24 Gennaio 2023

Ai Sigg. Consulenti del Lavoro iscritti nell’Albo Provinciale Consulenti del Lavoro di Napoli

LL. PEC

 

Spett.li STP iscritte nell’Albo Provinciale Consulenti del Lavoro di Napoli

LL. PEC

Al Collegio dei Revisori dei Conti del Consiglio Provinciale dei Consulenti del Lavoro NAPOLI

LL. PEC

 

All’Ordine dei Consulenti del Lavoro Consiglio Nazionale

   PEC

 

Prot. n° 97/23

Napoli, 24/01/2023

 

CIRCOLARE N° 1/2023

Oggetto: Versamento quota iscrizione Albo anno 2023 – Modalità e Termini.

 

Il Consiglio Provinciale dei Consulenti del Lavoro, nella seduta del 23/12/2022

  • vista la Legge 11/1/1979 n° 12;
  • vista la delibera del Consiglio Nazionale assunta ai sensi dell’art. 23 comma 1 lettera c) della legge 11/1/1979 n° 12 di conferma, per l’anno 2023, della quota di propria pertinenza pari ad € 190,00;
  • rilevata l’approvazione del bilancio preventivo 2023 nel corso dell’Assemblea degli iscritti tenutasi il 21/12/2022 che ha lasciato inalterata, anche per il corrente anno, la quota di iscrizione annuale al CPO di Napoli di € 140,00.

HA DELIBERATO

di provvedere, anche per l’anno 2023 e previa notificazione con PEC/Mail ordinaria/raccomandata, all’incasso delle quote dovute dagli iscritti nell’Albo dei Consulenti del Lavoro della Provincia di Napoli UNICAMENTE a mezzo di:

  • F24 utilizzando la sezione “altri enti previdenziali e assicurativi”, così come esemplificato nell’allegato modello facsimile, con l’avvertenza che il campo “Codice posizione” va compilato indicando il numero di iscrizione all’ordine preceduto da tanti zeri fino a raggiungere cinque caratteri (ES. 155 = 00155);

da effettuarsi entro il 16/2/2023 per l’importo globale di € 330,00 (trecentotrenta/00) composto dalla quota di € 190,00 di pertinenza del Consiglio Nazionale e di € 140,00 per il CPO di Napoli.

In mancanza di adempimento entro il termine suddetto, il Consiglio, suo malgrado, provvederà al recupero coattivo della quota, ferma restante l’ulteriore procedura prevista dall’ art. 29 lett. d) della legge 11/1/79 n° 12 in tema di azione  disciplinare per morosità che, come è noto, prevede la sospensione dall’esercizio della professione con abolizione immediata di pin e password per le trasmissioni telematiche e blocco immediato della firma digitale, nonché l’irrogazione di sanzioni pecuniarie a carico dei ritardatari e/o morosi alla luce del Regolamento emanato dal CNO con delibera N° 314 del 25/09/2014. L’ammontare della sanzione pecuniaria, alla luce di tale Regolamentazione (art. 15 di tale regolamento), è costituita da una maggiorazione pari al 5% (dell’importo della quota) in caso di ritardato versamento nei primi dodici mesi (nel nostro caso entro il 16/02 dell’anno successivo) per poi passare al 10% se il pagamento avviene dopo tale periodo.

Resta, in ogni caso, impregiudicata la facoltà del Consiglio Provinciale di avviare le azioni di recupero del credito in via giudiziale o stragiudiziale con spese a carico dell’inadempiente.

Del pari, anche i Colleghi che sono già sospesi per morosità, cui la presente viene egualmente inviata, possono regolarizzare la loro posizione versando quanto ad oggi dovuto ed essere, in tal modo, riammessi all’esercizio della professione previa deliberazione del Consiglio. Per i medesimi, comunque, sarà dato mandato alla ITL/INPS/GDF di acclarare se comunque viene svolta la professione nonostante la sospensione dall’esercizio della stessa e/o di considerare lavoratori dipendenti eventuali altri professionisti, presenti nell’ufficio, pur abilitati allo svolgimento della professione.

La Segreteria del Consiglio rimane a disposizione degli interessati per ulteriori chiarimenti circa la loro situazione debitoria qualora non fossero più in possesso delle note di sollecito che, in calce, la riportava. Va senza dire che, il puntuale versamento della quota annuale, al di là delle conseguenze di legge in caso di inadempimento, costituisce essenzialmente un obbligo morale di tutti gli iscritti ed una manifestazione di rispetto nei confronti di chi già effettua l’adempimento nei termini.

 

Con l’occasione si forniscono alcune importanti informazioni:

  • Per l’anno 2023, come da bilancio preventivo, sono in calendario almeno n° 5 convegni tra cui due Assemblee degli iscritti oltre ad altri eventi co-organizzati con soggetti terzi ed istituzioni fino alla somma stanziata per tale capitolo. Ciò significa che l’eventuale “MASTER” (4 o 5 Moduli) sarà realizzato solo se le sponsorizzazioni copriranno il 70% del costo complessivo comprensivo anche di quello per una struttura ricettiva di 500 posti costituenti la partecipazione media dei colleghi negli ultimi anni. Sarà un’attività extra, possibile attraverso le sponsorizzazioni e le economie di gestione. Infatti l’obbligo formativo a carico del CPO si intenderà assolto con il raggiungimento dei 25 crediti formativi annuali come da Regolamento emanato dal CNO. Sarà, inoltre, proseguita l’attuazione del progetto “Formazione a domicilio” perché la formazione a domicilio consente, in virtù del meno rilevante numero di partecipanti, di meglio dialogare su tematiche importanti che investono l’operatività quotidiana.
  • Con il 31/12/2022 è spirato il biennio formativo 2021/2022 in cui, a mente del Regolamento emanato dal CNO, in vigore dal 01/01/2019, i CPO devono effettuare il monitoraggio di regolarità od irregolarità. Questa attività di monitoraggio cesserà, IMPROROGABILMENTE, il 28/02/2023, dopodiché l’elenco degli inadempienti che tali risulteranno dopo le operazioni, controllo ed istruttoria, di eventuali documentazioni ed istanze degli iscritti PERVENUTE, ESCLUSIVAMENTE IN PATTAFORMA, dal 01/01/2023 al 28/02/2023, saranno segnalati al Consiglio di Disciplina Territoriale. Si è in regola se, nel biennio 2021/2022, sono stati conseguiti 50 CFP di cui almeno 6 in materia ordinamentale/deontologica. In ogni caso, ferma restando la durata biennale ai fini del monitoraggio del giudizio di ottemperanza, occorre conseguire in ciascun anno almeno 16 crediti formativi.
    Vi preghiamo di approfondire, a tal proposito, il Regolamento pubblicato sul nostro sito e di leggere la Rubrica “Notizie dall’Ordine” n° 121/2022 del 27/12/2022.
  • Entro e non oltre il 28/02/2023 ed esclusivamente IN PIATTAFORMA, gli interessati potranno produrre istanza DOCUMENTATA per RIPPROPORZIONAMENTO a seguito di eventi impeditivi della formazione (malattia, infortuna, assistenza legge 104, compimento del 70 anno d’età) o per il riconoscimento di crediti derivanti da e-learning, altre attività e partecipazione ad altri eventi organizzati da terzi che non risultassero registrati.
  • Il Consiglio, nella seduta del 23/12/2022, tenuto conto dell’orientamento del CNO, ha deliberato che per i 70nni procederà, in via del tutto eccezionale, automaticamente al riproporzionamento IN PIATTAFORMA per il prossimo biennio 2023/2024 con uno sconto del 50% sui crediti interi previsti dal Regolamento ed in modalità pro-rata dal primo giorno del mese successivo al compimento dei 70 anni. Tale operazione è stata già fatta anche per il biennio 2021/2022.
  • Analoga percentuale di sconto del 50% sui crediti interi verrà concessa a coloro che, per il biennio scaduto 2021/2022, abbiano prestato assistenza ex legge 104/1992 e sempre in modalità pro-rata dal primo giorno del mese successivo alla decorrenza indicata sulla certificazione allegata in PIATTAFORMA.
  • Per i casi di malattia ed infortunio, DOCUMENTATI, nel 2021/2022, lo sconto sui CFP da conseguire sarà in 24mi in relazione alla durata dell’evento. Idem per i congedi di maternità e paternità per i quali si terrà conto dei tre mesi antecedenti il parto e fino al compimento di un anno di vita del bambino come periodo impeditivo della prestazione.
  • Coloro i quali AL TERMINE DI TUTTE QUESTE OPERAZIONI risulteranno essere debitori di CFP fino ad un massimo di 9, potranno, entro il 28/02/2023 PRESENTARE ISTANZA IN PIATTAFORMA DI recuperarli nel primo semestre 2023 e imputarli al biennio scaduto 2021/2022.
  • Nel caso di “sospensione” dall’esercizio della professione, per qualsivoglia motivo ed in presenza di deleghe di clienti, è fatto obbligo al consulente del lavoro sospeso di notificare al CPO il nominativo di un altro professionista esterno che lo sostituisca negli adempimenti in attesa della riammissione e ciò alla luce delle previsioni del Codice Deontologico. In mancanza vi provvederà il CPO attraverso la nomina di altro professionista e con oneri a carico del sospeso. La funzione disciplinare è devoluta, per espressa previsione di legge, al Consiglio di Disciplina di cui al D.P.R. 137/2012.
  • Si ribadisce ai colleghi che non ne siano ancora in possesso che la PEC è obbligatoria per i liberi professionisti e va notificata al CPO se diversa da quella “istituzionale” (@consulentidellavoropec.it) per la sua evidenziazione nell’albo telematico. Il Decreto “Semplificazioni” prevede a carico degli inadempienti alla diffida inviata dal CPO la sanzione della “sospensione amministrativa”.
  • Il D.U.I. costituisce l’unico titolo di legittimazione allo svolgimento della professione ai sensi dell’art. 9 della legge 11/1/79 n° 12.

 

Cordialità.

IL PRESIDENTE

F.to Edmondo Duraccio

 

Allegato: Modello F24_NA_2023

 

 

Condividi:

Modificato: 25 Ottobre 2023