25 Gennaio 2021

Ai Sigg. Consulenti del Lavoro iscritti nell’Albo Provinciale Consulenti del Lavoro di Napoli

LL. PEC

Spett.li STP iscritte nell’Albo Provinciale Consulenti del Lavoro di Napoli

                              LL. PEC

Al Collegio dei Revisori dei Conti del Consiglio Provinciale dei Consulenti del Lavoro

                             NAPOLI

                             LL. PEC

All’Ordine dei Consulenti del Lavoro Consiglio Nazionale

                                     PEC

Prot. n° 91/22

 

CIRCOLARE N° 1/2021

Oggetto: Versamento quota iscrizione Albo –  anno 2021 – Modalità e Termini.

 

Il Consiglio Provinciale dei Consulenti del Lavoro, nella seduta del 21/12/2020

  • vista la legge 11/1/1979 n° 12
  • vista la delibera del Consiglio Nazionale assunta ai sensi dell’art. 23 comma 1 lettera c) della legge 11/1/1979 n° 12 di conferma, per l’anno 2021, della quota di propria pertinenza pari ad € 190,00;
  • rilevata l’approvazione del bilancio preventivo 2021 nel corso dell’Assemblea degli iscritti tenutasi il 14/12/2020 che ha lasciato inalterata, anche per il corrente anno, la quota di iscrizione annuale al CPO di Napoli di € 140,00.

HA DELIBERATO

di provvedere, anche per l’anno 2021 e previa notificazione con PEC/Mail ordinaria/raccomandata, all’incasso delle quote dovute dagli iscritti nell’Albo dei Consulenti del Lavoro della Provincia di Napoli UNICAMENTE a mezzo di:

  • F24 utilizzando la sezione “altri enti previdenziali e assicurativi”, così come esemplificato nell’allegato modello facsimile, con l’avvertenza che il campo “Codice posizione” va compilato indicando il numero di iscrizione all’ordine preceduto da tanti zeri fino a raggiungere cinque caratteri (ES. 155 = 00155);

 

da effettuarsi entro il 16/2/2021 per l’importo globale di € 330,00 (trecentotrenta/00) composto dalla quota di € 190,00 di pertinenza del Consiglio Nazionale e di € 140,00 per il CPO di Napoli.

 

In mancanza di adempimento entro il termine suddetto, il Consiglio, suo malgrado, provvederà al recupero coattivo della quota, ferma restante l’ulteriore procedura prevista dall’ art. 29 lett. d) della legge 11/1/79 n° 12 in tema di azione  disciplinare per morosità che, come è noto, prevede la sospensione dall’esercizio della professione con abolizione immediata di pin e password per le trasmissioni telematiche e blocco immediato della firma digitale, nonché l’irrogazione di sanzioni pecuniarie a carico dei ritardatari e/o morosi alla luce del Regolamento emanato dal CNO con delibera N° 314 del 25/09/2014. L’ammontare della sanzione pecuniaria, alla luce di tale Regolamentazione (art. 15 di tale regolamento), è costituita da una maggiorazione pari al 5% (dell’importo della quota) in caso di ritardato versamento nei primi dodici mesi (nel nostro caso entro il 16/02 dell’anno successivo) per poi passare al 10% se il pagamento avviene dopo tale periodo.

Resta, in ogni caso, impregiudicata la facoltà del Consiglio Provinciale di avviare le azioni di recupero del credito in via giudiziale o stragiudiziale con spese a carico dell’inadempiente.

Del pari, anche i Colleghi che sono già sospesi per morosità, cui la presente viene egualmente inviata, possono regolarizzare la loro posizione versando quanto ad oggi dovuto ed essere, in tal modo, riammessi all’esercizio della professione previa deliberazione del Consiglio. Per i medesimi, comunque, sarà dato mandato alla ITL/INPS/GDF di acclarare se comunque viene svolta la professione nonostante la sospensione dall’esercizio della stessa e/o di considerare lavoratori dipendenti eventuali altri professionisti, presenti nell’ufficio, pur abilitati allo svolgimento della professione.

La Segreteria del Consiglio rimane a disposizione degli interessati per ulteriori chiarimenti circa la loro situazione debitoria qualora non fossero più in possesso delle note di sollecito che, in calce, la riportava. Va senza dire che, il puntuale versamento della quota annuale, al di là delle conseguenze di legge in caso di inadempimento, costituisce essenzialmente un obbligo morale di tutti gli iscritti ed una manifestazione di rispetto nei confronti di chi già effettua l’adempimento nei termini.

 

Con l’occasione si forniscono alcune importanti informazioni:

 

  • Per l’anno 2021, come da bilancio preventivo approvato dall’Assemblea degli iscritti il 14/12/2020, sono in calendario almeno n° 5 eventi formativi tra cui due Assemblee degli iscritti avente valore ordinamentale/deontologico oltre ad altri eventi co-organizzati con soggetti terzi ed istituzioni fino alla copertura della somma stanziata per tale capitolo. Ciò significa che l’eventuale “MASTER” (4 o 5 Moduli) sarà realizzato solo se le sponsorizzazioni copriranno il 70% del costo complessivo comprensivo anche di quello per una struttura ricettiva di 500 posti costituenti la partecipazione media dei colleghi negli ultimi anni. Sarà un’attività extra, possibile attraverso le sponsorizzazioni e le economie di gestione. Infatti l’obbligo formativo a carico del CPO si intenderà assolto con il raggiungimento dei 25 crediti formativi annuali come da Regolamento emanato dal CNO. Sarà, inoltre, proseguita l’attuazione del progetto “Formazione a domicilio”, anche sotto forma di “Convegno Zonale CPO/ANCL UP Napoli” che consente, in virtù del meno rilevante numero di partecipanti, di meglio dialogare su tematiche importanti che investono l’operatività quotidiana. Nel caso di persistenza dell’emergenza epidemiologica si procederà alla F.C.O. con strumenti da remoto come Piattaforma ZOOM o LIFESIZE;
  • Al 31/12/2020 si è concluso il biennio formativo 2019/2020 ai fini della F.C.O. disciplinata dal nuovo Regolamento emanato dal CNO, ratificato dai Ministeri competenti, in vigore dall’1/1/2019 e successiva integrazione e pubblicato sul ns. sito istituzionale come MODIFICA ED INTEGRAZIONE LINEE GUIDA AL REGOLAMENTO RECANTE DISPOSIZIONI SULLA FORMAZIONE CONTINUA OBBLIGATORIA – (Modifiche dal 27/03/2020) nella sezione “Formazione ed Eventi”. Entro il 01 Marzo 2021, essendo il 28 febbraio di Domenica, dovrà essere, pertanto, svolto l’adempimento della “Dichiarazione” (scaricabile sempre dal sito istituzionale del CPO) dei crediti formativi conseguiti nel biennio 2019/2020. A tal proposito si ribadisce l’obbligatorietà della F.C.O. anche se nel biennio scaduto l’iscritto non abbia svolto attività, sia stato sospeso dall’esercizio della professione o dipendente con rapporto di lavoro subordinato e si ricorda che, a cagione dell’emergenza epidemiologica, il CNO, con atto di indirizzo, ha indicato in 32 CFP, di cui almeno 3 in materia deontologica/ordinamentale, la misura da conseguire per il giudizio positivo di ottemperanza agli obblighi formativi;
  • Circa l’obbligo ed il contenuto della “Dichiarazione” e, nel complesso, tutta la materia della F.C.O. si può far riferimento al “vademecum” pubblicato nel N.10/2021 della Rubrica “Notizie dall’Ordine”;
  • Nel caso di “sospensione” dall’esercizio della professione ed in presenza di deleghe di clienti è fatto obbligo al consulente del lavoro sospeso di notificare al CPO il nominativo di un altro professionista esterno che lo sostituisca negli adempimenti in attesa della riammissione e ciò alla luce delle previsioni del Codice Deontologico. In mancanza vi provvederà il CPO attraverso la nomina di altro professionista e con oneri a carico del sospeso;
  • Il CPO sta valutando, anche alla luce di un’analisi dei costi/benefici relativa al numero dei consulenti e praticanti iscritti ogni anno, una riorganizzazione amministrativa degli uffici e una diversa modalità di “comunicazione” con eliminazione dell’invio, tranne casi particolari, delle mail a ciascun iscritto;
  • La funzione disciplinare è devoluta, per espressa previsione di legge, al Consiglio di Disciplina di cui al D.P.R. 137/2012;
  • Si ricorda che dal 15/08/2012 è in vigore un nuovo regolamento del praticantato (art.6 del D.P.R. 137/2012) che, fra i requisiti soggettivi, per incardinare il rapporto de quo, prevede, per il professionista dante pratica, un’anzianità d’iscrizione minima di 5 anni oltre a quello di essere in regola con le disposizioni sulla FCO;
  • Si ribadisce ai colleghi che non ne siano ancora in possesso che la PEC è obbligatoria per i liberi professionisti e va notificata al CPO se diversa da quella “istituzionale” (@consulentidellavoropec.it) per la sua evidenziazione nell’albo telematico. Il Decreto “Semplificazioni”, emanato lo scorso anno, ha previsto a carico degli inadempienti alla diffida inviata dal CPO la sanzione della “sospensione amministrativa”;
  • Il D.U.I. costituisce l’unico titolo di legittimazione allo svolgimento della professione ai sensi dell’art. 9 della legge 11/1/79 n° 12; nel corso del 2020 sono state inviate le diffide ad adempiere il cui mancato riscontro, mediante il richiesto adempimento, comporterà il deferimento al Consiglio di Disciplina.

 

Cordialità.

IL PRESIDENTE

F.to Edmondo Duraccio

 

Allegato: facsimile Modello F24

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Modificato: 2 Agosto 2023