6 Dicembre 2016

CIRCOLARE MENSILE AI COLLEGHI – AGOSTO 2016 – GUIDA IVA –  REGIME DEL MARGINE
Guida pratica sul calcolo dell’IVA per i beni soggetti al regime del margine.

Aspetti Generali

Il regime del margine è disciplinato dal DL n.41/95 e, in particolare, si applica ai beni mobili che hanno già scontato una prima volta, sul prezzo pieno, l’IVA e successivamente vengono reintrodotti nel circuito commerciale. La caratteristica principale di tale regime consiste nel calcolare l’IVA con il sistema base da base.

Nello specifico, il regime de quo si differenzia dal consueto metodo ordinario, in quanto nel metodo ordinario l’IVA è calcolata per differenza fra l’IVA sulle vendite e quella sugli acquisti, del mese ovvero del trimestre; ex adverso, nel regime del margine, l’IVA è invece calcolata su una base imponibile determinata dalla differenza fra l’imponibile di vendita e l’imponibile di acquisto.

Ambito Oggettivo

Il regime del margine si applica ai beni mobili usati, suscettibili di reimpiego nello stato originario o previa riparazione.

Sono considerati tali:

  • quelli acquistati da soggetti privati italiani o appartenenti alla UE;
  • beni per i quali il cedente non ha potuto detrarre l’imposta afferente l’acquisto o l’importazione;
  • beni ceduti da soggetto passivo d’imposta comunitario in regime di franchigia nel proprio Stato membro;
  • oggetti d’arte;
  • oggetti d’antiquariato e da collezione, indicati nella tabella allegata al DL 41/95, acquistati presso privati nel territorio dello Stato o in quello di altro Stato membro dell’Unione europea.

Sono considerati privati anche i soggetti passivi che non hanno potuto detrarre l’IVA all’atto dell’acquisto o dell’importazione (art.19, 19-bis2 DPR 633/1972), i soggetti che beneficiano nel proprio stato membro di appartenenza del regime di franchigia previsto per le piccole imprese e i soggetti che hanno assoggettato la cessione al regime del margine.

Ambito Soggettivo

Sono interessati al regime del margine:

  • i soggetti passivi/rivenditori, ovvero quei soggetti che abitualmente svolgono l’attività commerciale di rivendita dei beni soggetti al regime del margine, sia in forma stabile che ambulante, sia al dettaglio che all’ingrosso (id: antiquari, commercianti di beni usati, robivecchi, chincaglieri, ecc…);
  • tutti gli altri soggetti passivi di imposta che non svolgono abitualmente l’attività di cui al punto precedente, ma che anche solo occasionalmente acquistano e vendono beni soggetti al presente regime. Per questi soggetti occorre ricordare che vige una facilitazione, infatti essendo operazioni occasionali quelle poste in essere, si ha la possibilità di applicare il regime del margine, come vedremo più avanti.

Il calcolo dell’IVA da versare è essenzialmente diverso a seconda del diverso metodo adottato nel particolare regime.

Metodo ordinario o analitico – criterio generale
Il calcolo dell’IVA

Il Metodo ordinario o analitico per il calcolo dell’IVA nel regime del margine è applicabile da quei soggetti che effettuano abitualmente il commercio di beni mobili usati, di oggetti d’arte, di antiquariato e da collezione.

Qualora siano state effettuate cessioni all’esportazione o operazioni assimilate, poiché tali operazioni sono non imponibili, il margine non deve essere calcolato.

La base imponibile

Applicando il regime del margine analitico, la base imponibile viene determinata con riferimento ad ogni singola operazione.

Essa viene calcolata come differenza tra il prezzo di vendita (comprensivo di IVA) e il prezzo di acquisto (anch’esso comprensivo di IVA), aumentato di eventuali spese di riparazione e accessorie (sempre comprensive di IVA).

 

Prezzo di vendita – (prezzo di acquisto + spese di riparazione)=

base imponibile per ogni operazione

Al fine di trovare la base imponibile di competenza di ciascuna liquidazione occorre sommare le basi imponibili di ciascuna operazione=

Margine lordo realizzato

Margine lordo > zero

Occorre procedere allo scorporodell’IVAsecondo le aliquote tipiche dei beni ceduti

Margine lordo < zero

Non è dovuta IVA

Si acquista un bene usato a 300,00
Si rivende lo stesso bene a 450,00
Il calcolo del margine: 450,00 – 300,00 = 150,00
Applicazione della percentuale di scorporo per un’aliquota IVA del 22%
150 / 1,22 = 122,95 (imponibile iva)
122,95 x 22% = 27,06 (IVA del margine da versare)

 

Gli adempimenti del metodo analitico

Gli adempimenti obbligatori per il regime del margine sono:

  • Istituzione di un apposito registro di carico e scarico dei beni;
  • Non vige l’obbligo di annotazione nei registri delle fatture emesse o dei corrispettivi e nel registro IVA acquisti, delle fatture emesse e dei corrispettivi incassati né delle spese accessorie sostenute;
  • Nel registro delle fatture o nel registro dei corrispettivi devono essere annotati, entro i termini delle liquidazioni, i margini complessivi del periodo distinti per aliquote (C.M.108/1996).

I soggetti che effettuano solo occasionalmente tali operazioni non hanno l’obbligo di istituire il registro di carico e scarico. Le annotazioni relative al calcolo del margine possono essere effettuate nel registro delle fatture emesse o nel registro dei corrispettivi.

Metodo forfettario

Il calcolo dell’IVA

Il metodo forfettario o percentuale, proprio del regime del margine, può essere applicato solamente nel caso di alcune specifiche categorie di beni usati.

Tali beni sono:

  • Oggetti d’arte per i quali il prezzo di acquisto manca o non è determinabile o è irrilevante;
  • Francobolli da collezione, collezioni di francobolli;
  • Parti o pezzi di ricambio di automezzi o di apparecchiature elettromeccaniche;
  • Libri di antiquariato;
  • Prodotti editoriali, prodotti editoriali di antiquariato;
  • Beni ceduti in forma ambulante.

Le cessioni di auto usate non rientrano in tale regime.

La base imponibile

Con il regime del margine forfettario, il margine lordo viene calcolato applicando una percentuale fissa, stabilita dalla legge, al prezzo di vendita del bene comprensivo di IVA.

La percentuale da applicare varia in funzione del tipo di bene oggetto della cessione ed è sostitutiva di tutti i costi sostenuti per la vendita del bene.

Le percentuali fissate dalla legge sono:

 

Cessioni di oggetti d’arte per i quali il prezzo di acquisto manca, non è determinante o è irrilevante.
Cessioni di parti o pezzi di ricambio di automezzi o di apparecchiature elettromeccaniche;

Cessioni di libri di antiquariato ceduti in sede fissa;

Cessioni di beni da parte di soggetti che operano esclusivamente in forma ambulante (esclusi prodotti editoriali di antiquariato).

Cessioni di prodotti editoriali di antiquariato ceduti da ambulanti.

 

Una volta determinato il margine si procede allo scorporo dell’IVA.

Ecco un semplice esempio per chiarire meglio il calcolo:

 

Acquistiamo un motore usato al prezzo di euro 3000,00
Rivendiamo tale motore al prezzo di euro 4500,00
Al corrispettivo di vendita, si applica la percentuale forfetaria del 50%
3500,00 x 50% = 1750,00
1750 / 1,22 = 1434,42 (imponibile IVA)
1434,42 x 22% = 315,58 (IVA da versare)

 

Gli adempimenti del metodo forfetario

Nel Regime del margine con il metodo forfetario, la vendita deve essere annotata, al lordo di IVA, nel registro dei corrispettivi in un’apposita colonna e inoltre:

  • La registrazione va fatta con le regole e nei termini consueti;
  • Non vige l’obbligo di istituire il registro di carico e scarico;
  • Non vige l’obbligo di registrazione degli acquisti (occorre solo numerare progressivamente i documenti di acquisto) data la percentuale forfettaria applicata alle vendite. 

     

    Metodo globale

    Il calcolo dell’IVA

Il metodo globale può essere applicato solamente nel caso di alcune specifiche categorie di beni usati.

Soggetti interessati

Tale particolare metodo del regime del margine si applica esclusivamente ai rivenditori abituali e mai a quelli occasionali.

Beni del regime globale

Il metodo globale del regime del margine è applicabile nel caso di rivenditori abituali dei seguenti beni:

  • Veicoli;
  • Monete e altri oggetti da collezione;
  • Materiali tessili, abiti, biancheria e altri prodotti di abbigliamento compresi quelli accessori;
  • Beni, anche se di generi diversi, acquistati per masse con compendio unitario e con prezzo indistinto;
  • Qualsiasi altro bene con prezzo di acquisto inferiore a 516,46 euro.

Sono in ogni caso escluse dall’applicazione del metodo globale le cessioni di:

  • Prodotti editoriali di antiquariato e prodotti editoriali diversi da quelli di antiquariato;
  •  Francobolli da collezione e collezioni di francobolli;
  •  Parti, pezzi di ricambio o componenti derivanti da demolizioni di mezzi di trasporto o di apparecchiature elettromeccaniche.

Per tali beni si applica sempre il regime forfettario del margine.

La base imponibile

Con il metodo globale, il margine lordo non viene calcolato con riferimento alla singola operazione, bensì come differenza tra l’ammontare delle cessioni e quello degli acquisti, aumentati delle spese di riparazione ed accessorie, complessivamente effettuati nel mese ovvero nel trimestre.

Un’eccezione a tale regola si ha nel caso in cui siano state effettuate:

  • cessioni all’esportazione;
  • operazioni assimilate alle cessioni all’esportazione.

Tali operazioni non sono imponibili ai fini IVA, di conseguenza il costo di acquisto di tali beni non deve concorrere al calcolo del margine globale.

Qualora dovesse essere determinato un margine negativo esso genera un credito di margine, non d’imposta, che viene portato in diminuzione del margine globale del periodo successivo.

Una volta determinato il margine globale si procede allo scorporo dell’IVA.

Nel caso in cui, sui beni entrati nel conteggio del margine, si devono applicare aliquote IVA diverse, si procede calcolando i rapporti tra i corrispettivi soggetti alle differenti aliquote e quelli globali e scomponendo, successivamente, il margine globale in base a tali rapporti.

 

Gli adempimenti

 

Rientrano tra gli adempimenti obbligatori per i soggetti che adottano il metodo globale del regime margine l’istituzione di due appositi registri:

  • Un registro per le cessioni dei beni soggette a regime del margine;
  • Un registro per gli acquisti dei beni soggetti a regime del margine.

I soggetti che applicano il regime del margine con metodo globale e, occasionalmente, effettuano anche operazioni per le quali si applica l’IVA nei modi ordinari, possono registrare queste ultime operazioni sugli stessi registri tenuti per il metodo globale, purché siano evidenziati distintamente i relativi elementi.

Nel registro delle cessioni e in quello degli acquisti occorre indicare:

  • Data dell’operazione;
  • Natura, qualità e quantità dei beni;
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Modificato: 2 Agosto 2023