23 Dicembre 2016

CIRCOLARE MENSILE AI COLLEGHI – NOVEMBRE 2016 – Prot. n° 2040/22 

Le novità fiscali rilevanti del decreto legge n° 193 del 22 ottobre 2016, convertito nella Legge 225 del 1° dicembre.

Il Parlamento ha convertito nella Legge n.225 dell’01/12/2016, il Decreto Fiscale n.193/2016, collegato alla manovra di bilancio per il 2017. Durante il passaggio parlamentare, il testo del provvedimento ha subito numerose modifiche. Di seguito un excursus delle disposizioni aventi rilevanza fiscale.

 

Rottamazione delle cartelle Equitalia

Dallo scorso 7 novembre 2016 è possibile presentare la domanda di adesione agevolata (id: rottamazione delle cartelle) per aderire allo sconto degli interessi e sanzioni sulle cartelle in essere, con l’apposito modulo DA1.

La scadenza e tempi previsti sono i seguenti:

  • Entro il 31 marzo 2017 il contribuente potrà presentare la domanda di accesso agli sconti su sanzioni e interessi;
  • Entro venerdì 15 dicembre 2017 dovrà essere versato almeno il 70% del debito e pagata la terza rata;
  • Entro il 30 settembre 2018 dovrà essere concluso il pagamento rateale.

I soggetti beneficiari della rottamazione delle cartelle Equitalia sono:

  • debitori i cui ruoli sono stati iscritti nel periodo compreso tra il 3 gennaio 2000 ed il 31 dicembre 2016;
  • debitori che abbiano chiesto una dilazione di pagamento a condizione che abbiano versato le rate dovute dal 1° ottobre 2016 al 31 dicembre 2016;
  • debitori decaduti dalla rateazione prima del 1° ottobre 2016.

Sono esclusi, invece, i debitori che concluderanno il pagamento dei propri debiti con Equitalia entro il prossimo 31 dicembre 2016.

La rottamazione o sanatoria sulle cartelle esattoriali riguarderà tutti i debiti erariali, senza distinzione di ente impositore.

Sono, invece, espressamente escluse le seguenti fattispecie:

  – risorse comunitarie come dazi e accise;

  – l’Iva all’importazione;

  – le somme percepite per aiuti di Stato;

  – i crediti da condanna della Corte dei Conti;

– le sanzioni pecuniarie di natura penale e quelle per violazione del Codice della Strada (per queste ultime è possibile presentare la domanda solo per gli interessi).

Interessante è la norma sugli importi a saldo da versare in caso di rateazione già avviata. Il ricalcolo della cartella Equitalia con sconti di sanzioni e interessi, infatti, dovrà tenere conto di quanto già versato dai contribuenti.

Di conseguenza, il contribuente che, per ipotesi, avesse già versato un importo, comprensivo di interessi e sanzioni originariamente calcolate, che copre per intero il debito d’imposta di partenza potrà vedersi totalmente rottamata la cartella.

Il contribuente potrà scegliere di pagare:

– in un’unica soluzione;

– oppure in cinque rate (inizialmente le rate previste erano quattro).

In entrambi i casi, si potrà fruire di sconti totali su sanzioni e interessi, e l’ultima rata dovrà comunque essere pagata entro settembre 2018.

Le modalità di pagamento concesse saranno tre:

– i classici bollettini MAV precompilati allegati alla risposta fornita da Equitalia;

– domiciliazione bancaria;

– direttamente allo sportello Equitalia.

Sul sito www.gruppoequitalia.it si può trovare il modulo ed i contatti per fare la domanda de qua.

Una volta compilato, il modulo di domanda deve essere inviato alle PEC, ovvero alle mail, delle Direzioni Regionali di Equitalia esclusivamente dedicate alla ricezione delle dichiarazioni di adesione alla definizione agevolata, ed indicate in calce alla domanda stessa.

 

Aumento dell’IVA

Con il decreto de quo si è optato per la sterilizzazione dell’aumento dell’IVA dal 2017 per evitare il balzo in avanti delle due principali aliquote, dal 10 al 13% e dal 22 al 24%, procrastinando il problema al 2018 e 2019. Infatti secondo quanto previsto, gli aumenti IVA previsti per il 2018 sono i seguenti:

  • l’attuale IVA al 10% salirebbe al 13%;
  • l’VA ordinaria al 22% salirebbe al 25%, con un ulteriore aumento dello 0,9% nel 2019.

L’aumento dell’IVA verrà sostituito, in tutto o in parte, da provvedimenti normativi che assicurino in maniera completa o parziale gli stessi effetti su saldi di finanza pubblica attraverso il conseguimento di maggiori entrate e/o risparmi mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica.

 

Diminuzione dell’IRES

L’aliquota IRES, per il pagamento dell’imposta a carico delle società di capitali, attualmente pari al 27,5%, diminuirà al 24%. Tale significativa variazione, in presenza di esercizi coincidenti con l’anno solare, impatterà pertanto sul calcolo della fiscalità corrente soltanto a partire dall’esercizio 2017.

 

La nuova IRI

L’imposta sul reddito delle imprese (ergo: IRI) è una tassa che verrà introdotta per le imprese in contabilità ordinaria a partire dal 2017. L’Iri sostituirà l’onerosa aliquota progressiva dell’Irpef, che varia oggi dal 23% al 43% a seconda degli scaglioni di reddito, introducendo una nuova aliquota del 24% per tutti, allineata con quella dell’IRES per le società di capitali.

Le imprese interessate al nuovo regime di tassazione sono:

→  imprenditori individuali;

→  società di persone (SNC e SAS);

→  SRL che hanno optato per il regime di trasparenza ex articolo 116 del Tuir.

La base imponibile su cui applicare la nuova imposta sostitutiva sarà il reddito d’impresa al netto delle somme prelevate dall’imprenditore.

I prelievi continueranno a concorrere alla formazione del reddito complessivo imponibile con le regole Irpef ordinarie.

L’applicazione della nuova IRI è riservata ai soggetti in contabilità ordinaria, sia per obbligo che per opzione e la relativa scelta potrà essere esercitata in dichiarazione dei redditi con effetto dal periodo d’imposta cui è riferita la stessa e per una durata quinquennale.

 

Il nuovo SPESOMETRO trimestrale e la comunicazione IVA telematica

A decorrere dal 1° gennaio 2017, per i soggetti passivi IVA viene abrogata la comunicazione annuale dell'elenco clienti e fornitori ma, in sostituzione viene prevista l’introduzione di due nuovi adempimenti:

1) l’obbligo per i soggetti passivi IVA di trasmettere i dati delle fatture emesse o ricevute, non più una volta l’anno ma entro l’ultimo giorno del secondo mese successivo ad ogni trimestre dell’anno, per via telematica all’Agenzia delle Entrate, tutti i dati di tutte le fatture emesse, ricevute, variate e registrate ai sensi dell’articolo 25 del D.P.R. n. 633 del 1972, ivi incluse le bollette doganali;

2) l’introduzione di una nuova comunicazione trimestrale per trasmettere all’Agenzia delle Entrate, i dati contabili riepilogativi delle operazioni di liquidazione dell’imposta effettuate ai sensi dell’articolo 1, commi 1 e 1 bis del D.P.R. n. 100 del 1998 nonché degli articoli 73, comma 1 lettera e), e 74, comma 4, del D.P.R. n. 633 del 1972.

La scadenza delle due comunicazioni trimestrali è l’ultimo giorno del secondo mese successivo a ogni trimestre. La comunicazione va presentata anche in caso di liquidazione a credito.

Per il solo anno 2017, viene previsto che:

  • Per il 1° e 2° trimestre vanno inviate insieme entro il 25 luglio 2017;
  • Per il 3° trimestre vanno inviate entro il 30 novembre 2017;
  • Per il 4° trimestre vanno inviate entro il 28 febbraio 2018.

A partire dal 2018, le scadenze a regime, saranno il 30 maggio, il 16 settembre, il 30 novembre e il 28 febbraio dell'anno successivo.

Le sanzioni per i contribuenti che omettono le comunicazioni de quo o le trasmettono in modo infedele ovvero incompleto di qualche fattura o dato, sono:

  – Omessa o ritardata trasmissione dei dati relativi ad ogni fattura: sanzione minimo 2 euro per fattura ad un massimo di 1.000 euro a trimestre;

  – Omessa, incompleta o infedele comunicazione delle liquidazioni periodiche: sanzione minimo 500 euro a massimo 2.000 euro.

La sanzione è ridotta alla metà se la trasmissione è effettuata entro i 15 giorni successivi alla scadenza prevista ovvero se, nel medesimo termine, è effettuata la trasmissione corretta dei dati.

In sede di conversione sono state sensibilmente ridotte le sanzioni amministrative applicabili in caso di violazione delle norme in materia di comunicazione dei dati delle fatture e dei dati delle liquidazioni nei casi di omessa o errata trasmissione.

Sono escluse dall’obbligo di comunicazione, le operazioni che hanno riguardato:

  • Importazioni.
  • Esportazioni (art. 8, comma 1, lettere a e b del DPR 633/72).
  • Cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate e ricevute, registrate o soggette a registrazione, nei confronti di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio in Paesi cosiddetti black list.
  • Operazioni già comunicate all’Anagrafe Tributaria: come ad esempio la fornitura di energia elettrica, telefonia, contratti di assicurazione, atti di compravendita immobili, ecc.
  • Operazioni Intracomunitarie: in quanto già soggette all’invio dei modelli Intra.

Le operazioni effettuate nei confronti di privati non soggetti passivi IVA, sono escluse dall’obbligo di comunicazione solo nel caso in cui il pagamento dei corrispettivi avvenga tramite moneta elettronica, ossia con carte di credito, di debito o prepagate emesse da operatori finanziari soggetti all’obbligo di comunicazione indipendentemente dal fatto che la vendita sia certificata con fattura, con scontrino o ricevuta.

Mentre, per i corrispettivi pagati tramite assegno non trasferibili e bonifico bancario che superano la soglia di 3.600 euro, va effettuata la comunicazione indipendentemente dal fatto che la vendita sia certificata con fattura, con scontrino o ricevuta.

Viene previsto un credito di imposta per i contribuenti tenuti alla doppia comunicazione trimestrale, pari a 100 euro una tantum ma solo se il volume d'affari non supera i 50 mila euro, al quale si aggiungono anche altre 50 euro, per il contribuente che opta per la trasmissione dei corrispettivi telematici 2017.

 

La riforma degli Studi di Settore

Al via la riforma che trasforma i famigerati Studi di Settore in "indicatori di compliance", ossia indicatori della fedeltà fiscale del contribuente relativa agli anni precedenti con l'obiettivo di creare un sistema premiale, a partire dal 31/12/2017.

L’indicatore di compliance è un dato sintetico che consentirà di stabilire, su una scala da uno a dieci, quale è il grado di affidabilità del contribuente, che sarà una sorta di pagella dell’imprenditore: quanto più elevato sarà il grado di affidabilità dell’impresa e del contribuente, tanto più potrà accedere ad un particolare ed esclusivo sistema premiale.

L’indicatore di compliance sarà calcolato in base all’attività economica svolta in maniera prevalente. Non più un calcolo statistico uguale per tutte le attività imprenditoriali: ogni attività sarà calcolata in base a specifici indicatori, con uno strumento costruito in base ad una metodologia statistico-economica che analizza diversi fattori.

L’Agenzia delle Entrate comunicherà al singolo contribuente il risultato dell’indicatore sintetico, comprese le componenti di incoerenza. L’obiettivo è quello di incentivare l’imprenditore non solo all’adempimento spontaneo, ma anche motivarlo ad avere una comunicazione con il Fisco per migliorare la propria posizione e, soprattutto, la sua pagella d’affidabilità.

 

L’anticipo pensionistico APE

Nasce il nuovo sistema di Anticipo Pensionistico (id: APE) che coinvolgerà i lavoratori dipendenti, anche del pubblico impiego, autonomi e parasubordinati in possesso di 63 anni di età a partire dal 1° maggio 2017 a non più di tre anni e 7 mesi al perfezionamento della pensione di vecchiaia a condizione di avere almeno 20 anni di contributi e una pensione non inferiore a circa 700 euro al mese (id: 1,4 volte il trattamento minimo).

L'operazione sarà attuata con prestiti da parte di banche e assicurazioni erogati però attraverso l'Inps, che dovranno poi essere restituiti con rate di ammortamento costanti dagli interessati, una volta conseguita la pensione, per i successivi venti anni, con i relativi interessi. In sostanza, il lavoratore potrà farsi anticipare dal settore bancario una quota dell'assegno pensionistico maturato al momento dell'accesso alla prestazione sino al raggiungimento dell'età di vecchiaia, ad esempio se si chiede un anticipo di un anno si potrà riscuotere il 95% dell'assegno, se si chiedono 3 anni la percentuale massima scende all'85%. Il prestito sarà erogato per 12 mesi l'anno sarà esente dal prelievo fiscale e potrà avere una durata minima di sei mesi ed una durata massima di 3 anni e 7 mesi.

Inoltre, verrà introdotto, un’altra forma di anticipo: l'APE agevolato, ovvero APE SOCIAL, che a differenza dell’APE volontario, è un sussidio assistenziale che accompagnerà, dal 1° maggio 2017 sino al raggiungimento della pensione, alcune categorie di lavoratori meritevoli di una particolare tutela che hanno raggiunto il 63° anno di età e risultano in possesso di almeno 30 o 36 nel caso di lavoratori impiegati in attività gravose, anni di contributi. L'intervento di natura selettiva, coinvolgerà quattro platee di lavoratori:

– i disoccupati;

– i lavoratori invalidi;

– chi assiste parenti disabili;

– i lavoratori impiegati in attività gravose.

L’importo dell’indennità, erogata direttamente dall'Inps per 12 mesi all'anno, è pari alla rata mensile della pensione calcolata al momento dell’accesso all'indennità stessa e non potrà in ogni caso superare l’importo massimo mensile di 1.500 euro lordi non rivalutabili annualmente (tassato come un normale reddito da lavoro dipendente pertanto potrà raggiungere circa 1.250 euro netti al mese). Non avrà alcun riflesso sull'importo pensionistico futuro in quanto l'operazione sarà a totale carico dello Stato, e non del lavoratore come per l'APE volontario. Per l'accesso non è necessario, a differenza di quanto si prevede con l'APE volontario, che la pensione futura non risulti inferiore ad un importo minimo.

Il lavoratori possono beneficiare dell’APE SOCIAL, se impiegati da almeno sei anni in via continuativa in una delle seguenti attività definite nell’allegato alla Legge di Bilancio, ed in possesso di almeno 36 anni di contributi, come:

  • edili;
  • maestre d’asilo;
  • infermieri ed ostetriche;
  • conduttori di gru;
  • conciatori;
  • macchinisti e camionisti;
  • chi assiste persone non autosufficienti;
  • operatori ecologici;
  • addetti alle pulizie;
  • facchini.

 

F24 telematico

Soppresso l'obbligo dell'F24 telematico per i pagamenti superiori a 1000 euro (articolo 11, comma 2, lettera c) del D.L. 24 aprile 2014, n. 66).

 

Rimborsi IVA

Innalzato da 15.000 a 30.000 euro l'ammontare dei rimborsi IVA subordinati a prestazione di apposita garanzia da parte del beneficiario, a tal fine modificando l'articolo 38-bis del D.P.R. n. 633 del 1972.

 

Versamenti e prelievi bancari

Eliminata la presunzione legale relativa ai compensi dei professionisti in riferimento ai rapporti bancari, anche con riguardo ai versamenti.

Ex adverso, per le imprese viene indicato un parametro quantitativo oltre il quale scatta la presunzione di evasione per i prelievi o i versamenti di importo superiore a 1000 euro giornalieri e a 5.000 euro mensili (articolo 32, comma 1, n. 2, del D.P.R. n. 600/1973).

Si ricorda, comunque, che la Corte Costituzionale con la sentenza n. 228 del 2014 ha dichiarato l'illegittimità della disposizione in esame limitatamente alle parole "o compensi", facendo riferimento alla presunzione relativa ai prelievi. La Corte ha, infatti, ritenuto arbitrario ipotizzare che i prelievi ingiustificati da conti correnti bancari effettuati da un lavoratore autonomo siano destinati ad un investimento nell'ambito della propria attività professionale e che questo a sua volta sia produttivo di un reddito.

 

Super Ammortamento

Viene prorogato il super ammortamento al 140 per cento anche per il periodo d’imposta 2017, ancorché perdendo qualche pezzo, per le auto aziendali, infatti, varrà solo se l’uso aziendale è esclusivo.

Viene introdotto l’iper ammortamento al 250 per cento per gli investimenti in ricerca, sviluppo e innovazione definito anche come “bonus digitale” o “bonus innovazione”.

 

Abolizione di Equitalia

Dopo diversi anni dalla sua costituzione, viene definitivamente abolita la società di riscossione Equitalia, le cui competenze vengono trasferite direttamente all'Agenzia delle Entrate.

Infatti, a partire dal 1° luglio 2017, Equitalia Spa confluirà nell’ente strumentale denominato “Agenzia delle Entrate-Riscossione”.

 

Ristrutturazioni

Viene prorogato di un anno l'incentivo del 50% per le ristrutturazioni e di 5 anni l'incentivo del 65% per il cosiddetto ecobonus.

In questo modo, i contribuenti, grazie agli incentivi, possono continuare a detrarre dall’Irpef il 50% delle spese sostenute per gli interventi di ristrutturazione di immobili adibiti ad uso residenziale, in 10 rate annuali, fino ad un limite di spesa pari a 96mila euro per unità immobiliare.

Per quanto riguarda l’ecobonus, ne possono beneficiare i contribuenti che investono nella riduzione del fabbisogno energetico fino alla soglia massima di 30.000 euro per gli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione, 60.000 euro per i lavori di riqualificazione dell’involucro di edifici esistenti e per l’installazione di pannelli solari e 100.000 euro per chi effettua lavori di riqualificazione energetica globale.

In entrambi i casi, come di consueto, bisogna possedere la fattura relativa alle spese sostenute e il bonifico parlante contenente le indicazioni dei dati del richiedente, il codice fiscale del beneficiario e la causale del versamento.

Ad maiora!!

     

            Ordine Provinciale                                         Centro Studi

  Consulenti del Lavoro di Napoli                     “Raffaello Russo Spena”                                                     

       Il Presidente                                              Il Coordinatore

F.to Dott. Edmondo Duraccio                     F.to Dott. Francesco Capaccio
         

                              
(*) DOCUMENTO INTERNO RISERVATO ESCLUSIVAMENTE AGLI ISCRITTI ALL’ORDINE DEI CONSULENTI DEL LAVORO DI NAPOLI. E’ FATTO DIVIETO, PERTANTO, DI RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE. DIRITTI RISERVATI AGLI AUTORI   

ED/FC/FT

 

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Modificato: 2 Agosto 2023