11 Settembre 2014
Gentili Colleghe e Cari Colleghi,
la Corte di Cassazione, Sezioni Unite, con la sentenza n. 18353 del 27 Agosto u.s., ha chiarito ogni dubbio circa l’individuazione del momento in cui deve considerarsi interrotto il rapporto di lavoro del lavoratore licenziato, il quale può scegliere di rinunciare a riprendere servizio e percepire, in alternativa, un’indennità pari a 15 mensilità della retribuzione. La sentenza sostiene che l’effetto risolutivo si verifica sin dal momento in cui il datore di lavoro riceve la dichiarazione di rinuncia del lavoratore.
Tutti i dettagli sono contenuti nell’allegato N.117/2014 della ns. Rubrica “Dentro La Notizia”.
Buon lavoro.
Cordialità.
Ad maiora
Il Presidente
Edmondo Duraccio
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Modificato: 11 Settembre 2014