L’Inps, con il messaggio n° 1800 del 28 aprile scorso, cambiando il proprio precedentemente orientamento, ha precisato che l’assegno agli operatori in servizio civile universale è pienamente cumulabile con le indennità Naspi e DIS-COLL.
L’INPS, messaggio n° 1800 del 28 aprile 2022, correggendo quanto affermato nella circolare n° 142 del 2015, ha chiarito che l’assegno percepito dai volontari del servizio civile è cumulabile con le indennità di disoccupazione NASpI e DIS-COLL senza riduzione alcuna; la novità si deve ad una rivalutazione della natura stessa dei compensi corrisposti ai volontari.
L'Istituto ricorda che l’Agenzia delle Entrate, con circolare n° 24/E del 10 giugno 2004, sulla base della previgente disciplina in materia di Servizio civile universale (D. Lgs. 77/2002), aveva qualificato tali somme come redditi da collaborazione coordinata e continuativa ai sensi dell’art. 50, lett. c-bis) del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR); in virtù di tale qualificazione, nella circolare 142 del 2015, l’Inps stabiliva che il cumulo tra NASpI o DIS-COLL e compenso dovesse essere ricondotto all’ipotesi di cumulo dell’indennità con i redditi da lavoro autonomo ex art 10, D. Lgs. 22/2015, comportando così l'abbattimento dell'indennità stessa nella misura pari all’80% del compenso previsto.
Successivamente, il D. Lgs. 77/2002 è stato abrogato con l'adozione del D. Lgs n. 40 del 2017, il quale modifica sostanzialmente la qualificazione di tali redditi.
Difatti, ai sensi dell’art. 16, comma 1, si statuisce che “il rapporto di servizio civile universale […] non è assimilabile ad alcuna forma di rapporto di lavoro di natura subordinata o parasubordinata e non comporta la sospensione e la cancellazione dalle liste di collocamento o dalle liste di mobilità”. Al comma 3 si aggiunge che “gli assegni attribuiti agli operatori in servizio civile universale, inquadrati nei redditi derivanti dalle assunzioni di obblighi di fare, non fare o permettere, sono esenti da imposizioni tributarie e non sono imponibili ai fini previdenziali.”
Pertanto, in ragione della diversa qualificazione dei compensi riconosciuti ai volontari del servizio civile universale e la possibilità di cumulare pienamente la prestazione di disoccupazione, i beneficiari delle prestazioni non sono tenuti ad effettuare all’INPS alcuna comunicazione sul compenso annuo riconosciuto.
Per l’effetto, si precisa che le indennità di disoccupazione NASpI e DIS-COLL in precedenza oggetto di riduzione perché corrisposte contestualmente allo svolgimento del servizio civile -in ottemperanza alla vecchia disciplina di cui alla circolare n. 142 del 2015- potranno essere riliquidate, su domanda dell’interessato, da parte delle Strutture territorialmente competenti.
La riliquidazione della prestazione si applica retroattivamente purché non si tratti di rapporti esauriti, cioè quei rapporti su cui è intervenuta:
- una sentenza passata in giudicato;
- la prescrizione quinquennale (ai sensi dell’articolo 47-bis del D.P.R. n. 639/1970);
- la decadenza annuale (ai sensi dell’articolo 47, comma 6, del D.P.R. 30 aprile 1970, n. 639).
Con riguardo alla DIS-COLL, invece, difettando di una specifica norma a riguardo, il termine di prescrizione è quello ordinario di dieci anni.
Ad maiora
IL PRESIDENTE
Edmondo Duraccio
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