21 Dicembre 2016

CIRCOLARE MENSILE AI COLLEGHI – OTTOBRE 2016 – Prot. n° 2030/22

Gli obblighi antiriciclaggio a carico della Categoria.

Siamo quotidianamente impegnati nella corretta gestione del rapporto di lavoro, nel puntuale rispetto delle norme che lo disciplinano e nella tempestività degli adempimenti che ne conseguono. Non di meno dobbiamo dimenticare altresì che, nonostante aver applicato nei confronti dei ns. assistiti tutte le corrette regole contributive, fiscali e contabili, possiamo incorrere in sanzioni gravi per non aver correttamente adempiuto agli obblighi derivanti dalla normativa antiriciclaggio.

In questo senso, il ns. CNO, con la Circolare n° 1197 dell’11 novembre 2016, ci ha fornito una breve disquisizione di carattere informativo comprendente il quadro normativo e le nozioni generali, con particolare attenzione agli obblighi a carico della ns. Categoria.

Può essere utile precisare che, il riciclaggio è quel fenomeno mediante il quale il denaro proveniente da reati è reintrodotto nell’economia legale, allo scopo di dissimularne l’origine illecita.

Il delitto di riciclaggio è previsto dall’art. 648 bis C.P., il quale individua colpevole di tale reato “chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni in modo da ostacolare l’identificazione della loro provenienza delittuosa”. L’art. 648 ter del C.P. dispone che è perseguibile e soggetto alla pena ivi prevista chiunque “impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto”.

Al fine di prevenire l’utilizzo del sistema finanziario ed economico per finalità di riciclaggio dei proventi di attività criminose, il D.Lgs. n° 231 del 21 Novembre 2007, ha previsto che i destinatari delle disposizioni in esso contenute, adottino “idonei e appropriati sistemi e procedure in materia di obblighi di adeguata verifica della clientela, di segnalazione di operazioni sospette, di conservazione dei documenti, di controllo interno e di valutazione e gestione del rischio”. Il Ministero della Giustizia, con l’intento di garantire omogeneità di comportamento, con proprio Decreto del 16 aprile 2010, ha indicato gli indici di anomalia per i professionisti e i revisori.

Il Capo III del Decreto (dall’art. 11 al 14) individua anche i professionisti (dottori commercialisti, esperti contabili e Consulenti del Lavoro) quali soggetti destinatari degli obblighi previsti dalla disciplina di contrasto al riciclaggio.

Tuttavia, gli obblighi derivanti dall’applicazione del Decreto, di cui al Titolo II, Capo I e II, non sussistono in relazione allo svolgimento della mera attività di redazione e/o di trasmissione delle dichiarazioni derivanti da obblighi fiscali e degli adempimenti in materia di amministrazione del personale di cui alla legge 11 gennaio 1979, n. 12.

Al riguardo, una Nota del MEF del 12 giugno 2008, successivamente commentata dalla Fondazione Studi con il parere n° 2 del 27 maggio 2013, ha chiarito, con una interpretazione estensiva della ratio sottesa alla norma, che per tutte le prestazioni tipiche dell’amministrazione del personale non esistono obblighi in relazione all’adeguata verifica e registrazione della clientela. Vale a dire non solo limitatamente alla mera redazione del cedolino paga, ma per tutte le attività comprese, appunto, nella L. 12/1979.

All’uopo, la Circolare del ns. CNO n° 1197 del 11 novembre 2016, ci ricorda che, fatte salve le operazioni escluse dall’obbligo come sopra riportate, i Consulenti del Lavoro sono in ogni caso obbligati ad effettuare l’adeguata verifica della clientela, a registrare e conservare i dati e formare il personale ove esistente. Inoltre, gli stessi sono vincolati, fatte salve le specifiche esenzioni, all’osservanza di tutte le norme contenute nel D.Lgs. 231/2007, in considerazione del combinato disposto degli artt. 43 e 16, comma 1, del suddetto D.Lgs. 231/2007 che, tra l’altro, dispone in modo tassativo l’obbligo per i professionisti di effettuare l’adeguata verifica della clientela “quando vi è sospetto di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, indipendentemente da qualsiasi deroga, esenzione o soglia applicabile”.

Gli obblighi di adeguata verifica della clientela consistono nelle seguenti attività:

  1. identificare il cliente e verificarne l’identità sulla base di documenti, dati o informazioni ottenuti da una fonte affidabile e indipendente;
  2. identificare l’eventuale titolare effettivo e verificarne l’identità;
  3. ottenere informazioni sullo scopo e sulla natura prevista del rapporto continuativo o della prestazione professionale;
  4. svolgere un controllo costante nel corso del rapporto continuativo o della prestazione professionale.

A questi si aggiungono quelli relativi alla:

  1. registrazione e conservazione dei dati;
  2. segnalazione delle operazioni sospette;
  3. formazione del personale ove esistente;

Occorre ribadire che l’obbligo dell’adeguata verifica nasce dal delicato momento del conferimento dell’incarico professionale, a prescindere dalle modalità di esercizio dell’attività professionale, ovvero in forma individuale, associativa o societaria.

Sono oggetto di adeguata verifica, a titolo esplicativo e non esaustivo, le seguenti prestazioni:

  • Operazioni aventi ad oggetto mezzi di pagamento, beni o utilità di valore pari o superiore a 15.000 euro:

 

  1. Amministrazione e liquidazione a titolo professionale di aziende (individuali), patrimoni e singoli beni;
  2. Arbitrati e ogni altro incarico di composizione di controversie;
  3. Assistenza e consulenza per istruttorie di finanziamenti;
  4. Assistenza e rappresentanza nella difesa tributaria, giudiziale e stragiudiziale;
  5. Attività di valutazione tecnica della iniziativa di impresa e di asseverazione del business plan per l’accesso a finanziamenti pubblici;
  6. Consulenza contrattuale;
  7. Consulenza e trasferimento di quote di S.r.l.;
  8. Consulenze a qualsiasi titolo su trasferimenti di immobili;
  9. Consulenze a qualsiasi titolo sul trasferimento di attività economiche;
  10. Custodia e conservazione di beni e aziende;
  11. Gestione di conti di titoli, conti bancari, denaro, libretti di deposito;
  12. Gestione di incassi e versamenti in nome e per conto del cliente unitariamente oltre soglia;
  13. Gestione di posizioni previdenziali e assicurative;
  14. Monitoraggio e tutoraggio dell’utilizzo dei mezzi pubblici erogati alle imprese;
  15. Operazioni di finanza straordinaria;
  16. Redazione di stime e perizie di parte;
  17. Sistemazioni tra eredi, sistemazioni patrimoniali e sistemazioni familiari;
  18. Valutazioni di aziende, rami d’aziende nonché valutazione, in sede di riconoscimento della personalità giuridica delle fondazioni e delle associazioni, dell’adeguatezza del patrimonio alla realizzazione dello scopo;

 

  • Operazioni di valore indeterminato o indeterminabile:

 

  1. consulenza aziendale, amministrativa, contrattuale, tributaria o finanziaria di carattere continuativo;
  2. consulenza per la predisposizione e la gestione di un piano di assunzioni di personale per conto di un’azienda che necessiti la valutazione di tutti gli aspetti giuridici, economici, contabili, assicurativi, previdenziali e sociali;
  3. consulenze a qualsiasi titolo sul trasferimento delle attività economiche compreso le posizioni e i diritti dei dipendenti;
  4. consulenze continuative attinenti la gestione o l’amministrazione di società cooperative, Onlus ed altri enti;
  5. gestioni di posizioni previdenziali e assicurative;
  6. assistenza e rappresentanza nel contenzioso amministrativo del lavoro e previdenziale;
  7. assistenza e consulenza nella mediazione e certificazioni contratti;
  8. assistenza e rappresentanza nella difesa tributaria, giudiziale e stragiudiziale;
  9. gestioni di incassi e versamenti in nome e per conto del cliente unitariamente oltre soglia;
  10. gestioni di titoli, conti bancari, denaro, libretti di deposito;
  11. consulenza in materia di contabilità e bilanci;
  12. ispezioni amministrative, verifiche contabili e certificazioni;
  13. redazioni di stime e perizie di parte;
  14. assistenza e consulenza per istruttoria finanziamenti;
  15. arbitrati e ogni altro incarico di composizione della controversia.

Ai sensi dell’art. 20 del D.Lgs. 231/2007 gli obblighi di adeguata verifica della clientela sono assolti commisurandoli al rischio associato al tipo di cliente, rapporto continuativo, prestazione professionale, operazione, prodotto o transazione di cui trattasi. I professionisti devono perciò essere in grado di dimostrare alle autorità competenti che la portata delle misure adottate è adeguata all’entità del rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.

Da ultimo, si ricorda che in seguito alla revisione del sistema sanzionatorio penale tributario secondo criteri di predeterminazione e di proporzionalità rispetto alla gravità dei comportamenti, con l’entrata in vigore del D.Lgs. n° 8 del 15 gennaio 2016, rubricato “Disposizioni in materia di depenalizzazione dal 6 febbraio 2016 tutte le ipotesi che prevedevano la sanzione penale della ammenda e della multa sono state trasformate in illecito amministrativo. Questo intervento impatta anche sui professionisti destinatari della Legge Antiriciclaggio. All’uopo, si conferma però, che in caso di concorso di più violazioni, si applicherà il cumulo materiale delle stesse, con la conseguenza che per ogni condotta sarà irrogata una sanzione amministrativa, eventualmente anche tramite un unico provvedimento il cui importo finale irrogato sarà la sommatoria dei singoli importi relativi a ciascuna violazione.

 

 

Ad maiora!!

 

 

 

            Ordine Provinciale                                         Centro Studi

  Consulenti del Lavoro di Napoli                     “Raffaello Russo Spena”                                                     

               Il Presidente                                         Il Coordinatore

    F.to Dott. Edmondo Duraccio                   F.to Dott. Francesco Capaccio
         

 

                               

(*) DOCUMENTO INTERNO RISERVATO ESCLUSIVAMENTE AGLI ISCRITTI ALL’ORDINE DEI CONSULENTI DEL LAVORO DI NAPOLI. E’ FATTO DIVIETO, PERTANTO, DI RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE. DIRITTI RISERVATI AGLI AUTORI

ED/FC/PDN

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Modificato: 2 Agosto 2023