22 Luglio 2021
Importante sentenza del Consiglio di Stato, N. 5441 del 19 luglio 2021, in materia di “praticantato” e “status del dante pratica”. Per i giudici amministrativi è corretta la norma sul Praticantato che vede il rapporto di tirocinio professionale per l’esercizio della professione di Consulente del Lavoro svolgersi, esclusivamente, presso un Consulente del Lavoro. Ritenuta, quindi, corretta la deliberazione del CPO di Treviso di reiezione di istanza di un Dottore Commercialista, con regolare comunicazione all’ITL, tesa all’instaurazione di un rapporto di praticantato.
Con nota Prot. 2021/0006396 del 21 luglio 2021, a firma della Presidente Marina Calderone, è stata resa informativa a tutti i CPO, con richiesta di divulgazione a tutti gli iscritti, di una importante sentenza del Consiglio di Stato, l’organo giurisdizionale amministrativo di secondo grado, relativamente ad una “querelle” giuridica, sfociata in contenzioso, che ha visto protagonista il CPO di Treviso.
Il CPO in parola ha formalmente respinto l’istanza di un Dottore Commercialista (e relativo praticante) teso al riconoscimento dell’instaurazione di un rapporto di tirocinio professionale, ex legge 12/1979 e successivi Regolamenti, per l’scrizione del “presunto” praticante dell’apposito Registro.
E ciò nonostante che il Dottore Commercialista avesse regolarmente effettuato la comunicazione all’ITL dell’intendimento a svolgere in quella provincia l’attività di cui all’art.1 della legge 12/1979 pur senza essere iscritto nell’albo dei Consulenti del Lavoro e non potendo, ex adverso, nemmeno fregiarsi del relativo titolo.
Il Dottore Commercialista impugnava la delibera di reiezione innanzi al TAR che ne dichiarava comunque l’infondatezza.
Da qui il ricorso successivo al Consiglio di Stato in funzione giurisdizionale.
L’esito del ricorso c’è stato con Sentenza n.5441 del 19 luglio 2021.
L’organo giurisdizionale amministrativo, come riferisce la Presidente Calderone nella nota de qua, si è espresso in merito al tirocinio per l’accesso all’Albo dei Consulenti del Lavoro, affermando principi di tale valenza generale e innovativa, nell’ambito della disciplina delle professioni ordinistiche, da richiedere non solo un’attenta lettura della decisione quanto una divulgazione a tutti gli iscritti.
Ed infatti in allegato a questa informativa troverete, colleghe e colleghi, la sentenza del Consiglio di Stato che potrete approfondire in ogni suo principio.
Il tema affrontato è quello relativo alla possibilità per i professionisti autorizzati, ai sensi dell’art. 1 della L. n. 12/1979, a svolgere alcune delle attività proprie della nostra professione di formare praticanti per l’iscrizione all’Albo dei Consulenti del Lavoro.
Nella decisione richiamata, il Consiglio di Stato afferma, per la prima volta, il principio, che ha ispirato la regolamentazione del tirocinio professionale per la nostra Categoria, della necessaria appartenenza del dante pratica e del tirocinante allo stesso Albo professionale.
Il giudice amministrativo giunge a tale conclusione a seguito di una attenta disamina, non solo delle norme e dei regolamenti che disciplinano la nostra professione, ma anche attraverso una lettura sistematica dei principi ispiratori della riforma delle professioni operata nel 2011.
In tale ricostruzione sistematica, il Consiglio di Stato valorizza in maniera significativa il legame deontologico che esiste tra professionista dante pratica, tirocinante e ordine professionale.
Si legge infatti nella sentenza, che l’effettivo svolgimento dell’attività formativa del tirocinio professionale “costituisce dovere deontologico sia del tirocinante, sia del professionista affidatario, entrambi soggetti al medesimo potere disciplinare degli organi territoriali e nazionali competenti”.
Si tratta di una ricostruzione che coglie l’essenza del sistema ordinistico, evidenziando, in maniera efficace, il rapporto tra tutti i soggetti impegnati nella attività di esercizio di professioni che vengono regolamentate per garantire alla collettività lo svolgimento di prestazioni adeguate alle esigenze del mercato ed idonee a tutelare la fede pubblica di coloro che si affidano a tali professionisti.
Nell’accogliere la tesi espressa dal Consiglio Nazionale, il Consiglio di Stato ha disposto dunque che il tirocinio per l’accesso alla professione di Consulente del Lavoro può essere idoneamente svolto solo presso un iscritto al nostro Albo, escludendo che la funzione di dante pratica possa essere svolta anche da quei professionisti che, pur autorizzati a svolgere alcune delle attività oggetto della nostra professione, non possono qualificarsi Consulenti del Lavoro, in quanto non iscritti nel previsto Albo professionale.
Si tratta di una sentenza veramente importante che merita di esser letta da tuti i Colleghi e dai relativi praticanti ricordando l’importanza di quel legame deontologico che li lega, così ben evidenziato dal Consiglio di Stato.
Buon lavoro
Ad maiora
IL PRESIDENTE
EDMONDO DURACCIO
(*) Rubrica contenente informazioni riservate ai soli iscritti all’Albo dei Consulenti del Lavoro di Napoli. Riproduzione, anche parziale, vietata. Redazione a cura della Commissione Comunicazione Istituzionale del CPO di Napoli.
ED/FC
Modificato: 2 Agosto 2023