26 Settembre 2022

Gentili Colleghe e Cari Colleghi,
nell’ambito di questa collaudata e gradita iniziativa editoriale di comunicazione e di immagine, collegata alla instancabile attività di informazione e di formazione che caratterizza il CPO di Napoli…….

Oggi parliamo di………….

L'INCOMPATIBILITA' DELLA CARICA DI AMMINISTRATORE UNICO CON LA CONDIZIONE DI LAVORATORE SUBORDINATO SUSSISTE ANCHE NELL'AMBITO DELLE SOCIETA' COOPERATIVE.

CORTE DI CASSAZIONE – ORDINANZA N.20040 DEL 21 GIUGNO 2022.

La Corte di Cassazione – sentenza n°20040 del 21 giugno 2022 – ha (ri)confermato la incompatibilità tra la carica di amministratore unico e la condizione di lavoratore subordinato.

Nel caso de quo, la Corte d'Appello di Caltanissetta aveva respinto l'appello proposto da una società cooperativa a r.l.  e dal legale rappresentante pro tempore della società, confermando la pronuncia di primo grado che aveva rigettato la domanda di nullità del verbale di accertamento con cui l'Inps aveva disconosciuto il rapporto di lavoro subordinato tra la società cooperativa e l'amministratore unico della stessa, ed aveva altresì respinto l'opposizione alla cartella di pagamento relativa ai premi assicurativi pretesi dall'Inps e dall'Inail sulla base del citato verbale di accertamento.

La Corte territoriale aveva, inoltre, dichiarato improponibile la domanda di restituzione o di diversa imputazione delle somme versate a titolo di contribuzione previdenziale per il rapporto di lavoro subordinato dell'amministratore, in difetto di previa domanda amministrativa.

Avverso tale sentenza la cooperativa a.r.l. e l'amministratore unico hanno proposto ricorso per cassazione, duolendosi dell'operato della Corte di merito che aveva escluso la compatibilità tra la carica di amministratore unico e la condizione di lavoratore subordinato senza considerare le caratteristiche che la legge n°142/2001 assegna alle cooperative di produzione e lavoro (id: sociali), in tal modo rendendo una motivazione inidonea a soddisfare il requisito del cd. minimo costituzionale.

Orbene, la Suprema Corte ha rigettato il ricorso evidenziando che la Corte territoriale si era uniformata al costante orientamento di legittimità, ribadito a proposito delle società di capitali e delle società di persone ed anche per le cooperative di produzione e lavoro (Cfr. Cass. n. 36362 del 2021), secondo cui, nel caso di amministratore unico di società di capitali, non è configurabile il vincolo di subordinazione perché mancherebbe la soggezione del prestatore ad un potere sovraordinato di controllo e disciplina, escluso dalla immedesimazione in unico soggetto della veste di esecutore della volontà sociale e di quella di unico organo competente ad esprimerla.

Sul punto, hanno continuato gli Ermellini, come opportunamente rilevato dall'Inps nel controricorso, neppure era stato provato che colui che formalmente figurava come amministratore unico non esercitasse di fatto i relativi poteri e fosse invece, in concreto, soggetto alle determinazioni altrui, cosicché non potesse escludersi, in base al principio di effettività, il vincolo della subordinazione.

Da ultimo, gli Ermellini hanno ribadito il proprio orientamento sull'improponibilità della domanda giudiziale per il rimborso di contributi indebitamente corrisposti all'Inps, ove il giudizio sia stato instaurato senza preventiva presentazione della domanda amministrativa che, infatti, costituisce condizione di proponibilità dell'azione giudiziaria.
 

LA DISPARITÀ DI TRATTAMENTO DISCPLINARE DI INADEMPIENZE SIMILI DEVE ESSERE MESSA IN EVIDENZA GIÀ NEL GIUDIZIO DI MERITO

CORTE DI CASSAZIONE – ORDINANZA N. 22115 DEL 13 LUGLIO 2022

La Corte di Cassazione, ordinanza n. 22115 del 13 luglio 2022, ha affermato che la disparità di trattamento di condotte ritenute sanzionabili dal punto di vista disciplinare deve essere rilevata dal lavoratore nel corso del giudizio di merito, al fine di consentire al Giudice la valutazione sull’irragionevolezza del provvedimento adottato.

Nel caso in oggetto, un lavoratore impugnava il licenziamento intimato a causa di un incidente automobilistico provocato dallo stesso con l’autovettura di servizio, su cui era mal posizionata la gru retrocabina, che aveva causato danni alla strada provinciale percorsa.

Sia il Tribunale, che la Corte d’Appello avevano rigettato l’istanza, ritenendo legittimo il licenziamento, attesa la gravità della condotta, che ledeva gravemente il vincolo fiduciario posto alla base del contratto di lavoro.

Il lavoratore soccombente ricorreva in Cassazione, lamentando che i Giudici di merito non avessero considerato la disparità di trattamento del suo inadempimento, rispetto a condotte similari tenute da altri colleghi e trattate diversamente dal datore di lavoro.

La Suprema Corte, richiamando il principio secondo il quale non si può porre a carico del datore di lavoro l'onere di fornire, per ciascun licenziamento, una motivazione del provvedimento disciplinare adottato, afferma che, rispetto ad altre fattispecie analoghe, può essere valorizzata dal Giudice l'esistenza di soluzioni differenti per casi uguali, al fine di valutare la proporzionalità del provvedimento adottato.

Tuttavia, l’eventuale disparità di trattamento deve essere rilevata dal lavoratore già nel corso del giudizio di merito, attraverso elementi probatori significativi a tal riguardo.

Infatti, la possibile valorizzazione da parte del Giudice di situazioni similari, al fine di una valutazione di irragionevole disparità, deve trovare il suo presupposto in allegazioni probatorie presenti nella causa, mentre il caso in oggetto risultava essere sguarnito delle necessarie indicazioni, utili ai fini di una valutazione comparativa. Sulla base di quanto detto, pertanto, la Corte di Cassazione rigetta il ricorso del lavoratore.


ANCHE REDDITI OCCULTATI AL FISCO VANNO TENUTI IN CONTO PER IL CALCOLO DELL'ASSEGNO DI MANTENIMENTO

CORTE DI CASSAZIONE – ORDINANZA N. 22616 DEL 19 LUGLIO 2022

La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n.22616 del 19/07/2022, ha statuito che, nei giudizi di separazione giudiziale dei coniugi, anche i redditi occultati al Fisco assumono rilievo nell'accertamento del tenore di vita dei coniugi, utile ai fini della determinazione dell'assegno di mantenimento in favore del coniuge economicamente più debole e dei figli non economicamente autosufficienti, ed il Giudice di merito, per accertare tali redditi, nella sua discrezionalità, può disporre di indagini della polizia tributaria, indagini che diventano doverose in presenza di fatti precisi e circostanziati in ordine alla incompletezza o all'inattendibilità delle risultanze fiscali acquisite al processo.

Nel caso di specie, i Giudici di piazza Cavour, si sono pronunciati in accoglimento del ricorso di una donna, contro la decisione con cui la Corte d'Appello, aveva ritenuto che l'eventuale disponibilità di entrate sottratte all'imposizione fiscale, di cui tutto il nucleo familiare aveva beneficiato, non potesse essere preso a parametro di riferimento per determinare l'assegno lei spettante.

Con l’ordinanza de qua, gli Ermellini hanno evidenziato che assumono rilievo anche i redditi in nero, all'accertamento dei quali l'ordinamento prevede strumenti processuali ufficiosi, quali le indagini della polizia tributaria, ed il potere di disporre di tali indagini "costituisce una deroga alle regole generali sul riparto dell'onere della prova, il cui esercizio è espressione della discrezionalità del Giudice di merito che, però, incontra un limite in presenza di fatti precisi e circostanziati in ordine all'incompletezza o all'inattendibilità delle risultanze fiscali acquisite al processo."

In nuce, per la S.C., il Giudice ha il preciso dovere di disporre le indagini della polizia tributaria, non potendo rigettare le domande volte al riconoscimento o alla determinazione dell'assegno, fondate proprio sulle circostanze specifiche che avrebbero dovuto essere verificate tramite le menzionate indagini.

 

LA FATTURA EMESSA PER PRESTAZIONI DI SERVIZI NEI CONFRONTI DI TERZI NON REALMENTE BENEFICIARI DELLA PRESTAZIONE COSTITUISCE COMPONENTE POSITIVO DI REDDITO PER IL DEBITORE DISSIMULATO

CORTE DI CASSAZIONE CIVILE – ORDINANZA 23552 del 27/07/2022

La Corte di Cassazione ha ribadito che una fattura per prestazioni di servizi emessa nei confronti di un soggetto diverso dall’effettivo beneficiario della prestazione è operazione soggettivamente inesistente per il debitore apparente, e costituisce componente positivo di reddito per il soggetto a favore del quale è svolta la prestazione di servizi.

A tale conclusione arriva la Corte di Cassazione, nel prendere in esame il caso di un contribuente che aveva beneficiato delle prestazioni di un procuratore nel passaggio da una società calcistica ad un’altra, e per il quale trasferimento il procuratore aveva emesso fattura nei confronti della società acquirente e non nei confronti del calciatore, pur essendo stato provato, a seguito di indagini della Guardia di Finanza, che agiva nell’interesse e come procuratore del calciatore stesso.

In tale circostanza quindi la fattura (ed il conseguente pagamento del corrispettivo pattuito) nei confronti della società acquirente risultava emessa per operazioni inesistenti, essendo il rapporto principale tra il calciatore ed il procuratore. In tale circostanza infatti il calciatore, reale beneficiario della prestazione, non aveva sopportato il costo dell’operazione, che risultava erroneamente addebitata alla società acquirente.

Il contribuente aveva opposto innanzi la Commissione Tributaria Provinciale ed in secondo grado innanzi la Commissione Tributaria Regionale la circostanza secondo la quale esisteva un contratto di mandato tra lo stesso procuratore e la società acquirente, che entrambi i Giudici avevano ritenuto irrilevante, e parimenti non meritevole di accoglimento innanzi la Corte di Cassazione in ossequio al principio della «doppia conforme» ex art. 348-ter, quinto comma, cod. proc. civ., poiché nei due gradi di merito la dedotta questione di fatto è stata decisa in base alle stesse ragioni (cfr. Cass. n. 1562/2021).

Decide, quindi, valutata l’inesistenza soggettiva della prestazione di servizi nei confronti della società acquirente, per il rigetto del ricorso presentato dal contribuente, qualificando l’importo pagato dalla società al procuratore come fringe benefit del contribuente, in quanto reale beneficiario delle prestazioni.


IL LAVORATORE ASSENTE DAL LAVORO PER MOTIVI DI SALUTE NON PUÒ ESSERE LICENZIATO SE NON AL SOPRAGGIUNTO SUPERAMENTO DEL PERIODO MASSIMO DI COMPORTO

CORTE DI CASSAZIONE – SENTENZA N. 23674 DEL 28 LUGLIO 2022

La Corte di Cassazione, sentenza n° 23674 del 28 luglio 2022, ha ribadito il principio secondo cui è nullo il licenziamento intimato per il perdurare delle assenze per malattia o infortunio del lavoratore prima del superamento del periodo massimo di comporto, in violazione della norma imperativa di cui all’art. 2110 del codice civile, comma 2.

Il caso esaminato ha riguardato il licenziamento di una lavoratrice irrogato il giorno coincidente con il termine del periodo massimo di comporto previsto dal contratto collettivo di settore.

Per la Cassazione, in accordo con quanto sollevato dalla ricorrente, ai fini della legittimità del licenziamento è necessario non solo che il periodo di comporto massimo sia consumato, ma che sia superato, come stabilisce chiaramente l’art. 2110 del codice civile al comma 2.

Difatti la norma prevede che in caso di infortunio, malattia, gravidanza e puerperio “l’imprenditore ha diritto di recedere dal contratto a norma dell'articolo 2118, decorso il periodo stabilito dalla legge, dagli usi o secondo equità.

La ratio sottesa all’imperatività della regola è quella di tutelare la salute sopra ogni altro diritto; tuttavia, la garanzia dell’ordinamento può essere effettiva se, e solo se, vengono fissati dei tempi sicuri entro cui il lavoratore, ammalatosi o infortunatosi, possa avvalersi delle opportune terapie senza il timore di perdere il proprio posto di lavoro.

Ad maiora

IL PRESIDENTE
EDMONDO DURACCIO

 

(*) Rubrica contenente informazioni riservate ai soli iscritti all’Albo dei Consulenti del Lavoro di Napoli. Riproduzione, anche parziale, vietata.

Con preghiera di farla visionare ai Praticanti di studio!!

A cura della Commissione Comunicazione Scientifica ed Istituzionale del CPO di Napoli composta da Edmondo Duraccio, Giusi Acampora, Francesco Capaccio, Pietro di Nono, Fabio Triunfo, Luigi Carbonelli, Rosario D’Aponte e Michela Sequino.

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Modificato: 26 Settembre 2022