16 Gennaio 2024

Ai Sigg. Consulenti del Lavoro iscritti nell’Albo Provinciale Consulenti del Lavoro di Napoli
LL. PEC

Spett.li STP iscritte nell’Albo Provinciale Consulenti del Lavoro di Napoli
LL. PEC

Al Collegio dei Revisori dei Conti del Consiglio Provinciale dei Consulenti del Lavoro NAPOLI
LL. PEC

All’Ordine dei Consulenti del Lavoro Consiglio Nazionale
PEC

Prot. n° 66/24

Napoli, 16/01/2024

CIRCOLARE N° 1/2024

Oggetto: Versamento quota iscrizione Albo – anno 2024 – Modalità e Termini

 Il Consiglio Provinciale dei Consulenti del Lavoro, nella seduta del 20/12/2023:

  • vista la legge 11/1/1979 n° 12;
  • vista la delibera del Consiglio Nazionale assunta ai sensi dell’art. 23 comma 1 lettera c) della legge 11/1/1979 n° 12 di conferma, per l’anno 2024, della quota di propria pertinenza pari ad € 190,00;
  • rilevata l’approvazione del bilancio preventivo 2024 nel corso dell’Assemblea degli iscritti tenutasi il 21/12/2023 che ha lasciato inalterata, anche per il corrente anno, la quota di iscrizione annuale al CPO di Napoli di € 140,00

HA DELIBERATO

di provvedere, anche per l’anno 2024 e previa notificazione con PEC/raccomandata, all’incasso della quota dovuta dagli iscritti nell’Albo dei Consulenti del Lavoro della Provincia di Napoli UNICAMENTE a mezzo di:

  • F24 utilizzando la sezione “altri enti previdenziali e assicurativi”, così come esemplificato nell’allegato modello facsimile, con l’avvertenza che il campo “Codice posizione” va compilato indicando il numero di iscrizione all’ordine preceduto da tanti zeri fino a raggiungere cinque caratteri (ES. 155 = 00155);

da effettuarsi entro il 16/2/2024 per l’importo globale di € 330,00 (trecentotrenta/00) composto dalla quota di € 190,00 di pertinenza del Consiglio Nazionale e di € 140,00 per il CPO di Napoli.

Alla luce del Regolamento emanato dal CNO con delibera N° 314 del 25/09/2014, modificato con delibera n. 97 del 14 luglio 2021, in caso di ritardato versamento nei primi dodici mesi (entro il 16/02 dell’anno successivo), vi è una sanzione pecuniaria, costituita da una maggiorazione pari al 5% dell’importo della quota, se il pagamento avviene dopo tale periodo si applica una maggiorazione pari al 10%.

In mancanza del pagamento della quota entro il 16/02 dell’anno successivo, il Consiglio provvederà al recupero coattivo, ferma restante l’ulteriore procedura prevista dall’ art. 29 lett. d) della legge 11/1/79 n° 12 in tema di azione disciplinare per morosità che, come è noto, prevede la sospensione dall’esercizio della professione con abolizione immediata di pin e password di accesso ad Enti ed Istituti di riferimento.

Resta, in ogni caso, impregiudicata la facoltà del Consiglio Provinciale di avviare le azioni di recupero del credito in via giudiziale o stragiudiziale con spese a carico dell’inadempiente.

Cordialità.

IL PRESIDENTE

F.to Francesco Duraccio

 

Allegato: Modello F24_NA_2024

 

 

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Modificato: 19 Gennaio 2024