2 Luglio 2026

Gentile collega,

pur non essendo un atto dovuto, abbiamo ritenuto opportuno sottoporre alla tua attenzione, ancora una volta, la verifica del rispetto degli obblighi di Formazione continua obbligatoria.

Da un riscontro effettuato sulla piattaforma FCO emergerebbe, infatti, che tu non abbia ancora maturato i crediti formativi in misura sufficiente al rispetto del prescritto obbligo.

Siamo oramai quasi giunti al termine del biennio in corso che si concluderà il prossimo 31 dicembre.

L’invito, dunque, è quello di analizzare la tua situazione nell’area riservata della piattaforma FCO https://formazionecontinuaobbligatoria.consulentidellavoro.it e di provvedere a colmare eventuali gap partecipando in questo restante periodo dell’anno alle attività formative per maturare i crediti necessari per adempiere all’obbligo di legge.

Come già evidentemente a tua conoscenza, ogni Consulente del Lavoro deve ottemperare maturando 50 crediti formativi nel biennio di cui 6 nelle materie ordinamentali e deontologiche. Il 40% di questi possono essere maturati mediante formazione a distanza, i restanti, invece, partecipando ad eventi, convegni e manifestazioni in presenza.

La percentuale di formazione a distanza può essere innalzata ad opera del CPO per situazioni oggettive e collettive dovute ad esempio a difficoltà logistiche (l’abbiamo portata al 60% per i colleghi delle isole, costiera sorrentina, monti lattari e dei Campi flegrei interessanti dal bradisismo) ovvero per esigenze individuali su richiesta del singolo iscritto.

Inoltre, fino ad un massimo di 30 crediti nel biennio possono essere maturati mediante lo svolgimento delle “altre” attività di cui all’art. 9 del vigente regolamento (es. Relatore in convegni, superamento esami universitari, partecipazioni a Master, attività di dominus verso praticanti etc.). In questi casi l’iscritto dovrà provvedere a rivolgere istanza al CPO tramite la piattaforma FCO per il relativo accreditamento.

Infine, in caso di difficoltà personali dovuti a malattia, maternità o altri impedimenti di carattere personale, derivanti dall’assistenza prestata a familiari in situazione di difficoltà, l’iscritto può chiedere al CPO il riproporzionamento dell’obbligo formativo.

La formazione, come è noto, può essere validamente effettuata presso il nostro CPO, che continuerà ad organizzare numerosi eventi direttamente, tramite il Centro studi CdLNa, e mediante collaborazioni, o presso qualsiasi altro soggetto autorizzato dal CNO o presso i soggetti autorizzati di diritto (Università, INPS, INL, INAIL o altre pubbliche amministrazioni).

La Formazione continua dovrebbe essere avvertita come esigenza di aggiornamento professionale piuttosto che come rispetto di un obbligo di legge. Tuttavia, proprio per tale ultimo aspetto la normativa vigente obbliga il CPO ad organizzare la necessaria formazione e nel contempo impone, per i colleghi inottemperanti, la segnalazione del comportamento disciplinarmente rilevante al Consiglio di disciplina territoriale, fatta salva la possibilità, su richiesta dell’interessato, di colmare l’eventuale debito formativo, per un massimo di dodici crediti, nei primi sei mesi del biennio successivo.

Per ulteriori necessità ti invito a contattare la nostra segreteria ed a consultare il vigente regolamento al seguente link  https://www.ordinecdlna.it/wp-content/uploads/sites/59/2025/12/Nuovo-Regolamento-FCO_integrato-con-linee-guida-modificate-con-Delibera-n.-246-del-23-ottobre-2025_RIFORMA-LINEE-GUIDA.pdf

Sperando che possa trovare utile questa comunicazione, ti saluto cordialmente.

Il Presidente

Francesco Duraccio

 

 

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Modificato: 2 Luglio 2026