5 Gennaio 2017
Gentili Colleghe e Cari Colleghi,
il decreto legge n.193/2016 fornisce un'interpretazione autentica rispetto al concetto di trasfertista abituale ovvero quel soggetto che, non avendo l'indicazione della sede fissa di lavoro nella lettera di assunzione, riceveva un'indennità di trasfertista (non fissa) dovuta alla sua condizione di mobilità e faceva soggiacere quelle maggiorazioni alle regole previste dal comma 6 dell'art 51 del TUIR, che prevedeva un'imposizione fiscale e previdenziale nella misura del 50%.
Dopo alcune sentenze della Suprema Corte di Cassazione, tra cui, da ultima, la n. 3066/2016, il legislatore fiscale ha introdotto con il decreto legge in parola e con interpretazione autentica (id: avente efficacia retroattiva) tre importanti requisiti che dovranno essere presenti contestualmente per definire il lavoratore trasfertista abituale e per far soggiacere quelle maggiorazioni all'imposizione fiscale e contributiva pari al 50%. Ne ha parlato, lo ricorderete, anche il collega Francesco Capaccio, Responsabile del Centro Studi “Raffaello Russo Spena” del CPO di Napoli, nel corso del Convegno di fine anno al Ramada, il 22 Dicembre scorso, con una esaustiva relazione.
Il Collega Luca Caratti, esperto della Fondazione Studi, ha riepilogato in web tv quali sono le condizioni necessarie per la definizione del trasfertista e quali criticità si presentino in assenza di uno dei tre requisiti. Buon approfondimento.
Buona visione.
Buon lavoro.
Cordialità.
Ad maiora
Il Presidente
Edmondo Duraccio
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Modificato: 5 Gennaio 2017