurata ai nuclei familiari le cui informazioni sono già in possesso dell'Istituto in quanto contenute nella domanda presentata per l'accesso al RdC o desumibili dalle banche dati a disposizione.
Per i restanti nuclei familiari, il pagamento dell'integrazione avverrà in seguito alla trasmissione delle informazioni necessarie tramite il modello “Rdc-Com/AU”.
Al riguardo, l'Istituto previdenziale ha chiarito che gli importi a titolo di integrazione saranno corrisposti il mese successivo a quello di liquidazione della rata del RdC, in modo da consentire di:
- verificare la sussistenza del diritto alla prestazione del RdC per ogni mese di decorrenza dell'integrazione;
- effettuare la determinazione dell'importo spettante ai nuclei familiari, sottraendo dall'importo teorico spettante a titolo di assegno unico e universale la quota mensile di RdC relativa ai figli che fanno parte del nucleo familiare, calcolata sulla base della scala di equivalenza (art. 2, c. 4, DL 4/2019 conv. in L. 26/2019).
Poiché ai beneficiari del Rdc l’assegno unico e universale è corrisposto congiuntamente al Rdc, la revoca o la decadenza del Rdc comportano l’interruzione del riconoscimento dell’integrazione Rdc/AU sulla medesima Carta Rdc. Qualora continui a sussistere il diritto alla percezione dell’assegno unico e universale, gli aventi titolo dovranno presentare apposita domanda, con decorrenza dalla mensilità successiva alla cessazione del Rdc.
L'INPS, infine, ha precisato che la sospensione del pagamento del RdC determinerà anche la sospensione dell'integrazione in commento; in caso di riattivazione, al termine del periodo di sospensione, sarà riattivata l'integrazione e i ratei non corrisposti verranno liquidati a titolo di arretrati congiuntamente alla prestazione base del RdC.
Al fine di assicurare la coincidenza degli importi spettanti a titolo di assegno unico e universale con quanto effettivamente erogato e spettante nell’intero anno di competenza, l’Istituto effettuerà un conguaglio a consuntivo, finalizzato a riconoscere le mensilità di assegno unico e universale non fruite né in forma di integrazione con Rdc né autonomamente a seguito di domanda o, al contrario, a recuperare eventuali indebiti per le stesse mensilità.
Ad maiora
IL PRESIDENTE
Edmondo Duraccio
(*) Rubrica riservata agli iscritti nell’Albo dei Consulenti del Lavoro della Provincia di Napoli. E’ fatto, pertanto, divieto di riproduzione anche parziale. Diritti legalmente riservati agli Autori
ED/GA