28 Giugno 2022

Comunicazione Aiuti di Stato: proroga al 30 novembre

Con Decreto Legge n.73 del 21 giugno 2022 è stato disposto il rinvio del termine di registrazione nel Registro Nazionale degli Aiuti di Stato delle agevolazioni e/o contributi percepiti nel periodo Covid-19.

Di conseguenza l’Agenzia delle Entrate, con il provvedimento in esame, ha parimenti modificato il termine di cui ai punti 2.3 e 2.4 del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n. 143438 del 27 aprile 2022, con il quale era inizialmente previsto il termine del 30 giugno per la comunicazione dell’autocertificazione inerente gli aiuti della Sezione 3.1 e della Sezione 3.12 della Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final, recante “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza da Covid-19”, come modificate con la Comunicazione C(2021) 564 del 28 gennaio 2021.

Per effetto di tale proroga, il termine di presentazione della predetta autocertificazione è stato spostato al 30 novembre 2022.

Ricordiamo che tale adempimento riguarda tutti i contribuenti beneficiari degli Aiuti di Stato previsti dall’art.1 del Decreto MISE dell’11 dicembre 2021, tra i quali segnaliamo, a puro titolo esemplificativo, i crediti d’imposta per le locazioni del periodo 2020-2021, il credito d’imposta per le strutture ricettizie, l’esenzione dal pagamento del saldo IRAP 2019,l’esenzione dal pagamento dell’IMU per il settore turistico, il contributo a fondo perduto concesso sul calo del fatturato del mese di aprile 2020 rispetto al mese di aprile 2019, il credito d’imposta per l’adeguamento dei luoghi di lavoro, il contributo a fondo perduto sul calo del fatturato medio mensile dell’anno 2020 rispetto al 2019.

Rientrano tra gli Aiuti di Stato che obbligano alla presentazione di tale autocertificazione, anche le riduzioni delle sanzioni sulla definizione agevolata delle liquidazioni delle dichiarazioni relative agli anni 2017 e 2018, che hanno interessato i contribuenti che abbiano riscontrato un calo del fatturato nel raffronto tra l’anno 2020 e l’anno 2019 maggiore del 30%.

Questi contribuenti inviano l’autodichiarazione entro il termine del 30 novembre 2022 o, se successivo, entro il termine di 60 giorni dal pagamento delle somme dovute o della prima rata (provvedimento dell’Agenzia delle entrate del 18 ottobre 2021, come modificato dal provvedimento del 3 dicembre 2021). Nel caso in cui tale termine cada successivamente al 30 novembre 2022, i contribuenti che hanno beneficiato anche di altri aiuti tra quelli elencati nell’articolo 1 del decreto dell’11 dicembre 2021 sono tenuti a presentare l’autodichiarazione entro il 30 novembre 2022.

Ad maiora

IL PRESIDENTE
Edmondo Duraccio

 

(*) Rubrica riservata agli iscritti nell’Albo dei Consulenti del Lavoro della Provincia di Napoli. E’ fatto, pertanto, divieto di riproduzione anche parziale. Diritti legalmente riservati agli Autori

ED/LC

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Modificato: 28 Giugno 2022