21 Settembre 2012
L’omessa o tardiva comunicazione dei dati fiscalmente rilevanti ai fini dell’applicazione del regime fiscale agevolato di cui all’art. 148 del TUIR e dell’art. 4 del DPR 633/72 per gli enti associativi, da presentare generalmente entro 60 giorni dalla data di costituzione dell’ente, è sanabile grazie all’art. 2 comma 1 del D.L. 16/2012 convertito nella legge n.44 del 26/04/2012.
Ad maiora
Il Presidente
Edmondo Duraccio
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Modificato: 21 Settembre 2012