20 Giugno 2017

CIRCOLARE MENSILE AI COLLEGHI –  MAGGIO 2017 – Prot. n° 1563/22

LIQUIDAZIONI PERIODICHE IVA.

Sulla Gazzetta Ufficiale 30 maggio 2017, n. 124 è stato pubblicato il D.P.C.M. 22 maggio 2017 relativo al differimento, per l’anno 2017, del termine di trasmissione delle comunicazioni dei dati delle liquidazioni periodiche IVA relativi al primo trimestre 2017 al 12 giugno 2017.

Inoltre, sono state pubblicate sul sito dell’Agenzia delle Entrate una serie di FAQ sulla compilazione e modalità di invio telematico, per consentire agli interessati di compilare correttamente la comunicazione che, di seguito, saranno passate in rassegna.

Com’è noto, l’invio delle comunicazioni dei dati delle liquidazioni periodiche IVA è stato previsto dal decreto fiscale n. 193/2016 collegato alla legge di stabilità 2017 (L. 232/2016), ma ci sono state notevoli difficoltà sulle tempistiche. Infatti solo in data 27 marzo 2017 è stato approvato il Provvedimento con il modello e le istruzioni, e solo il 4 maggio è stato messo a disposizione il software per la compilazione e il controllo dei file.

Infine, solamente in data 10 maggio 2017 l’Agenzia delle Entrate ha reso disponibile il servizio gratuito per generare e inviare i file con i dati di sintesi delle liquidazioni periodiche IVA, per i contribuenti e gli intermediari che devono condividere con l’Amministrazione finanziaria i dati di sintesi delle operazioni di liquidazione IVA effettuate nel trimestre di riferimento.

Per questi ritardi forte è stata la pressione da parte delle categorie professionali di una proroga dell’adempimento, proroga che era stata preannunciata con un comunicato stampa da parte del Ministero delle Finanze.

Infatti, con Comunicato stampa del 29 maggio 2017, il Ministero delle Finanze aveva già confermato che il termine per le comunicazioni IVA del primo trimestre 2017 veniva posticipato al 12 giugno 2017.

Prima di riportare i chiarimenti più interessanti forniti con le Faq dall’Agenzia, si ritiene cosa utile compiere un breve riepilogo su chi siano i soggetti obbligati a questo nuovo adempimento e quali siano i dati da indicare nelle liquidazioni periodiche IVA.

Chi sono i soggetti obbligati?

La comunicazione delle liquidazioni periodiche IVA deve essere presentata da tutti i soggetti passivi d’imposta a prescindere dalla posizione IVA emergente dalla liquidazione periodica.

Sono esclusi dall’obbligo di invio i soggetti non tenuti ad effettuare le liquidazioni periodiche, nonché coloro che sono esonerati dall’obbligo di presentazione della dichiarazione annuale, salvo che nel corso dell’anno non vengano meno le condizioni di esonero.

Quali sono i dati da indicare nelle liquidazioni periodiche IVA?

I dati da indicare nella liquidazione periodica IVA sono i dati contabili riepilogativi delle liquidazioni periodiche dell’imposta.

La comunicazione deve essere presentata anche nell’ipotesi di liquidazione IVA con eccedenza a credito e nel caso di soggetti IVA in presenza di più attività, con determinazione separata dell’imposta, dovrà essere presentato un solo modello riepilogativo per ciascun periodo.

I contribuenti con contabilità separata, nel caso in cui, tra le attività esercitate, ve ne sia una per la quale è previsto l’esonero dalla presentazione della dichiarazione annuale IVA, non devono inviare i dati della liquidazione periodica IVA dell’attività esonerata.

PRINCIPALI FAQ AGENZIA DELLE ENTRATE

In merito all’adempimento dell’invio telematico delle comunicazioni liquidazioni periodiche IVA, come detto, l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato sul proprio sito istituzionale una raccolta di FAQ, per dirimere alcuni dubbi sulla sua compilazione.

Di seguito, un breve riepilogo delle più interessanti, rimandando all’apposita sezione del sito l’approfondimento sulle altre.

Riepilogo FAQ

  • Nel rigo VP8 va indicato l’intero importo del credito del periodo precedente, al netto dell’eventuale quota chiesta a rimborso o in compensazione nel modello IVA Tr, e non solo la quota utilizzata in detrazione.
  • Il cessionario o committente non deve ricomprendere nel rigo VP2 l’imponibile delle operazioni passive per le quali è debitore dell’imposta (acquisti intracomunitari od operazioni soggette al reverse charge); per esse, deve indicare l’imponibile nel rigo VP3 e la relativa imposta nei righi VP4 e VP5 (se detraibile). Invece, il cedente o prestatore deve includere nel rigo VP2 anche l’imponibile delle operazioni attive per le quali l’imposta è dovuta dal cessionario/committente.
  • L’imponibile relativo alle operazioni attive con IVA a esigibilità differita va ricompreso nel rigo VP2 relativo al mese/trimestre di effettuazione dell’operazione, mentre la relativa imposta deve essere inclusa nel rigo VP4 del mese/trimestre nel quale si verifica l’esigibilità dell’imposta.
  • In presenza di due attività (una con liquidazioni mensili, l’altra con periodicità trimestrale), se la liquidazione trimestrale viene anticipata per compensare il relativo credito con il debito risultante dalla liquidazione dell’ultimo mese del trimestre, deve essere compilato un unico modulo e l’eventuale credito residuo va riportato nella prima liquidazione mensile successiva.
  • Il contribuente non è tenuto ad indicare nel rigo VP9 di gennaio l’intero credito dell’anno precedente, se non intende utilizzarlo nella relativa liquidazione periodica. Lo stesso andrà indicato, in tutto o in parte, nel rigo VP9 dei mesi successivi, quando il contribuente vorrà usarlo. In ogni caso, il credito dell’anno precedente utilizzato in compensazione tramite F24 non va mai esposto nel rigo VP9.
  • Se si vuole estromettere dalla contabilità IVA (ad esempio, per utilizzarlo in compensazione tramite F24) una quota o l’intero ammontare del credito IVA risultante dalla dichiarazione dell’anno precedente, non ancora utilizzato in detrazione e già riportato nel rigo VP9 di un periodo precedente, occorre indicare l’importo da estromettere nel rigo VP9, preceduto dal segno “-”.
  • Nel quadro VP non devono essere indicati i versamenti, neppure quelli effettuati tardivamente avvalendosi del ravvedimento operoso. L’unica eccezione è rappresentata dai versamenti relativi all’IVA dovuta per la prima cessione interna di autoveicoli in precedenza oggetto di acquisto intracomunitario, da riportare nel rigo VP10.
  • In caso di fatture emesse in regime di split payment, il cedente o prestatore deve compilare la comunicazione riportando l’imponibile nel rigo VP2, senza considerare l’imposta nel rigo VP4.
  • Se in un determinato trimestre non è stata effettuata alcuna operazione, né attiva né passiva, da indicare nel quadro VP, non sussiste l’obbligo di presentare la comunicazione. La stessa, invece, è dovuta se occorre dare evidenza del riporto di un credito proveniente dal trimestre precedente. Analogamente, il contribuente con liquidazioni mensili può non includere nella comunicazione i moduli relativi ai mesi in cui non effettua operazioni, a meno che non debba evidenziare il riporto del credito proveniente dal mese precedente.
  • Nel rigo VP2 non vanno ricomprese le operazioni escluse da IVA ex articolo 74, comma 1, D.P.R. 633/1972. Ovviamente, i soggetti passivi che applicano uno dei regimi “monofase” devono indicare nel rigo VP2 l’imponibile relativo alle operazioni per le quali risultano debitori dell’imposta (gli editori che fruiscono di una riduzione della base imponibile indicano l’imponibile già al netto della riduzione spettante).
  • È possibile inviare comunicazioni successive alla prima, per correggere errori od omissioni, anche oltre il termine di scadenza ordinario (la comunicazione successiva sostituisce quelle trasmesse precedentemente).
  • L’IVA a debito non versata in quanto non superiore a 25,82 euro deve essere comunque indicata nella colonna 1 del rigo VP14.

Ad maiora!!

                 Ordine Provinciale                                                    Centro Studi

        Consulenti del Lavoro di Napoli                              “Raffaello Russo Spena”                                                     

         Il Presidente                                                         Il Coordinatore

F.to Dott. Edmondo Duraccio                             F.to Dott. Francesco Capaccio
             

(*) DOCUMENTO INTERNO RISERVATO ESCLUSIVAMENTE AGLI ISCRITTI ALL’ORDINE DEI CONSULENTI DEL LAVORO DI NAPOLI. E’ FATTO DIVIETO, PERTANTO, DI RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE. DIRITTI RISERVATI AGLI AUTORI

ED/FC/GC

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Modificato: 2 Agosto 2023