21 Ottobre 2014
Gentili Colleghe e Cari Colleghi,
con la Risoluzione n. 88/E del 14 Ottobre u.s. l’Agenzia delle Entrate chiarisce che i professionisti destinatari della normativa antiriciclaggio non sono più tenuti a comunicare il proprio indirizzo PEC all’Agenzia delle Entrate entro il 31 ottobre 2014 se il loro indirizzo PEC è già presente in un registro o elenco detenuto da una Pubblica Amministrazione e risulta, dunque, consultabile da parte dell’Agenzia delle Entrate. L’adozione di tale Risoluzione è stata resa possibile dall’intervento del nostro CNO con la partecipazione di alcuni suoi rappresentanti alla riunione tenutasi il 7 Ottobre u.s. presso l’AdE.
Sottoponiamo alla Vs. attenzione i chiarimenti dell’AdE contenuti nell’allegato N. 50/2014 della ns. Rubrica ”Notizie dall’Ordine” che vi preghiamo di approfondire.
Buon lavoro.
Cordialità.
Ad maiora
Il Presidente
Edmondo Duraccio
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Modificato: 21 Ottobre 2014