14 Settembre 2022

Trasmissione dati spese sanitarie I semestre 2022 – scadenza 30 settembre 2022. Decreto M.E.F. del 02/02/2022, pubblicato in G.U. il 8 febbraio 2022.

 

Il Decreto Mef del 02.02.2022, pubblicato l’8 febbraio 2022 ha stabilito le nuove tempistiche per l’invio, da parte dei soggetti interessati, dei dati concernenti le spese sanitarie da includere nella dichiarazione precompilata.
In particolare il termine per la trasmissione dei dati relativi alle prestazioni erogate nel primo semestre del 2022 (periodo gennaio – giugno) è stabilito al 30 settembre 2022.
I soggetti che devono effettuare la trasmissione sono indicati nel comma 3 dell’art.3 del D.Lgs. 175 del 21.11.2014, che, per quanto riguarda le spese sanitarie, prevede che “le aziende sanitarie locali, le aziende ospedaliere, gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, i policlinici universitari, le farmacie, pubbliche e private, i presidi di specialistica ambulatoriale, le strutture per l'erogazione delle prestazioni di assistenza protesica e di assistenza integrativa, gli altri presidi e strutture accreditati per l'erogazione dei servizi sanitari e gli iscritti all'Albo dei medici chirurghi e degli odontoiatri”, provvedano ad inviare al Sistema Tessera Sanitaria  i dati relativi alle prestazioni erogate. Stesso obbligo hanno anche biologi, psicologi, veterinari, infermieri, tecnici radiologi, ostetrici e ottici, e gli iscritti agli albi professionali istituiti dal decreto del Ministero della salute del 13 marzo 2018.
Oltre a questi soggetti, l’obbligo ricade anche sulle strutture autorizzate alla vendita al dettaglio dei medicinali veterinari.
La trasmissione può avvenire con diverse modalità (individualmente o in modalità aggregata) per il tramite del sito web appositamente dedicato (https://sistemats1.sanita.finanze.it/portale/), attraverso il quale, una volta effettuata l’autenticazione, si potranno caricare i dati delle prestazioni, con l’indicazione della modalità di pagamento delle singole prestazioni (tracciabile o non tracciabile).
L’omissione, la tardiva o l’errata trasmissione dei dati comporta l’applicazione di una sanzione pari ad € 100,00 per ogni comunicazione, con un massimo di € 50.000,00, con la possibilità di effettuare la correzione dei dati nel termine di cinque giorni successivi alla scadenza.
Nel caso in cui la trasmissione avvenga entro sessanta giorni dalla scadenza prevista, la sanzione applicabile sarà ridotta ad un terzo, con un massimo di € 20.000,00.
Lo stesso Decreto ha previsto inoltre la scadenza dell’invio dei dati relativi al secondo semestre 2022, fissandola al 31 gennaio 2023, mentre per le prestazioni erogate a partire dal 1° gennaio 2023, la scadenza sarà mensile, con invio “entro la fine del mese successivo alla data del documento fiscale, per le spese sostenute”.

Ad maiora

IL PRESIDENTE
Edmondo Duraccio

 (*) Rubrica riservata agli iscritti nell’Albo dei Consulenti del Lavoro della Provincia di Napoli. E’ fatto, pertanto, divieto di riproduzione anche parziale. Diritti legalmente riservati agli Autori

ED/LC

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Modificato: 14 Settembre 2022