20 Dicembre 2016

CIRCOLARE MENSILE AI COLLEGHI – SETTEMBRE 2016 – Prot. n° 2017/22

La disciplina del Fondo di Integrazione Salariale di cui al decreto delegato 148/2015

 

Aspetti Generali

Al fine di tutelare, in costanza di rapporto di lavoro, il reddito dei lavoratori dipendenti, l’art. 3, c. 19, della L. n° 92/2012, aveva previsto l’istituzione, dal 1° gennaio 2014, di un apposito Fondo di solidarietà residuale. Tale fondo era destinato alla “protezione” dei subordinati di imprese – con più di quindici dipendenti – appartenenti a settori, tipologie e classi dimensionali non rientranti nel campo di applicazione della normativa in materia d’integrazione salariale, laddove non fossero stati stipulati accordi collettivi volti all’attivazione di fondi di solidarietà bilaterali.

L’INPS, a seguito della pubblicazione del Decreto Interministeriale n° 79141 del 7 febbraio 2014, ha emanato svariati documenti di prassi in subiecta materia: la circolare n° 100/2014, la circolare n° 79/2015, il messaggio n° 6897/2014, il messaggio n° 8673/2014, il messaggio n° 7637/2015.

Successivamente, il Decreto Legislativo n° 148/2015, entrato in vigore il 24 settembre 2015, nel riordinare la materia degli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, ha previsto, all’art. 28 c. 4, l’adeguamento, con decorrenza 1° gennaio 2016, della disciplina del Fondo di solidarietà residuale, il quale assume la nuova denominazione di “Fondo di Integrazione Salariale”.
Anche nel nuovo impianto normativo, il FIS rappresenta l’unico modello di fondo di solidarietà residuale, obbligatorio per legge, che prescinde da un accordo costitutivo delle parti sociali rappresentative, ricomprendendo, nel proprio campo di applicazione, tutti i datori di lavoro che non sono soggetti alla disciplina della cassa integrazione guadagni, ordinaria e straordinaria, e che appartengono a settori nell’ambito dei quali non sono stati stipulati accordi volti all’attivazione di un Fondo di solidarietà bilaterale.

Anche il tal caso, il nostro maggiore Istituto di previdenza è intervenuto fornendo le prime indicazioni operative con la circolare n° 22/2016, il messaggio nn° 1986/2016, 306/2016, 548/2016 e, in ultimo, con la “corposa” circolare n° 176 del 9 settembre 2016.

Datori di lavoro interessati

Ampliando la platea dei destinatari, l’art. 26, co. 7, del D.Lgs. n° 148/2015, sancisce l’obbligatorietà dell’istituzione dei Fondi di solidarietà residuale per i datori di lavoro, appartenenti a tutti i settori, tipologie e classi dimensionali, esclusi dall’ambito di applicazione della cassa integrazione guadagni, sia ordinaria che straordinaria, e che occupano, mediamente, più di cinque dipendenti, appartenenti a settori nell’ambito dei quali non sono stati stipulati accordi volti all’attivazione di un Fondo di solidarietà bilaterale.

Al fine di verificare il raggiungimento del limite dimensionale devono essere computati anche gli apprendisti.

Possono accedere al FIS:

  • dal 1° gennaio 2016: le imprese che risultavano già iscritte al Fondo residuale;
  • dal 14 aprile 2016: i datori di lavoro con più di 15 dipendenti non iscritti al Fondo residuale in quanto non organizzati in forma di impresa;
  • dal 1° luglio 2016: i datori di lavoro che occupano più di cinque dipendenti e fino a quindici dipendenti.

I Fondi, costituiti ai sensi dell’art. 28, co. 2, del D.Lgs. n° 148/2015, devono prevedere un’aliquota di finanziamento almeno pari allo 0,45 per cento delle retribuzioni imponibili ai fini previdenziali e garantire l’erogazione dell’assegno ordinario previsto dell’art. 30 dello stesso Decreto delegato.

Schematizzando, non rientrano nel campo di applicazione del FIS:

  • i settori nell’ambito dei quali sono già stati istituiti Fondi di solidarietà per il perseguimento delle finalità ex art. 26 c. 1 D. Lgs. n° 148/2015 quali, a titolo meramente esemplificativo, il settore del personale dipendente dalle imprese assicuratrici, Poste Italiane Spa, Ferrovie dello Stato;
  • i settori per i quali sono stati costituiti fondi di solidarietà bilaterale alternativi di cui all’art. 27 del prefato decreto delegato, quali l’artigianato ed il settore della somministrazione di lavoro;
  • le imprese rientranti nel campo di applicazione della cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria.

Al fine di correttamente applicare la disciplina appena indicata, l’INPS ha predisposto una apposita tabella, con elencazione dei codici Ateco 2007 interessati, allegandola alla circolare n° 176/2016 in disamina.

Requisito dimensionale del datore di lavoro.

Sono tenuti alla contribuzione in favore del Fondo di Integrazione Salariale, i datori di lavoro che impiegano mediamente più di 5 dipendenti. La soglia dimensionale deve essere verificata, mensilmente, con riferimento alla media occupazionale del semestre precedente.

Al fine di correttamente determinare tale soglia di riferimento, devono essere ricompresi i lavoratori di qualunque qualifica, compresi gli apprendisti, ed esclusi i contratti di inserimento e reinserimento lavorativo. I lavoratori a tempo parziale, more solito, devono essere considerati in proporzione all’orario di lavoro svolto. Allo stesso modo, i lavoratori intermittenti sono conteggiati in proporzione all’orario effettivamente svolto nel semestre precedente.

I lavoratori assenti, ancorché non retribuiti, dovranno essere regolarmente conteggiati salvo il caso in cui siano stati assunti altri dipendenti in sostituzione, e vengano, conseguentemente, già conteggiati tali ultimi lavoratori.

Nel determinare la media occupazionale, devono essere ricompresi, nel semestre, anche i periodi di sosta di attività e di sospensione stagionale. Per le aziende di nuova costituzione, il requisito si determinerà in relazione ai mesi di attività, se inferiori al semestre.

Nel caso in cui il requisito dimensionale abbia una fluttuazione tale da comportare o meno, a seconda dei mesi, l’obbligo di versamento della contribuzione al FIS, questo decorrerà dal periodo di paga immediatamente successivo al semestre nel quale sono stati occupati, in media, più di 5 dipendenti e non sussisterà più nel periodo di paga successivo al semestre nel quale sono stati occupati, in media, fino a 5 dipendenti.

Destinatari del Fondo di integrazione salariale.

I destinatari delle prestazioni erogate dal FIS sono i prestatori con contratto di lavoro subordinato, compresi gli apprendisti con contratto di lavoro “professionalizzante”, esclusi i dirigenti ed i lavoratori a domicilio. Gli stessi, per poter beneficiare delle prestazioni, devono avere, alla data di presentazione della domanda di concessione del trattamento di integrazione salariale, un’anzianità di almeno 90 giorni di effettivo lavoro presso l’unità produttiva in riferimento alla quale è stata presentata la domanda.

Sono compresi nel suddetto periodo anche quelli di sospensione per ferie, festività, infortuni e maternità “obbligatoria”.

Inoltre, nel caso di c.d. “settimana corta”, al fine del raggiungimento dei 90 giorni di “anzianità”, devono essere conteggiati anche il sabato e la domenica.

Nel caso di cambio qualifica, l’anzianità presso l’unità produttiva è considerata in modo unitario, prescindendo dall’attività lavorativa espletata.

Nel caso di trasferimento di azienda – ex art. 2112 cod.civ. – si terrà conto anche dei periodi di lavoro presso l’imprenditore alienante.

Il requisito dei 90 giorni non è richiesto per gli eventi oggettivamente non evitabili, in tutti i settori produttivi.

Nozione di unità produttiva.

Particolare importanza riveste la nozione di unità produttiva e la conseguente valorizzazione della stessa all’interno del flusso telematico UniEmens. A tal fine, l’INPS rinvia al paragrafo 1.4 della circolare n° 197/2015 ed al successivo messaggio n° 7336 del 7 dicembre 2015.

In ogni caso, il datore di lavoro deve provvedere a censire l’unità produttiva interessata, indicando, la stessa, sia nella domanda di prestazione che nel flusso telematico UniEmens. Il numero progressivo dell’unità produttiva dovrà essere indicato nell’elemento <UnitaOperativa> della sezione <DaiIndividuali> del flusso. Laddove ci sia un’unica unità produttiva, coincidente con la sede legale, il valore da riportare nell’apposito campo sarà uguale a “zero”.

Prestazioni e modalità di finanziamento delle stesse.

Le prestazioni erogate dal FIS sono sintetizzabili in un:

  • Assegno di solidarietà;
  • Assegno ordinario.

Tali prestazioni sono finanziate, con decorrenza 1° gennaio 2016, dai seguenti contributi:

  1. per i datori di lavoro che occupano mediamente più di quindici dipendenti: da un contributo ordinario dello 0,65% della retribuzione mensile imponibile ai fini previdenziali dei lavoratori dipendenti (esclusi dirigenti e lavoratori a domicilio) di cui due terzi al carico del datore di lavoro ed un terzo a carico del subordinato;
  2. per i datori di lavoro che occupano mediamente da più di cinque dipendenti a quindici subordinati: un contributo ordinario fissato nella misura dello 0,45% della retribuzione mensile imponibile ai fini previdenziali dei lavoratori dipendenti (esclusi dirigenti e lavoratori a domicilio) di cui due terzi al carico del datore di lavoro ed un terzo a carico del subordinato;

Pertanto, dal 1° gennaio 2016, i datori di lavoro che occupano da più di 5 a 15 dipendenti, devono versare al FIS lo 0,45% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali; i datori con una media superiore a 15 dipendenti devono versare lo 0,65%.

Si evidenzia nuovamente che, per quel che concerne i rapporti di apprendistato, i datori di lavoro sono tenuti al versamento del contributo solo per quelli stipulati attraverso la tipologia “professionalizzante”.

Ex adverso, al fine del computo dimensionale, devono essere considerate tutte le tipologie di apprendistato.

Il datore di lavoro, che dovesse ricorrere alle prestazioni, sia in caso di assegno ordinario che di assegno di solidarietà, sarà tenuto a pagare un contributo addizionale, calcolato in rapporto alle retribuzioni perse, nella misura del 4% della stessa retribuzione persa. La base imponibile è quantificata sulla scorta della differenza fra quanto il lavoratore avrebbe percepito a titolo di retribuzione, qualora non fossero intervenuti gli eventi tutelati, e quella che viene effettivamente erogata in rapporto all’orario ridotto o totalmente azzerato.

Adempimenti procedurali.

I datori di lavoro rientranti nel campo di applicazione del FIS, sono contraddistinti dal Codice di Autorizzazione “0J”. Tale codice verrà attribuito ai datori di lavoro, potenzialmente destinatari del Fondo di integrazione salariale, a prescindere dal numero di dipendenti occupato.

I datori di lavoro che operano con più posizioni contributive sul territorio nazionale, e che realizzino il requisito occupazionale di più di cinque dipendenti computando i lavoratori denunciati su più matricole, dovranno dare comunicazione alle strutture territoriali INPS di competenza per consentire l’attribuzione, alle matricole con un numero di dipendenti inferiore a tale limite, del seguente codice di autorizzazione:

  • 6G” che assume il significato di “azienda con più di 5 dipendenti e fino a 15 che opera su più posizioni tenuta al versamento dei contributi relativi al Fondo di integrazione salariale”

Per i datori che occupano più di 15 dipendenti, aventi più matricole contributive, dovrà essere richiesto il codice:

  • 2C” che assume il significato di “Azienda che opera su più posizioni tenuta al versamento dei contributi relativi ai Fondi di solidarietà”.

Si ricorda che, qualora un medesimo datore di lavoro eserciti attività plurime, connotate da autonomia funzionale, gestionale e organizzativa e, quindi, classificate in settori diversi, il requisito occupazionale, di norma, deve essere determinato in relazione al numero di dipendenti distintamente occupati in ognuna delle attività.

Modalità di compilazione del flusso UniEmens.

A far data dal 1° gennaio 2016, l’aliquota contributiva dovuta dalle imprese con più di quindici dipendenti, già rientranti nel campo di applicazione del fondo di solidarietà residuale, è stata già oggetto di apposito aggiornamento da parte dell’Istituto.

Ex adverso, per i datori di lavoro con una media occupazionale fra più di cinque e quindici dipendenti, la contribuzione dello 0,45% è stata calcolata, come aliquota complessiva, solo a decorre dal 1° ottobre u.s. con conseguente obbligo, per i datori di lavoro interessati, di regolarizzare i periodi pregressi mediante la seguente procedura:

  • all’interno di <DenunciaAziendale> <AltrePartiteADebito> <AltreADebito> indicando in <CausaleADebito> il codice “M149” avente il significato di “Contributo ordinario Fondo di Integrazione salariale gennaio-settembre 2016”;
  • in <Retribuzione> l’importo dell’imponibile, calcolato sulla retribuzione imponibile ai fini previdenziali di tutti i lavoratori dipendenti, esclusi i dirigenti;
  • in <SommaADebito> l’importo del contributo, pari allo 0,45% dell’imponibile contributivo.

Sono tenuti ad effettuare apposita regolarizzazione anche i datori di lavoro ai quali è stato esteso l’ambito di applicazione del FIS e, conseguentemente, il correlato obbligo contributivo, come ad esempio i datori di lavoro non costituiti in forma di impresa.

A tal fine:

  • all’interno di <DenunciaAziendale> <AltrePartiteADebito> <AltreADebito>  indicando in <CausaleADebito> il codice “M131” ovvero “M149”;
  • in <Retribuzione> l’importo dell’imponibile, calcolato sulla retribuzione imponibile ai fini previdenziali di tutti i lavoratori dipendenti, esclusi i dirigenti;
  • in <SommaADebito> l’importo del contributo, pari allo 0,45% dell’imponibile contributivo se trattasi di datori da più di 5 a 15 dipendenti ovvero 0,65% se con più di 15 dipendenti.

La regolarizzazione dovrà avvenire entro il giorno 16 del terzo mese successivo a quello di emanazione della circolare, ovvero entro il 16 dicembre 2016.

Le somme possono anche essere oggetto di istanza di rateazione dei debiti contributivi, in fase amministrativa, secondo le consuete regoli procedimentali.

Ad maiora!!

                  Ordine Provinciale                                         Centro Studi

       Consulenti del Lavoro di Napoli                     “Raffaello Russo Spena”                                                     

               Il Presidente                         %

Condividi:

Modificato: 2 Agosto 2023